View Full Version : Il diritto distorto.
Caro signor mazza, come lei saprà bene da circa un anno all'interno delle spedizioni di dischi (ergo roba legalissima) viene, in alcuni casi di cui ancora non conosco logica, inserito un ciclostile a firma fmp, e lei sa bene cosa essere.
Allego il contenuto di tale ... "coso" (altre definizioni non sarebbeo permesse) sopratutto a beneficio degli Amici ed Utenti che frequentano il sito.
Utilizzi la musica per scopi professionali? Sei un Dee Jay?
Ecco quello che devi sapere per non rischiare di incorrere in gravi rischi penali
· Cosa dice la legge?
La Legge sul Diritto d’Autore 633/41, aggiornata dalla Legge 248/00, prevede dure sanzioni penali per coloro che violano le disposizioni in essa contenute. Chiunque abusivamente e a scopo di lucro duplichi, venda, distribuisca, diffonda in pubblico, ceda a qualsiasi titolo un opera musicale tutelata da Copyright rischia una pena detentiva da 6 mesi a 3 anni, una multa da 5 a 30 milioni e una sanzione amministrativa pari al doppio del valore di mercato per ogni supporto oggetto della violazione.
· I CD masterizzati usati dai DJ nelle discoteche e in genere nei locali pubblici sono da considerare duplicazioni abusive?
SI, tali copie sono da considerare abusive quando riprodotte senza il consenso del produttore (titolare dei diritti) e/o quando sprovviste del regolare contrassegno SIAE (previsto della legge per ogni supporto riprodotto a scopo di lucro e contenente fonogrammi).
· Si può parlare di scopo di lucro in caso di duplicazione di supporti per l’utilizzo nei locali pubblici?
È indubitatamente riscontrabile lo scopo di lucro dal momento che i fonogrammi vengono diffusi in un esercizio pubblico che offre un servizio con accesso a pagamento nel cui ambito la musica riveste ruolo fondamentale se non esclusivo e dal momento che i DJs percepiscono un cachet per la loro prestazione professionale.
· È applicabile la norma sulla cosiddetta “COPIA PRIVATA” (Legge 93/92) ai CD masterizzati utilizzati nei locali pubblici?
No. Tale norma permette la duplicazione in copia unica dei fonogrammi per scopi privati dai quali sia totalmente assente ogni fine di lucro. Di conseguenza il possesso dei CD originali dai quali è stata eseguita la copia non costituisce certa esenzione da eventuali rischi di carattere penale.
· È sufficiente che il locale paghi la SIAE per sollevare il DJ da eventuali responsabilità penali per l’utilizzo di CD masterizzati?
No. La somma pagata a SIAE permette al locale di diffondere in pubblico opere musicali originali. In nessuna maniera tale pagamento presuppone autorizzazioni per duplicare i CD o per diffondere musica tratta da CD copiati abusivamente.
· Quali altri comportamenti sono puniti dalla legge e quali altre considerazioni vanno fatte?
La vendita al pubblico dei CD masterizzati utilizzati per la serata è severamente vietata così come la creazione di compilations masterizzate con brani scaricati da internet. L’utilizzo di supporti creati da terzi (numerose società italiane e straniere producono CD appositamente studiati per DJ, discoteche, ed emittenti radiofoniche) possono rappresentare un grosso rischio dal momento che spesso sui fonogrammi contenuti in questi CD non sono stati assolti i diritti connessi ai produttori fonografici e non di rado tali CD non recano il regolare bollino SIAE. La Legge sul Diritto d’Autore prevede altre sanzioni oltre quelle già menzionate, quali la possibilità per le forze dell’ordine di sequestrare le attrezzature informatiche utilizzate per duplicare dei CD nonché aggravanti in caso di possesso di un elevato numero di supporti abusivamente duplicati. Il possesso di più di 50 copie illegali innalza il massimo della pena a 4 anni e permette addirittura l’arresto in flagranza di reato.
Ne vogliamo parlare o è troppa la vergogna?
Ora spedirò il contenuto del "coso" ad Associazioni come Altroconsumo, ad esempio, che già si stanno occupando di lei (in senso lato del termine) con annunciate segnalazioni all'Antitrus in merito ai prezzi dei music store su internet e con classifiche che vedono al primo posto per assortimento e competitività dei prezzi, noti siti russi di cui non faccio il nome (non si sa mai le venisse in testa di adottare il modello tedesco)....
Cordialmente (poco)
massimo
non vorrei aggiungere altra carne al fuoco ma mi pare che le cose si possano, o forse è meglio dire, si debbano collegare.
"Antipirateria, i corsi bsa"
http://punto-informatico.it/p.asp?i=54168&r=PI
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estratto da interrogazione 4-05891
.....
si chiede di sapere le ragioni per le quali:
sia stato dato l’ordine alla Guardia di finanza di ispezionare le sedi delle emittenti locali e di sequestrare materiale di riproduzione audio video benché in regola con il diritto d’autore;
sia stata messa a disposizione di una Società multinazionale privata, la S.C.F., la Guardia di finanza – organo dello Stato – pagata dai contribuenti italiani;
.....
Enzo Mazza
20-07-2005, 10:16
ha dei problemi ? Vada in Tribunale e denunci i gravi fatti dei quali è testimone
scusate doppione .. riprendo sul prossimo
ha dei problemi ? Vada in Tribunale e denunci i gravi fatti dei quali è testimone
clap clap clap ... standing ovation.... mica ho detto che vedo questioni da tribunale!
Io in tribunale già ci sono stato mazza, ci sono andato proprio per questa lettura distorta del diritto che vi divertite a dare da anni a questa parte... strano perchè per il mio caso e per tutti gli altri caso di cui sono a conoscenza e che presto pubblicheremo, per tutti i casi, dicevo, lo scopo di lucro da lei paventato NON ESISTE... ma quando è che prendere atto dei fatti?
Quando è che invece di strombazzare a destra e a manca delle migliaia ma che dico milioni di denunce e sequestri a dj o normali persone, metterete anche il numero delle CONDANNE, la conferma cioè, che la vostra visione è CORRETTA!!!
Quando mazza, perchè non lo dite, forse perchè il numero di quelle condanne è ZERO? Forse perchè non c'è LUCRO?
Forse perchè la copia personale è un DIRITTO che certo non vi piace tanto da distorgerlo in quella maniera?
clap clap clap ... ristanding ovation .. peccato noi non si sia quel pubblico citato dal mio poeta preferito in "Largo all'avanguardia", il mitico Freak Antoni. Noi non applaudiamo per inerzia.
Almeno mi faccia i complimenti per il titolo del topic... geniale.
[applausi]
Enzo Mazza
21-07-2005, 17:23
la sentenza di condanna più recente è a sassari, 16 maggio scorso. E' un caso peraltro abbastanza famoso. Un notissimo deejay nazionale viene assolto perchè prova che i cd illecitamente duplicati rinvenuti in suo possesso durante una serata non sono suoi ma di un collega deejay effettivamente presente alla consolle che a quel punto il giudice condanna a 4 mesi. Si tratta di un caso originato da un'ispezione GdF del 25 agosto 2002 presso una nota discoteca in Sardegna.
C'è un articolo completo su "la Nuova Sardegna" del 17 maggio 2005 a pag .9
Le segnalo in ogni caso tutta una serie di decreti penali di condanna che ovviamente non sono pubblicati.
Beh allora Caro Mazza, visto che ci siamo. Ecco un po' di segnalazioni che faccio io a lei (PS: La vicenda Ringo e Vittorio la conosciamo benissimo. Vittorio presenterà appello. A settembre spero di darle altre notizie su altri casi), intanto....
(naturalmente non troverà qui il "suo " volantino, faccia conto ci sia visto che è l'identica impostazione della siae e non solo)
"'''[[''* Per urgenti necessità il presente documento verrà inviato indistintamente a tutti quegli organi che chi più chi meno ruotano attorno alla mansione del dj e dell'intrattenimento musicale, nonchè a tutti coloro che in qualsivoglia forma o modo vorranno dare voce ad una problematica lavorativa odierna strettamente legata al settore dello spettacolo, in particolar modo a quello dell'intrattenimento danzante e musicale.'']]'''
Egregi Signori, siamo un gruppo di persone che, a vario titolo, svolgono l'attività di disc-jockey.
