View Full Version : Decreto Urbani, niente galera per chi scarica?
http://www.apogeonline.com/webzine/2004/06/09/01/200406090101
Articolo di Paolo Attivissimo
Sommario:
Lo spauracchio del carcere per chi scarica opere vincolate da Internet potrebbe rivelarsi una bufala. Una lettura attenta della legge Urbani sembra indicare che la minaccia del sole a scacchi sia più che altro una curiosa forma di terrorismo psicologico
nico_nico
24-06-2004, 10:34
Attendiamo dichiarazioni ufficiali in parlamento :confused:
l'art 171-ter è stato variato così?
"
Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque al fine di trarne profitto
"
Se viene provato l'uso personale (e non è difficile per nulla), stando a quanto si legge, mancando una delle due motivazioni (uso e/o scopo), si anche con la Legge Urbani non si va in galera. Ma si rischia una sanzione amministriva (secondo il mio personalissimo parere i 103 euro)
La fregatura viene dopo, dove si è aggiunto il "immettere su reti telematiche ecc" .... su questo punto a mio parere ci sarebbe da ragionare.
Ma per mandare in galera uno, io credo serva almeno la fragranza di QUEL reato oppure la prova della illecita immissione.
(ISP?)
l'art 171-ter è stato variato così?
La fregatura viene dopo, dove si è aggiunto il "immettere su reti telematiche ecc" .... su questo punto a mio parere ci sarebbe da ragionare.
Ma per mandare in galera uno, io credo serva almeno la fragranza di QUEL reato oppure la prova della illecita immissione.
(ISP?)
Diciamo che al momento non è molto rilevante l'accertare se con la legge Urbani si va in galera o no: la vera arma terroristica che questa legge puo' dispiegare sono i sequestri e le perquisizioni.
Traumatici e dannosissimi per i beni e la privacy dei cittadini, il sequestro e la perquisizione sono spesso l'unica vera punizione per eventi di pirateria domestica dato che i casi vengono o archiviati o terminano con sentenze sospese con la condizionale e senza menzione sulla fedina.
Ed è proprio sull'effetto terroristico di questi sequestri che i discografici basano la loro strategia di criminalizzazione. Che nessuno finirà in galera lo sanno anche loro ma puntano a fare delle vittime delle retate dei capri espiatori da presentare al grande pubblico.
Le modifiche alla legge Urbani servono ad indebolire l'uso di questa pratica, che comunque la FIMI cercherà ancora di innescare servendosi delle denuncie di parte, in seguito dovremo cercare di intervenire con un disegno di legge che escluda nel modo piu' totale il ricorso agli strumenti di repressione penale sancendo il solo utilizzo di sanzioni amministrative di tipo pecuniario per reprimere il file sharing illegale senza scopo di lucro.
Concludo dicendo che il lucro dovrebbe essere, ancora oggi, la discriminante essenziale tra casi punibili penalmente o amministrativamente, altrimenti una grande massa di cittadini, senza che ne esista una vera necessità, va incontro a disagi indicibili sia di natura personale che lavorativa.
perdonami Luke ma tutto ciò che dici c'era anche prima.
perdonami Luke ma tutto ciò che dici c'era anche prima.
Ci sono due scuole di pensiero a riguardo, comunque, che l'azione penale sia possibile o no, bisogna presentare alla Commissione Stanca (ammesso che si riesca a farla partire) un disegno di legge per escluderla.
Ci sono due scuole di pensiero a riguardo, comunque, che l'azione penale sia possibile o no, bisogna presentare alla Commissione Stanca (ammesso che si riesca a farla partire) un disegno di legge per escluderla.
oddio Luke, temo di essermi perso.... Che c'entra Stanca?
vado un po' a memoria. L'art 171-ter prevede già il sequestro, l'art 174-ter anche e ben prima di Urbani.
L'azione penale si attua quando si verificano le 2 "variabili" uso e scopo (con il 171-ter quindi). Mentre con il 174-ter il sequestro è funzionale all'ammenda per "illecito utilizzo" di un diritto. I cd, i computer o altro sono gli strumenti illegali a qull'illecito utilizzo.
L'azione penale ahinoi parte anche quando si presuppone che vi siano reato (ma questo è il lavoro dei poliziotti), verbalizzano e sequestrano. Poi un Gip valuta le risultanze dell'indagine (dichiarazione, prove ecc ecc). Se ritiene vi siano gli estremi rinvia a giudizio altrimenti archivia.