Svolgiamo tale attività in discoteche, circoli e altri locali. Alcuni di noi sono impegnati anche come produttori discografici.
Nonostante i nostri diversi profili professionali, tutti siamo accomunati dalla grande passione per la musica e dalla consapevolezza che esistono precisi doveri di correttezza professionale, a prescindere dal livello d'impegno personale.
Questo documento vorrebbe ottenere "un'apertura di dialogo" per discutere e chiarire insieme a voi, alcuni aspetti del nostro lavoro che coinvolgono questioni di tipo legale. E non solo.
== '''PREMESSA''' ==
Ognuno di noi è consapevole che la VERA PIRATERIA MUSICALE vada combattuta senza compromessi, anche per evitare l'ulteriore aggravarsi della crisi che coinvolge questo settore, tra l'altro già particolarmente in difficoltà, a nostro avviso;
riteniamo essere, per ragioni ovvie, tra i maggiori acquirenti di musica;
riteniamo che con la nostra attività di ricerca musicale ed impegno professionale, favoriamo la diffusione e la crescita della cultura musicale e dell'intrattenimento del nostro paese;
sul mercato italiano sono in vendita attrezzature professionali che consentono l'utilizzo di formati e supporti digitali;
molti nostri colleghi europei utilizzano tranquillamente tali attrezzature da tempo, e non ci sembra altresì giusto essere penalizzati rispetto al resto dell'Europa.
Allo stato attuale, troppo spesso ci sembra che il dj venga sanzionato secondo una interpretazione non corretta della normativa attuale: la cronaca ci mostra come queste sanzioni penali-amministrative siano poi invalidate dai Tribunali della Repubblica.
Vorremmo quindi portare l'attenzione di tutti sulla corretta interpretazione ed applicazione delle attuali normative, che trova riscontro nelle sentenze o nei provvedimenti che presenteremo di seguito.
== '''IL DJ E LE NUOVE TECNOLOGIE''' ==
Noi tutti acquistiamo musica in misura notevolmente superiore di un acquirente medio e siamo, quindi, tra i primi sostenitori economici del mercato discografico.
Alcuni di noi sono anche produttori musicali, e tutti svolgiamo una azione di contrasto contro la '''vera pirateria''', fondata su regole deontologiche non scritte alle quali ci atteniamo rigorosamente e ad una azione informativa verso chi si avvicina al nostro settore.
Molti di noi per vari motivi acquistano musica su siti internet specializzati in formato mp3, o riversano i propri dischi in vinile su altri supporti (Hard Disk, CD, minidisc, ecc) semplicemente per rendere più agevole il proprio lavoro; altri ancora per motivi di comodità e velocità, accorpano grandi quantità dei titoli in loro possesso in pochi cd masterizzati.
La legge attuale sui diritti d'autore a nostro parere, viene interpretata in modo erroneo non considerando le nostre esigenze tecniche, a differenza di quanto accade ad esempio in ambito radiofonico.
Ci siamo più volte trovati a seguire le vicende di nostri colleghi che, per indagini condotte secondo interpretazioni della normativa in questione (ART.171-TER) restrittive e superficiali, hanno dovuto affrontare notevoli impegni di denaro per avvocati e processi, nonchè gravi danni alla loro immagine professionale per poi, in fase giudiziale, vedere riconosciuti i propri diritti con sentenze di archiviazione o assoluzione.
All'enorme disagio e alla preoccupazione per i djs chiamati a giudizio per un reato rivelatosi INESISTENTE, si è aggiunta l'indecisione e la paura di coloro che avevano intenzione di adottare i nuovi sistemi di lavoro offerti dal mercato odierno o semplicemente di avvicinarsi a questo lavoro, anche per mero divertimento.
Oggi, dalla rete è possibile accedere ai repertori di praticamente tutte le case discografiche di riferimento ed è possibile acquistare online musica in formato digitale da utilizzare lecitamente durante il normale svolgimento della nostra mansione.
E' anche possibile accedere ai brani messi direttamente e liberamente a disposizione dagli autori stessi che, rinunciando così alla pubblicazione classica su vinile o cd, possono avere una promozione potenzialmente infinita delle loro opere.
Tutto questo è permesso dalle odierne tecnologie, e consente di superare le difficoltà nel reperire negli ormai pochi e non sempre forniti negozi di dischi, alcune tracce comunemente utilizzate ed eseguite in discoteca dai dj .
Esempi di siti tra i più frequentati dai dj di tutto il mondo, oltre all'ormai famosissimo ITunes, se ne possono fare a migliaia. Ne linkiamo alcuni:
[http://www.edmdigital.com www.edmdigital.com] [http://www.beatport.com www.beatport.com] [http://www.djdownload.com www.djdownload.com] [http://www.karmadownload.com www.karmadownload.com] [http://www.traxsource.com www.traxsource.com]
[http://www.3beatrecords.co.uk www.3beatrecords.co.uk] [http://shop.city16.com shop.city16.com] [http://www.nufonix.com www.nufonix.com] [http://www.playittonight.com www.playittonight.com] [http://store.yahoo.com/twistedamerica store.yahoo.com/twistedamerica] [http://www.trackitdown.net www.trackitdown.net] [http://www.yoshop.com/app/YO?p=enter www.yoshop.com] [http://www.wombmusic.com www.wombmusic.com] [http://www.audiojelly.com www.audiojelly.com] [http://www.imodownload.com www.imodownload.com] [http://www.opdance.com www.opdance.com] [http://www.stompy.com www.stompy.com]...e molti ancora che per motivi di spazio non stiamo a citare.
== '''IL DJ E LA NORMATIVA VIGENTE''' ==
Il DJ è un normale lavoratore, un semplice prestatore d'opera, un libero professionista a volte, ma sempre, così come amava definirsi Totò, "un operario dello spettacolo".
Il DJ non è un'impresa, quindi. Non fa commercio, artigianato, industria o agricoltura.
Sarebbe quasi inutile soffermarsi su un punto tanto banalmente chiaro, eppure da qualche tempo, si è andata imponendo l'idea che il DJ fosse in un modo o nell'altro coinvolto nella formazione dei diritti d'autore e connessi che si creano in discoteca durante una normale serata in cui, egli, è "lavoratore", appunto.
Quanto sia chiara la distinzione tra un'impresa ed un prestatore d'opera, ad esempio era scritto sin dal lontano 1967 in una sentenza della Corte di Cassazione e valga per tutte le altre volte si è parlato di questa distinzione:
''"Non è titolare di azienda l'esercente di uno studio professionale ... anche se questo sia dotato di apparecchi ed attrezzi di notevole valore, che però servono all'espletamento di quella speciale attività intellettuale, poiché nello studio professionale quello che conta e prevale è sempre l'opera intellettuale del titolare, il quale svolge la propria attività in base a un incarico fiduciario del committente, piuttosto che agire di propria iniziativa come nell'attività d'impresa" (Corte di Cassazione, sentenza 21 luglio 1967, n. 1889).''
Di seguito riportiamo una massima estrapolata sempre da una sentenza pronunciata dal tribunale del riesame di MILANO riguardante appunto, un dj denunciato in base all'ART. 171-TER per aver utilizzato in discoteca supporti, cd in questo caso, secondo gli accertatori "illecitamente riprodotti" perchè masterizzati e privi del contrassegno S.I.A.E.
Denuncia che successivamente e puntualmente in fase giudiziale fu trovata priva di fondamento e non applicabile alla mansione del dj:
''" L'area della illiceità penale in tema di diritto d'autore, e in particolare per quanto concerne le fattispecie previste dall'art. 171 ter l. n. 633 del 1941, è delimitata dal legislatore, con riferimento alle condotte di duplicare abusivamente, diffondere in pubblico abusivamente e far ascoltare in pubblico abusivamente, nel senso che le stesse devono essere realizzate per fine di lucro e non per uso personale ".
''Tribunale Milano, 1 ottobre 2002
Foro ambrosiano 2002, 521 ''''
Il DJ, per quanto detto, duplica ed utilizza i supporti e/o formati per uso personale. Non se ne dovrebbe neppure discutere.
Per continuare con un po' di storia, il 6 settembre 2001, uno dei DJ che aderiscono a questo documento, aveva vista risolta la sua denuncia (art. 171-ter comma 1° lettere C e D) grazie all'archiviazione richiesta dallo stesso PM ed accolta dal GIP, in quanto l'aver utilizzato le proprie copie masterizzate durante una serata in discoteca, citiamo: ''"non emergono fatti di rilevanza penale"'' ''essendo in presenza di copie di opere effettuate al possesso degli originali al fine di salvaguardare l'opera originale''.
Insomma, non è reato.
Nonostante ciò, autorevoli fonti non tenendo in debito conto questi pronunciamenti, lasciarono si affermasse l'idea che il DJ potesse essere chiamato alla responsabilità penale per il solo fatto di usare i propri CD o file MP3 o qualsiasi altro supporto fatto ed usato a titolo personale, durante lo svolgimento della normale sua mansione.
In una vecchia intervista del novembre 2002, rilasciata ad un sito dedicato al "djing", www.djing.it, alla domanda: ''Se il dj lavora con cd masterizzati, dove ha riversato i suoi vinili, è in regola?'', la SIAE dichiarava:
(dal sito: http://www.djing.it/view_news.asp?ID=15)
''Si presuppone che tutto ciò sia fatto a scopo di lavoro, quindi di guadagno: perciò vanno corrisposti anche i diritti d’autore, relativi alle forme di utilizzazione pubblica, ai produttori discografici e agli autori. La SIAE può mettere in regola, per quanto concerne i diritti d’autore dei suoi associati (autori delle musiche e dei testi), i cd masterizzati utilizzati dai dj. Ma, prima di tutto, il dj deve chiedere l’autorizzazione, per la registrazione dei brani, ai produttori discografici ovvero alle associazioni che li rappresentano (SCF, AFI,CMI).
''In sintesi per riprodurre un Cd è necessario, prima di tutto, il permesso dei produttori discografici. L’articolo 72 della legge sul diritto d’autore indica, infatti, che, “salvi i diritti spettanti all’autore” (amministrati direttamente dalla SIAE) “il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni e di voci, ha il diritto esclusivo, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, il disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo”.
''Il dj dovrebbe, quindi, una volta ottenute le autorizzazioni dai produttori discografici, recarsi nella sede più vicina della SIAE, corrispondere i diritti d’autore e farsi rilasciare il contrassegno che attesta di essere in regola con tutti i diritti. Altrimenti la SIAE non può rilasciare i bollini. Infatti, secondo la legge 248 del 2000 (art.171 ter), “è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro: abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno”.''''''
Dichiarazione smentite dai fatti.
In un'altro notissimo sito dedicato ai diritti d'autore, www.dirittodautore.it, in un altrettanto famoso quaderno intitolato "la discopirateria", l'autore scriveva che "l'attività di disck jockey eseguita in esercizi aperti al pubblico" fosse soggetta alle norme che tutelano il diritto d'autore aggiungendo al presupposto che l'attività fosse per scopi di lucro e rivolta ad una platea di fruitori, costituita dai frequentatori del locale.
A noi, che il DJ lo facciamo da anni, mai nessuno ha chiesto autorizzazioni SIAE. Alla gestione delle discoteche, invece, sì.
Lo scritto continuava con l'assunto che la finalità di lucro fosse attestata dal corrispettivo che il "Dj" riceveva dal gestore in cui prestava la sua opera, mentre la diffusione al pubblico è insita nella tipologia della prestazione del servizio costituito dalla materiale esecuzione di vari brani musicali, tutti fissati su supporti fonografici.
Di fronte ad affermazione del genere restiamo perplessi: chiunque abbia anche solo un minimo di dimestichezza con la discoteca o, comunque, con una serata dove venga impiegato un disc jockey sa bene che la "pubblica esecuzione" attraverso il mezzo meccanico è qualcosa che viene atribuita responsabilmente a colui che, preventivamente, accede al "Permesso SIAE". Quel "colui che", naturalmente, non è il DJ.
L'art. 171-TER stabilisce che:
“(A) E’ punito se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di
(B) lucro:
(C) abusivamente duplica, riproduce,
(D) trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;”
Il legislatore con la presente normativa, intendeva sanzionare diverse e piu' allarmanti forme di illiceità economiche, generalmente riconducibili alla cosidetta "pirateria discografica" (duplicazione su larga scala, vendita abusiva.. ecc) che è cosa ben diversa dalla semplice trascrizione delle esecuzioni musicali su supporti PERSONALI da parte dei dj. Questi ultimi contribuiscono con il loro operato alla conoscenza da parte del pubblico di tali opere, pubblicizzandole ed invogliandone un eventuale acquisto, mettendo quindi gli autori in condizione di percepire un ulteriore guadagno oltre a quello già assicurato per l’esecuzione dell’opera da parte del dj medesimo. In quanto da sempre, per ogni singolo brano ESEGUITO il dj è tenuto a scrivere su un modulo S.I.A.E, denominato "Programma Musicale", l'autore e il titolo dell'opera.
Quanto sia distante la volontà del legislatore dalla realtà di ciò che avviene è ben descritto sui verbali di denuncia dove si possono leggere contestazioni più o meno di questo tenore : ''"...perchè commettendo il fatto per uso non personale, abusivamente duplicava e riproduceva mediante mesterizzazione da CD originali..."''; oppure ancora: ''"il sequestro è stato eseguito poiché si accertava nella mattinata del xx.xx.xxxx che i diritti pagati alla SIAE dalla Xxxxxx s.n.c sono relativi alla sola diffusione della musica all'interno del liocale; pertanto l'utilizzo e la detenzione nel locale dei CD audio duplicati dal Xxxx Xxxxxx risultano in violazione all'art 171-ter 1° co lettera c-d L. 633/41 come sostituito dall'art. 14 L. 248/2000...."''
Alla luce di tutto ciò cerchiamo di trarre le prime considerazioni:
[['''(A) - L'uso da parte del dj del supporto "anche privo di contrassegno S.I.A.E." è personale, in quanto in nessuna forma o modo ceduto a terzi.''']]
[['''(B) - Il lucro per essere tale come descritto dalla norma, deve derivare direttamente dalla duplicazione delle tracce musicali e non dall'aspetto remunerativo per l'operato di "tecnico" o "prestatore d'opera" che il dj svolge durante la sua mansione.''']]
[['''(C) - Non vi è duplicazione abusiva alcuna,in quanto concessa e regolarizzata dall'ART.71-SEXIES e ART.71-SEPTIES, i quali articoli autorizzano la copia privata su supporto di memorizzazione (cd,hard disk,nastri,ecc.) in virtù del legittimo possesso o accesso all'opera e pagando un equo compenso applicato anticipatamente sui supporti in questione.
'''Tale compenso nasce per remunerare gli aventi diritto anche in previsione dell'eventuale copia privata, quindi autorizzata.''']]'''
[['''(D) - Inoltre il dj non "trasmette o diffonde" l'opera in modo che chiunque possa avervi accesso a questa, ma ne fa solamente una '''ESECUZIONE''' ma sempre in senso tecnico, e soprattutto '''NON ABUSIVA''', in quanto concessa a priori e regolarizzata da permessi S.I.A.E. e compilazione del modulo denominato "programma musicale" nato per la ripartizione dei diritti d'autore.''']]
Il supporto PERSONALE privo di contrassegno S.I.A.E. in possesso al dj è lecito. In quanto il "bollino" S.I.A.E. non è previsto per la copia privata. Nella mansione del dj questo supporto ha gli stessi diritti e limiti del supporto contraddistinto dal contrassegno sopracitato.
Il "bollino" S.I.A.E, spesso cercato dalle autorità per contraddistinguere la "legalità" del supporto, in questo caso non ha valore alcuno, in quanto tale contrassegno nasce esclusivamente per regolarizzarne la vendita / distribuzione del supporto, cosa sicuramente diversa dal lavoro del dj.