Non credo si possa parlare di "scuole di pensiero" ma forse mi sono perso qualcosa ...
Non registrato
22-07-2004, 23:24
oddio Luke, temo di essermi perso.... Che c'entra Stanca?
La Commissone che attualmente sta per portare a compimento le modifiche alla legge Urbani (sperando in un parere favorevole dalla commissione bilancio che stiamo ancora aspettando) prevede tra i suoi compiti l'istituzione di una Commissione per l'innovazione tecnologica presieduta da Stanca che riesamini i rapporti tra Internet e l'attuale normativa sul diritto d'autore, spesso inadeguata alla realtà della Rete.
vado un po' a memoria. L'art 171-ter prevede già il sequestro, l'art 174-ter anche e ben prima di Urbani.
L'azione penale si attua quando si verificano le 2 "variabili" uso e scopo (con il 171-ter quindi). Mentre con il 174-ter il sequestro è funzionale all'ammenda per "illecito utilizzo" di un diritto. I cd, i computer o altro sono gli strumenti illegali a qull'illecito utilizzo.
Già, lo so, è per questo che Newglobal.it ha preparato una proposta di legge da presentare alla Commissione Stanca che, nei casi di violazione del diritto d'autore senza scopo di lucro e in ambito domestico, l'applicazione della sola multa senza alcun tipo di sequestro.
Non credo si possa parlare di "scuole di pensiero" ma forse mi sono perso qualcosa ...
Le scuole di pensiero di cui parlo si riferiscono al modo in cui è stata interpretata la precedente normativa prima della legge Urbani. Secondo i nostri politici il sequestro era puramente accessorio e non si configurava praticamente mai, infatti si parlava esclusivamente di multe. La FIMI invece era per un'altra interpretazione, che si rafforza con l'azione penale contenuta nell'attuale legge Urbani. Personalmente credo che la legge dovrebbe escludere in via di principio qualsiasi sequestro se non sussiste lo scopo di lucro.
PlastikRevolution
17-09-2004, 12:17
Qui trovate SCRITTE le volontà del legislatore:
Reseconto riunione commissione ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a) di MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004 - 297a Seduta - Approvazione delle legge di conversione da parte della camera (http://notes3.senato.it/ODG_PUBL.NSF/2beeda2d988976d5412568400038b591/d017bbd49e601f40c1256e8b00631bec?OpenDocument)
Quanto all'ordine del giorno n. 3, egli ne subordina l'accoglimento anzitutto all'accettazione di alcune modifiche da inserire fra le premesse, nel senso di sopprimere i riferimenti all'asserita incostituzionalità dell'articolo 1 del decreto-legge, all'asserito contrasto con la legislazione europea in materia (e in particolare con la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della tutela della proprietà intellettuale), nonché alla circostanza che le nuove norme possano incentivare tecnologie atte ad eludere la localizzazione dei fruitori e l'individuazione dei contenuti scambiati, con particolare riguardo agli ulteriori effetti.
Egli subordina altresì l'accoglimento dell'ordine del giorno alla seguente riformulazione del dispositivo: "impegna il Governo ad attivarsi nelle sedi competenti, anche con interventi normativi, ove necessari, affinché la disciplina nazionale vigente in materia di diritto d'autore, modificata con l'introduzione dell'espressione "per trarne profitto", introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge, commi 2 e 3, non vada, nella concreta applicazione, ad assoggettare a sanzioni penali condotte caratterizzate dall'uso personale, e rimanga invece coerente ed armonica con i contenuti della normativa UE in materia, ed in particolare con le previsioni della direttiva europea di prossima emanazione sulla proprietà intellettuale; a stabilire, attraverso lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella parte in cui sono indicate le sanzioni previste per le specifiche violazioni, la corretta interpretazione della dizione "per trarne profitto", che ribadisca l'esclusione dalla materia penale dell'uso e dello scambio per fini personali di opere dell'ingegno e dei prodotti sottoposti al diritto d'autore".
penso che nessuna sentenza possa RIBALTARE le volontà del legislatore.
Per quanto ho capito io dalle parole pronunciate da urbani e stenografate la volontà è quella di NON PERSEGUIRE PENALMENTE chi scarica con il solo scopo di "utilizzo personale"
tutto questo comunque imho.
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