== DALLA STAMPA E DAL WEB==
[['''Il gazzettino veneto''']]
MUSICA Speaker di Radio Padova e conosciuto animatore di discoteche era stato accusato di aver violato le norme sul diritto d’autore con dischi masterizzati
Dj assolto: programmi radiofonici confezionati con cd originali
(L.I.) Era accusato di aver violato le norme che tutelano il diritto d'autore. Al processo è però riuscito a dimostrare che i compact-disc utilizzati nell'esercizio della sua professione erano originali. Assolto perchè il fatto non costituisce reato. E' la sentenza con cui il giudice monocratico Vincenzo Sgubbi ha scacciato gli incubi dalla mente di Alberto Martin , 37 anni, notissimo disc-jockey residente in città, speaker di Radio Padova e animatore delle nottate funky al "Palladium" di Vicenza. L'inchiesta a suo carico era partita il 21 luglio dell'anno passato. Quella notte i finanzieri del nucleo provinciale di polizia tributaria di Venezia avevano effettuato un controllo alla discoteca "Tamurè" di Jesolo. Avevano osservato il dee-jay all'opera. Si erano accorti che stava adoperando dei compact-disc. A fine serata gli avevano perquisito le valigie. Erano spuntati fuori 67 cd masterizzati. Le borse del disc-jockey erano finite sotto sequestro. Le Fiamme Gialle non si erano accontentate. Era subito scattata la perquisizione domiciliare. A casa del trentasettenne avevano trovato altri 58 compact-disc, un computer ed un masterizzatore. Per i finanzieri si trattava di materiale "pirata" su cui non erano stati pagati i diritti Siae. Il dee-jay avrebbe potuto cavarsela con un decreto penale di condanna. Tra multa e sanzione pecuniaria avrebbe però dovuto sborsare la bellezza di 45.000 euro. Martin ha scelto di affrontare il processo. I suoi legali, gli avvocati Marco Grasselli e Anna Osti, sono riusciti a smontare il castello accusatorio. E' emerso che il dee-jay "confezionava" a domicilio i programmi commissionati dall'emittente. Utilizzando però dei cd originali. Nel suo archivio personale tutti gli esemplari risultano regolarmente catalogati. Non vi sarebbe stata insomma nessuna condotta finalizzata ad evadere i diritti Siae. Paradossalmente i diritti d'autore sarebbero stati versati addirittura due volte: la prima all'atto d'acquisto dei cd, la seconda nel momento in cui l'emittente radiofonica manda in onda i brani, anche su supporti masterizzati.
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[['''Dal sito: www.djing.it''']]
Spett.le Redazione djing,
sono l'Avv. Marco Grasselli ed ho difeso, con l'Avv. Anna Osti, il dj Alberto Martin nel procedimento sfociato nella sentenza che Voi avete segnalato.
La sentenza non si limita a statuire che la duplicazione è lecita "solo se siete dj" come ha scritto il Corriere Veneto, ma illustra principi veramente innovativi.
La condotta della duplicazione non è "abusiva" e quindi in violazione dell'art. 171 ter, L. 633/41, quando è mera manipolazione dei supporti originali che sono in possesso del Dj. Inoltre il "fine di lucro" deve derivare direttamente dalla duplicazione delle tracce musicali e non essere solo un aspetto secondario della condotta (il Dj trae il proprio guadagno dallo stipendio della discoteca e non dalla duplicazione) e l'uso (non) personale, molte volte, è un concetto che può definirsi e delimitarsi specularmente al concetto di uso professionale.
Ritengo che siano state poste le basi per la via che porterà al riconoscimento al Dj della copia strumentale per "uso discoteca". (cfr. Tribunale di Milano sent. del 01/10/2002).
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e Vi saluto cordialmente.
Avvocato Marco Grasselli
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[['''Dal sito: www.ladige.it 03/05/2005''']]
Dj Jeffrey aveva in casa 234 cd duplicati
Compact masterizzati
assolto noto disc jockey
Aveva in casa 234 compact disc masterizzati, ma è stato assolto. Il giudice Claudia Miori ieri ha riconosciuto la completa innocenza di Gianfranco La Giorgia, 45 anni, meglio noto in provincia come Dj Jeffrey. Nell´aprile del 2003 la Guardia di finanza aveva trovato in casa del dj molti cd non originali e tutta l´apparecchiatura necessaria per le duplicazioni. Ieri il dj era assistito dall´avvocato Franco Busana che è riuscito a dimostrare che i cd trovati dalla Finanza erano per uso personale. La Giorgia era anche imputato per sette cd contenenti non musica, ma software. Il dj non era riuscito a mostrare le licenze relative. L´accusa, però, non è riuscita a dimostrare di quali programmi si trattasse. Così La Giorgia è stato assolto anche per questo capo di imputazione, riportando, così, una vittoria su tutta la linea. Respinta l´ipotesi accusatoria secondo la quale il dj riproduceva i compact disc per poi vendere le copie masterizzate. L´avvocato Busana ha dimostrato in udienza che La Giorgia possiede, all´epoca dei fatti, 18 mila disci in vinile e 5 mila compact disc. Un totale di 23 mila titoli di fronte ai quali i 234 cd masterizzati quasi scomparivano. Segno che il dj riproduceva solo i pezzi più preziosi della sua collezione per non sciuparli o danneggiarli con l´uso. Le argomentazioni dell´avvocato Busana hanno spinto anche il pubblico ministero di udienza a chiedere l´assoluzione per La Giorgia.
Il dj era stato trovato in possesso di un grosso quantitativo di compilation musicali che utilizzava presso le più famose discoteche del Trentino, specie quello del Basso Sarca dove lavora maggiormente. Doveva rispondere di violazione della legge 18 agosto 2000 n. 248 «Nuove norme di tutela del diritto di autore» che prevede due tipi di sanzioni: quella penale disciplinata dagli articoli 13 e 14, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 2.582 euro a 15.494 nonché quella amministrativa, regolamentata dall´articolo 8, con il pagamento pari al doppio del prezzo di mercato per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
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[['''Dal sito: www.djing.it''']]
Estratto dalla sentenza 525/05 del 02.05.2005
Si imputa al La Giorgia di avere duplicato abusivamente 234 compact disk contenenti opere musicali tutelate dal diritto d’autore…
……trattandosi nell’un caso come dell’altro materiale in relazione al quale è stata dichiarata dall’interessato la destinazione ad uso personale. La circostanza trova diretta conferma, per quanto concerne i cd musicali duplicati, nel dato che l’imputato – che svolge da tempo l’attività di disc jockey, fu trovato dagli inquirenti nella disponibilità, oltre che dei cd originali corrispondenti, anche di una ricchissima collezione di compact disck e di dischi vinile di vario tipo. La raccolta di dischi è effettivamente constatata dall’operante appare affatto compatibile con la passione dichiarata dall’interessato per dischi musicali particolari, nonché con l’abitudine adottata di farsi spesso delle copie degli originali detenuti, per evitare l’usura……
La Giorgia Gianfranco è stato assolto, perché il fatto non sussiste.
== '''CONCLUSIONI''' ==
In virtù di quanto detto sopra, le nostre richieste si riassumono nella semplice ma doverosa esclusione della mansione del dj a fatti erroneamente denunciati come pirateria musicale, violazione dei diritti d’autore o diffusione abusiva in pubblico.
Il dj da parte sua, si impegnerà a non violare la vera norma della ratio quale ART. 171-TER descrive e che come unica forma delittuosa gli si può attribuire.
Coerentemente quindi, il dj non dovrà cedere per nessun titolo e in qualsivoglia modo il proprio supporto personale a terzi.
Dal canto suo, l’esercizio responsabile ove il dj si esibisce, dovrà fornire tutti gli strumenti idonei e necessari per regolarizzare le esecuzioni in pubblico, cosi’ da poter destinare i diritti d’autore agli aventi diritto.
La doverosa eccezione "per copia/supporto uso lavoro" o "copia tecnica limitata" che dirsivoglia, risulta oltremodo necessaria e di urgente applicazione per salvaguardare un lavoro, quello del dj, che per via di una normativa non sempre interpretata nella sua corretta forma applicativa rischia lentamente ma inesorabilmente di estinguersi.
Questo a fronte del fatto del continuo sviluppo tecnologico inerente al nostro settore che l'attuale normativa non sempre tiene in considerazione, incriminando il dj (spesso molto giovane e con scarse disponibilità economiche) di reati a lui estranei, dovendo subire perquisizioni domiciliari, sequestro delle PROPRIE COPIE PRIVATE ed essere identificato come persona sottoposta ad indagine.
Tutto questo con il conseguente notevole dispendio di denaro per difese legali e procedimenti penali.
Fiduciosi di un vostro riscontro positivo alla problematica in questione ed a un eventuale incontro qualora questo non fosse chiaro, ringraziamo comunque per l’attenzione rivolta e cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. "
Enzo Mazza
21-07-2005, 20:15
mi sembra che ci sia stato un accordo con le discoteche sull'utilizzo di musica da parte dei dj o no ?
mi sembra che ci sia stato un accordo con le discoteche sull'utilizzo di musica da parte dei dj o no ?
:confused: diciamo che mi pare di poter dire ... "forse non hocapito la sua risposta".
L'accordo è quello della scf? Se si, cosa c'entrano i dj visto che i "supporti" che utilizzano sono di proprietà del dj stesso?
Se l'accordo è quello della SCF, ricordo che le ricordai che esso diceva "il presente accordo sostituisce il precedente dell'AFI" segno che un accordo in essere esisteva anche prima. E allora perchè le denunce? Perchè la vostra informazione?
C'è un accordo tra locali e dj? Non ci risulta, può essere più preciso?
Vorrei ricordarle che noi DJ non usiamo "musica", lo fanno semmai le discoteche le quali son ben autorizzate in via preventiva dai "Permessi SIAE", ente il quale rilascia in via esclusiva tali permessi (art 180 ... :) )
Noi DJ utiliziamo uno strumento tecnico chiamato "supporto", di nostra proprietà ed al nostro esclusivo uso personale.
In merito alla icenda Ringo/Vittorio. Siamo a conoscenza della cronaca, col benefecio d'inventario quindi e ammesso e non concesso che il nostro collega condannato lo sarà anche in via definitiva (si è preso 4 mesi di galera, nda), le cronache dicevo raccontano che i due dj sono stati fermati per strada mentre erano in macchina. Come ci sia entrato un 171-ter per l'uso in discoteca di supporti ... è, a noi, un mistero....
Se per caso se li vendeva, caro Mazza a noi francamente poco importa e sopratutto, poco c'entra con la nostra professione.
Tornando all asua domanda: può essere più esplicito, non abbiamo capito.
mi sembra che ci sia stato un accordo con le discoteche sull'utilizzo di musica da parte dei dj o no ?
No, o altrimenti non mi spiego questa.
http://punto-informatico.it/p.asp?i=54246&r=PI
Dopo averne parlato tanto tra noi DJ, dopo aver partorito a "tante mani" il testo della petizione che abbiamo fatto girare sempre tra noi, abbiamo ritenuto opportuno cominciare ad allargare ed informare oltre i nostri ristretti confini.
Grazie Nettuno per aver linkato l'articolo
Dopo averne parlato tanto tra noi DJ, dopo aver partorito a "tante mani" il testo della petizione che abbiamo fatto girare sempre tra noi, abbiamo ritenuto opportuno cominciare ad allargare ed informare oltre i nostri ristretti confini.
Grazie Nettuno per aver linkato l'articolo
Dovere, pero' tieni ben presente una cosa: trovo l'esistenza stessa dei diritti connessi un furto (e' una mia opinione dr. Mazza, non perda tempo a dire che non la condivide, e' quello che penso io e solo io posso decidere altrimenti, vera o meno che sia), visto pero' che questo furto e' perpetrato dallo stato di cui facciamo entrambi parte l'unico modo che ho per non subirlo e' quello di NON servirmi di supporti prodotti da affiliati SCF.
Vorra' dire che se mai organizzo una festa in discoteca sara' con musiche originali, anzi originalissime prelevate da qui
http://remix.kwed.org/ e siti collegati.
(e no, dr. Mazza, non sono solo colonne sonore di VG).
E a quel punto mi tocchera' pagare solo la siae.
Tra l'altro mi hanno raccontato una curiosa storiella: se faccio una festa senza pagare la siae rischio un multone terrificante (sull'rdine delle migliaia di eur), ma se pago la siae per un certo numero di invitati e poi... oh cielo, e' venuta piu' gente del previsto! Be' facendo bene i conti: la somma di siae+(eventuale multa per gente in eccesso) e' minore di tutto.
Mettiamo: con 200 invitati costa intorno ai 500 euro. Pago per 100 e incrocio le dita, al peggio mi costa intorno ai 450, senno' la meta'.
E' corretto o mi hanno raccontato una panzana?
Dovere, pero' tieni ben presente una cosa
Grazie comunque , nella petizione c'è anche la citazione alla mia vicenda, quella archiviata in data 6/9/01. Se ne vuoi sapere di più conservo ancora tutti i verbali.
: trovo l'esistenza stessa dei diritti connessi un furto (e' una mia opinione dr. Mazza, non perda tempo a dire che non la condivide, e' quello che penso io e solo io posso decidere altrimenti, vera o meno che sia), visto pero' che questo furto e' perpetrato dallo stato di cui facciamo entrambi parte l'unico modo che ho per non subirlo e' quello di NON servirmi di supporti prodotti da affiliati SCF.
Vorra' dire che se mai organizzo una festa in discoteca sara' con musiche originali, anzi originalissime prelevate da qui
http://remix.kwed.org/ e siti collegati.
(e no, dr. Mazza, non sono solo colonne sonore di VG).
E a quel punto mi tocchera' pagare solo la siae.
Non posso che straquotarti, del resto la mia firma chiarisce l'opinione che ho.
Intervengo sul tuo ragionamento però, perchè per quanto la mia fantasia faccia fatica a stare con i piedi per terra, stando le cose come stanno "il diritto connesso" all'esercizio dell'attività di Trattenimento, ad esempio, lo dovresti pagare comunque. L'art 73 dice che il produttore ha diritto al compenso, l'art 180 stabilisce la l'esclusività della siae per il rialscio del permesso, esercizio ed incassi compresi. Quindi paghi la siae per "l'utilizzo della licenza", il quanto pagato per legge comprende il diritto d'autore e quello connesso. La siae poi ripatisce tra gli aventi diritto, cede quindi alla scf la parte del connesso, la scf ripartisce tra i suoi produttori ed interpreti la quota spettante. Le altri organizzazioni o i singoli faranno altrettanto.( non si affanni Mazza, ci sono un 4 quintali e mezzo di sentenze che dicono ciò).
Se vuoi dare un occhio alle sentenze, per farti un idea guarda il topic "diritto connesso e copia tecnica", quelle di cui sono a conoscenza le ho messe.
Esistono però, è vero, molti brani i cui i diritti di riproduzione meccanica non sono stati assegnati (quei 100esimi dichiarati sul modulo di deposito della SIAE, il mod.102 credo) o meglio, sono autoasseganti all'autore stesso ... non so se le cose si possano collegare (credo di si) e credo che, nel caso, si prenda tutto l'autore.
Non ti so proprio dire, chiederò ad Elio e le Storie Tese che oggi ho visto in una simpatica intervista su TG LA7 dichiarare di essere (finalmente) tornati in possesso di tutti i diritti delle loro canzoni, potranno così sfruttare come credono le nuove tecnologie e potranno finalmente ora sanno che non c'è qualcuno che gielo sta mettendo in quel posto (così hanno detto!) :eek:
L'intervista è qui fin che la tengono, sarà il "danno" di guardarti tutto il TG:
http://www.cedifop.it/tg.htm
anzi ti trascrivo la parte citata
----------------------------
intervistatrice: .... di sicuro per sottrarsi alle case discografiche.
Elio e le S.T.: Abbiamo riacquisito tutto il nostro repertorio...
EelST con tono ironico: tutto il nostro ... back catalogue, e oggi noi possiamo disporre come ci pare e ci piace. Almeno sappiamo che non c'è qualcuno che ce lo sta mettendo in quel posto.
.----------------------
L'intervista è stata rilasciata per illustraree l'iniziativa del DVD brulèe (dopo il cd ora anche in video)
Tra l'altro mi hanno raccontato una curiosa storiella: se faccio una festa senza pagare la siae rischio un multone terrificante (sull'rdine delle migliaia di eur), ma se pago la siae per un certo numero di invitati e poi... oh cielo, e' venuta piu' gente del previsto! Be' facendo bene i conti: la somma di siae+(eventuale multa per gente in eccesso) e' minore di tutto.
Mettiamo: con 200 invitati costa intorno ai 500 euro. Pago per 100 e incrocio le dita, al peggio mi costa intorno ai 450, senno' la meta'.
E' corretto o mi hanno raccontato una panzana?
Mi "costringi" ad uno sforzo di memoria notevole (sai alla mia età... :D )
delle questioni fiscal/amminitrative se ne occupava la mia gentile ex-consorte, vediamo se ricordo come funzionava il maccherone..
Anzitutto specifichiamo il "senza pagare la siae". Se non la paghi perchè hai omesso la preventiva autorizzazione (il Permesso SIAE) rischi una denuncia penale con annesso multone amministrativo a meno che tu non riesca a fuggire prima e lasciare con un palmo di naso il gestore dacui hai affittato il locale (povero! :D ) . Se fai una festa ad inviti dove non c'è pagamento d'ingresso e non ci sono bevande a pagamento, insomma una festa totalmente ad inviti. Pagherai un forfettario.. che paghi PRIMA. Se dichiari 100 e l'omino siae ti becca con 200, beh ritengo si torni all'inizio del discorso, a meno che non ci si accomodi con la siae e si versi il dovuto restante.
Se invece, come capisco, ci metti che la festa ti deve dare un guadagno, dovrai aprire una dotazione che potrà essere anche una dotazione limitata ad un numero che dichiari (allora varrà come all'inizio dove dici 100 e ne metti 200) , se invece resta aperta (una festa dove non sai quanta gente arriverà) essendo la tua una posizione saltuaria, ti sarà richiesta una notevole caparra (sempre prima) sulla quale, a festa finita e con registri della dotazione restituiti e compilati, si calcolarà la cifra che ti sarà restituita decurtata del "quanto" (a memoria per una capienza di 200 persone la caparra era di circa 5milioni). Mettici poi IVA e Tassa sulla Spettacolo che però non so come funzioni in caso di festa privata fatta da privato.
Chi davvero potrebbe fare di sti "conti qui" è il mega localone da mille e mille persone, difficile stabilire se i biglietti staccati corrispondano alle persone presenti. Ma stiamo parlando di conti disonesti.
Tieni anche conto che ogni mandatario siae un po' se la canta e se la suona a piacere. :D
Enzo Mazza
23-07-2005, 17:10
l'ho già scritto da altre parti: non riconosca il diritto e good luck
l'ho già scritto da altre parti: non riconosca il diritto e good luck
sa bene che non sono io ( non siamo noi) a poter dire "non riconosco" ... buona fortuna? si quella, serve.
Le domande però, come al solito, erano altre.
Ma schivare i paletti non è specialità di sci alpino?
Paolo-967
26-07-2005, 20:18
Scusi Sig Mazza, ma avrei un chiarimento da chiedere riguardo alle copie personali.
In base al suo ragionamento e quello del volantino il dj dovrebbe pagare la SIAE per la riproduzione dei brani. Ma questo non accade perché la legge non lo prevede. La legge prevede che sia il gestore e/o l'organizzatore dell'evento dove viene riprodotta la musica a chiedere l'autorizzazione e pagare i relativi diritti, perché senza questa autorizzazione e senza il relativo pagamento neanche gli originali possono essere suonati.
Ma qui (ed è questo il grave) si mette in dubbio il diritto del proprietario alla creazione della copia personale e/o di sicurezza.
La inviterei (gentilmente) di mostrarci il testo (originale) di legge nel quale è vietata la creazione della copia personale e/o di sicurezza, altrimenti si parla del niente. Perché in queste norme sono accomunate tutte le opere oggetto di copyright, compresi i software.
A me sinceramente non risulta che esista testo di legge che vieti espressamente le copie personali e/o di sicurezza, ma son sicuro che saprà illuminarci al riguardo.
Il motivo di tanto ovvie assoluzioni è proprio questo.
La legge giustamente non fa queste distinzioni tra copie personali e originali e nella riproduzione al pubblico, perché il supporto non è l'oggetto della riproduzione, ma l'opera d'ingegno e la legge separa la questione del supporto rispetto a quello dell'opera d'ingegno.
La copia personale è ammessa? La risposta è sì, anche se per qualcuno è duro da accettare, la riproduzione in pubblico è altra questione legata direttamente all'opera d'ingegno.
Spero di avere una risposta circostanziata al riguardo.
Grazie.
riproduzione in pubblico=pubblica esecuzione=far ascoltare l'opera...
Giusto Paolo, ho interpretato bene?
Enzo Mazza
27-07-2005, 09:40
la copia personale non è una copia per uso in ambito professionale, per la quale esistono altre eccezioni (copia tecnica ad esempio) La copia di back up poi riguarda il solo il sofware e non altre opere dell'ingegno.
Paolo-967
27-07-2005, 13:18
la copia personale non è una copia per uso in ambito professionale, per la quale esistono altre eccezioni (copia tecnica ad esempio) La copia di back up poi riguarda il solo il sofware e non altre opere dell'ingegno.
Sinceramente sono sostanzialmente in disaccordo su questa intepretazione, perché lei continua ad eludere la questione riguardante la separazione tra esecuzione dell'opera d'ingegno e supporto utilizzato, tra la separazione tra dj e chi paga (il gestore) i diritti per la pubblica esecuzione.
Il dj non è pagato per il fatto che riproduce opere d'ingegno, altrimenti dovrebbe pagare la SIAE anche lui. Dal punto di vista legislativo il Dj fa altro. Mi sembra che la legge parli molto chiaro in questo e se fosse come lei dice il gestore non sarebbe in alcun modo tenuto a pagare i diritti SIAE.
E questa, se permette, la trovo un'altra interpretazione sbagliata della legge.
Mi spiego.
Partiamo dalle "ripartizioni dei compiti" nell'ambito di un evento con pubblica esecuzione di opere d'ingegno.
Chi è responsabile per legge della pubblica esecuzione di opere d'ingegno?
Il gestore o l'organizzatore, tant'è che paga lui la SIAE.
Se la legge ha una logica è compito del gestore far sì che ciò che viene riprodotto in pubblico. Come minimo si dovrebbe parlare di omesso controllo, ma credo che si dovrebbe andare ben oltre. Cosa che non accade, perché, per un'interpretazione davvero singolare della legge il gestore è paga ma è irresponsabile e il dj non paga ma è responsabile.....
Davvero curioso.....
Vorrei poi parlare del tentativo dei discografici italiani di far intendere che gli mp3 acquistati direttamente dalle case discografiche non possono essere riprodotti in pubblico: prima si usa un formato per la vendita e poi si nega che questo formato esista perché non ha un supporto fisico includendo postille che non hanno il minimo straccio di riscontro legislativo.....
Ci vuole coerenza: se si vuole vendere musica online si accetta di fatto che il supporto, dietro compenso SIAE pagato dal gestore, sia riproducibile in pubblico (come accade in tutti i paesi "civili" del mondo), altrimenti si rinuncia alla vendita online di musica.....
Grazie.
la copia personale non è una copia per uso in ambito professionale, per la quale esistono altre eccezioni (copia tecnica ad esempio) La copia di back up poi riguarda il solo il sofware e non altre opere dell'ingegno.
vista la provenienza del volantino richiamato da Paolo e visto che sono tra gli autori del testo della petizione, era mia intenzione indirizzare le domande in essa contenuta anche a lei. Vorrei non prendere quello che ha appena detto come la sua risposta (la sua in senso fimi e fpm) perchè mi pare troppo in linea con la cattiva informazione di cui ha dato prova nel volantino, mi pare per niente rispettosa dalla ratio della legge e che non tiene conto di nessuna delle sentenze pronunciate a riguardo. E ci potremmo fermare anche solo a quelle richiamate dalla petizione.
Personalmente, ma come lei sa non so leggere, e restando nell'ambito qui discusso, conosco solo due eccezione al diritto di riproduzione. Una è quella richiamata dall'art 71-sexies per la quale non è richiesta preventiva autorizzazione (in quanto eccezione) ne bollino, la seconda quella "riservata" alle radio e alle Tv nell'ambito del loro normale esercizio. Anche in questo caso tale copia definita appunto "copia tecnica", non ha bisogno di alcuna autorizzazione da parte del possessore del diritto nonostante la discografia, per bocca di scf italia, vanti la "legalizzazione" della copia tecnica (il connesso lo lascio da parte ma tanto ci va dento pure lui) grazie ai suoi, per me, sempre più incomprensibili "accordi scf". Ora stipulati con Radio, TV piuttosto che con Chiesa o FederAlbergatori.
Ammesso e non concesso quindi, che la lettura delle eccezioni sia corretta resta la domanda:
perchè le denunce, perchè il volantino?
Questo mio piccolo pensiero valga anche come risposta all'altro post dove mi dice che "ha un profondo rispetto" per le sentenze. A leggere ciò che è accaduto all'indomani della condanna delle case discografiche da parte dell'Antitrust italiano (1997) e alla luce di quanto accade ancora oggi contro le radio (diritti connessi alla radiodiffusione) nei locali (diritti connessi alla esecuzione) parebbe di no, ma è solo una mia impressione, tanto che sono qui a chiederle, ancora una volta, lumi.
Per completezza e per evitare salti a destra e a manca per il topic riporto ancora una volta la massima del Tribunale di Milano e la motivazione del provvedimento di archiviazione, dissequestro e restituzione che mi ha riguardato (così non tiro in ballo terze persone anche se sono leggibili all'interno della petizione):
''" L'area della illiceità penale in tema di diritto d'autore, e in particolare per quanto concerne le fattispecie previste dall'art. 171 ter l. n. 633 del 1941, è delimitata dal legislatore, con riferimento alle condotte di duplicare abusivamente, diffondere in pubblico abusivamente e far ascoltare in pubblico abusivamente, nel senso che le stesse devono essere realizzate per fine di lucro e non per uso personale ".
''Tribunale Milano, 1 ottobre 2002
Foro ambrosiano 2002, 521 ''''
---------------------
Provvedimento di archiviazione GIP
''"non emergono fatti di rilevanza penale"''
''essendo in presenza di copie di opere effettuate al possesso degli originali al fine di salvaguardare l'opera originale''.
Sinceramente sono sostanzialmente in disaccordo su questa intepretazione, perché lei continua ad eludere la questione riguardante la separazione tra esecuzione dell'opera d'ingegno e supporto utilizzato, tra la separazione tra dj e chi paga (il gestore) i diritti per la pubblica esecuzione.
Il dj non è pagato per il fatto che riproduce opere d'ingegno, altrimenti dovrebbe pagare la SIAE anche lui. Dal punto di vista legislativo il Dj fa altro. Mi sembra che la legge parli molto chiaro in questo e se fosse come lei dice il gestore non sarebbe in alcun modo tenuto a pagare i diritti SIAE.
E questa, se permette, la trovo un'altra interpretazione sbagliata della legge.
Mi spiego.
Partiamo dalle "ripartizioni dei compiti" nell'ambito di un evento con pubblica esecuzione di opere d'ingegno.
[...]
Ci vuole coerenza: se si vuole vendere musica online si accetta di fatto che il supporto, dietro compenso SIAE pagato dal gestore, sia riproducibile in pubblico (come accade in tutti i paesi "civili" del mondo), altrimenti si rinuncia alla vendita online di musica.....
Grazie.
Caro Paolo-967, quanto dici e' moolto interessante, ti prego di argomentare meglio tutto quanto:
1) Quando dici "la legge parla molto chiaro" cerca di citare quale legge, quale articolo e magari aggiungengo una citazione (anche approssimativa)
2) quando parli del "tentativo dei discografici italiani" a cosa ti riferisci esattamente?
Sono molto curioso :)
Un saluto
Paolo-967
27-07-2005, 14:38
Caro Paolo-967, quanto dici e' moolto interessante, ti prego di argomentare meglio tutto quanto:
1) Quando dici "la legge parla molto chiaro" cerca di citare quale legge, quale articolo e magari aggiungengo una citazione (anche approssimativa)
2) quando parli del "tentativo dei discografici italiani" a cosa ti riferisci esattamente?
Sono molto curioso
Un saluto
Prometto quanto prima di riportare le fonti.
Quanto alla seconda domanda consiglio chiunque a telefonare a qualsiasi ufficio SIAE per chiedere:
"Posso riprodurre in pubblico un .mp3 regolarmente acquistato da un sito di una casa discografica?
La risposta sarà illuminante.....
Ancora la faccenda della separazione del supporto dall'opera d'ingegno, sembra troppo difficile avere una risposta al riguardo....
Forse la FIMI potrebbe porre fine a tutto questo.....
Su, su, un pò di buona volontà.....
Quanto alla seconda domanda consiglio chiunque a telefonare a qualsiasi ufficio SIAE per chiedere:
"Posso riprodurre in pubblico un .mp3 regolarmente acquistato da un sito di una casa discografica?
La risposta sarà illuminante.....
non la fate al Dott. Mazza la domanda, mi raccomando. Ha già risposto e proprio su questo sito molto tempo fa... la cosa strana però che leggo quella risposta, leggo il volantino e mi chiedo: "ma si parlano tra uffici?"
:eek:
Enzo Mazza
27-07-2005, 15:31
mi sembra che ci sia arrivata prima la chiesa a capire ciò che ancora molti deejay vogliono ignorare...
Non è mio compito convincere qui i deejay al rispetto delle norme che peraltro sono simili in tutti gli Stati. Ho già detto che ognuno è libero di fare quello che ritiene più opportuno con le conseguenze del caso. Sul sito di scf ci sono molte risposte.
mi sembra che ci sia arrivata prima la chiesa a capire ciò che ancora molti deejay vogliono ignorare...
Non è mio compito convincere qui i deejay al rispetto delle norme che peraltro sono simili in tutti gli Stati. Ho già detto che ognuno è libero di fare quello che ritiene più opportuno con le conseguenze del caso. Sul sito di scf ci sono molte risposte.
la Chiesa quando si renderà conto che sta pagando 2 volte la stessa cosa, forse ci farà un pensiero... così come faranno le radio, i locali ecc eccetera . Almeno fin tanto che non sarà così bravo da far cambiare l'articolo 180.
Questo, però, è un'altro discorso che Nettuno sta cercando di mettere in luce nell'apposito topic. Magari continuiamo li, ed evitiamo di perdere la traccia di questo topic, che ne dice Mazza?
I DJ le norme le rispettano, tnto che alcuni di loro sono andati a giudizio e ne sono usciti assolutamente e totalmente scagionati, illibati, puri, verginelli che più verginelli non si può. Sa perchè? Perchè non avevano fatto nulla! Incredibile vero, avevano fatto il contrario di ciò che dice lei ed i giudici gli hanno dato pure ragione.. Pazzesco, dove andremo a finire!!! (strano poi la sua risposta mesi fa era diversa...)
Tanto che sono qui a parlarne con lei perchè ad ignorare la ratio e le sentenze siete voi e non i dj o la gente comune.
Sul sito scf ci sono una sacco di cose che non trovano riscontro sulla normativa.
Quel volantino non trova giustificazione alcuna perchè non ha riscontro normativo ed è solo l'ennesimo tentativo di crearsi clienti inconsapevoli oltreche ignoranti.
Le sentenze dicono una cosa ma a lei pare non interessare.
Ci troviamo poi a risposte diverse (le sue) a domande uguali, o ci prende in giro oppure la sua mano destra scrive ciò che quella sinistra non pensa.
Paolo-967
27-07-2005, 17:19
mi sembra che ci sia arrivata prima la chiesa a capire ciò che ancora molti deejay vogliono ignorare...
Non è mio compito convincere qui i deejay al rispetto delle norme che peraltro sono simili in tutti gli Stati. Ho già detto che ognuno è libero di fare quello che ritiene più opportuno con le conseguenze del caso. Sul sito di scf ci sono molte risposte.
Riporto dal sito SCF:
"Se i files sono stati scaricati tramite provider in regola con la normativa sul diritto d'autore e sono stati legalmente acquistati, sono da considerare registrazioni originali e quindi si possono utilizzare. Non è invece possibile utilizzare files scaricati illegalmente o copiati senza detenere l'originale.
Quindi mi può confermare che se io acquisto da una casa discografica un .mp3 e lo uso in discoteca direttamente dall'hard disk del computer con programmi per mixare come Visualdiscomix, Traktor, Virtual Dj o altri programmi simili sono perfettamente in regola.
Sembra di sì perché anche la SCF equipara il file scaricato tramite acquisto come originale a tutti gli effetti.
Ripeto, se la FIMI spiegasse anche alla SIAE questo forse ci sarebbero meno problemi.
Ci sono ancora molti gestori di discoteche che si rifiutano di far suonare questi disc-jockey digitali terrorizzati da quanto viene detto loro in SIAE.
Non sarebbe l'ora di finirla?
O forse c'entra il problema che i profitti della vendita via internet produce meno guadagni che la vendita di un cd o di un vinile?
FIMI dove sei?
Vorrei sempre ricordare che la FIMI non è la verità rivelata, ma una voce di parte che naturalmente porta avanti i propri interessi, altro che battaglie di giustizia......
Grazie.
[IRONICO ON] Poi Dott. Mazza, quando ha 5 minuti se mi spiega dove è normata la "copia tecnica" mi farebbe un grande favore[IRONICO OFF]
Io conosco la copia privata e la copia per le radio/tv ma la copia tecnica a cui possono accedere in eccezione altri non la conosco...
grazie
[IRONICO ON]
mi raccomando degli mp3 non farti una copia paolo perchè quella in disco non la puoi usare :D[IRONICO OFF]
Per completezza Paolo allego la risposta del Dott.Mazza nel post di cui parlavo prima. Vorrei portare la tua attenzione Paolo, sulla dopiia domanda che Pasink formulò: "acquisto e masterizzo"
Pasinik chiede:
Salve Dott. Mazza
mi rivolgo a Lei per questo quesito:
se io acquisto legalmente mp3 da servizi on line e li masterizzo e ho anche cura di stamparmi le ricevute dei pagamenti... posso suonarli in pubblico?
il sito garantisce che l'acquisto di tali opere online corrisponde in tutto e per tutto all'acquisto dello stesso supporto fisico
ovviamente questi siti sono stranieri... allego il link di quello in questione
http://www.traxsource.com
mi sono rivolto anche al support del sito.. e mi hanno detto che secondo loro basta la stampa della ricevuta.. cosi almeno per il resto del mondo .. e hanno anche detto che sono a conoscenza del problema italiano
grazie se mi puo' dare una spiegazione
Mazza risponde:
certo che può suonarli in pubblico. Deve solo rispettare le norme sulla pubblica esecuzione. Ovvero se lei fa il deejay deve essere certo che la discoteca dove si esibisce versi i diritti a SIAE e produttori discografici.
Enzo Mazza
27-07-2005, 18:15
Quindi mi può confermare che se io acquisto da una casa discografica un .mp3 e lo uso in discoteca direttamente dall'hard disk del computer con programmi per mixare come Visualdiscomix, Traktor, Virtual Dj o altri programmi simili sono perfettamente in regola.
Dovrebbe farsi un giro sul forum però, è inutile venire qui a sollecitare risposte che sono già state date in diverse occasioni. Lei può utilizzare benissimo i file acquisiti legalmente, ci mancherebbe. Il problema è soltanto legato al luogo dove avviene la pubblica esecuzione. La discoteca deve essere in regola, questo è pacifico.
Sembra di sì perché anche la SCF equipara il file scaricato tramite acquisto come originale a tutti gli effetti.
Ripeto, se la FIMI spiegasse anche alla SIAE questo forse ci sarebbero meno problemi.
Ci sono ancora molti gestori di discoteche che si rifiutano di far suonare questi disc-jockey digitali terrorizzati da quanto viene detto loro in SIAE.
Non sarebbe l'ora di finirla?
I gestori devono essere in regola con il pagamento dei diritti e il deejay deve utilizzare prodotti legali, fine.
O forse c'entra il problema che i profitti della vendita via internet produce meno guadagni che la vendita di un cd o di un vinile?
Non c'entra una fava
FIMI dove sei?
Vorrei sempre ricordare che la FIMI non è la verità rivelata, ma una voce di parte che naturalmente porta avanti i propri interessi, altro che battaglie di giustizia......
Grazie.
Può sempre andare dal suo avvocato a farsi fare un parere. Io sono qui come FIMI a rispondere, cosa che mi sembra poche associazioni di categoria fanno. Non è necessario che sia d'accordo con quanto dico.
Può sempre andare dal suo avvocato a farsi fare un parere. Io sono qui come FIMI a rispondere, cosa che mi sembra poche associazioni di categoria fanno. Non è necessario che sia d'accordo con quanto dico.
Scusa Paolo ma non voglio toglierti il piacere della risposta, prima di andare a cercre una mail della scf ad una mia domanda posto il "parere" di un avvocato, o meglio la mail di un avvocato di un dj. La trovi sulla petizione
[['''Dal sito: www.djing.it''']]
Spett.le Redazione djing,
sono l'Avv. Marco Grasselli ed ho difeso, con l'Avv. Anna Osti, il dj Alberto Martin nel procedimento sfociato nella sentenza che Voi avete segnalato.
La sentenza non si limita a statuire che la duplicazione è lecita "solo se siete dj" come ha scritto il Corriere Veneto, ma illustra principi veramente innovativi.
La condotta della duplicazione non è "abusiva" e quindi in violazione dell'art. 171 ter, L. 633/41, quando è mera manipolazione dei supporti originali che sono in possesso del Dj. Inoltre il "fine di lucro" deve derivare direttamente dalla duplicazione delle tracce musicali e non essere solo un aspetto secondario della condotta (il Dj trae il proprio guadagno dallo stipendio della discoteca e non dalla duplicazione) e l'uso (non) personale, molte volte, è un concetto che può definirsi e delimitarsi specularmente al concetto di uso professionale.
Ritengo che siano state poste le basi per la via che porterà al riconoscimento al Dj della copia strumentale per "uso discoteca". (cfr. Tribunale di Milano sent. del 01/10/2002).
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e Vi saluto cordialmente.
Avvocato Marco Grasselli
naturalmente possiamo dire che questo è solo un parere.
Questa invece è una sentenza, dove è scritta a chiare lettera la natura PERSONALE delle copie (smettiamola di chiamarle private, privata è la riproduzione intesa come processo di fissazione dell'opera. La copia che ne consegue è personale)
Estratto dalla sentenza 525/05 del 02.05.2005
Si imputa al La Giorgia di avere duplicato abusivamente 234 compact disk contenenti opere musicali tutelate dal diritto d’autore…
……trattandosi nell’un caso come dell’altro materiale in relazione al quale è stata dichiarata dall’interessato la destinazione ad uso personale. La circostanza trova diretta conferma, per quanto concerne i cd musicali duplicati, nel dato che l’imputato – che svolge da tempo l’attività di disc jockey, fu trovato dagli inquirenti nella disponibilità, oltre che dei cd originali corrispondenti, anche di una ricchissima collezione di compact disck e di dischi vinile di vario tipo. La raccolta di dischi è effettivamente constatata dall’operante appare affatto compatibile con la passione dichiarata dall’interessato per dischi musicali particolari, nonché con l’abitudine adottata di farsi spesso delle copie degli originali detenuti, per evitare l’usura……
La Giorgia Gianfranco è stato assolto, perché il fatto non sussiste.
Paolo-967
27-07-2005, 20:57
Io ringrazio comunque il dott. Mazza per la risposta (tralasciando alcune..... cadute di stile.....).
Sulla questione della copia personale, continuo ad avere un'opinione diversa e, secondo me la giurisprudenza (leggi sentenze passate in giudicato) propende dalla mia parte piuttosto che dalla sua, ma non si può essere sempre d'accordo nella vita....
Ma c'è un punto che rimane in sospeso ed è quello più importante e che, guarda caso, non è stato oggetto di risposta. Il rapporto del gestore e del dj nei confronti del diritto a riprodurre in pubblico un'opera d'ingegno.
In questo la cito:
I gestori devono essere in regola con il pagamento dei diritti e il deejay deve utilizzare prodotti legali, fine.
E qui, scusate, ma è bene andare sulla filosofia del diritto.
L'applicazione delle norme sulla pubblica riproduzione delle opere d'ingegno la dicono molto lunga su quale sia lo spirito della legge.
Il titolare del diritto alla riproduzione in pubblico è uno e uno solo: il gestore.
Il dj in sé non porta in sé alcun diritto di riprodurre in pubblico un bel niente.
Dove voglio arrivare?
Che in nessun codice troverete mai un avente un diritto (riproduzione in pubblico di opera d'ingegno) scaricare su un terzo (il dj) i doveri correlati (riproduzione di supporti legali). È un'aborto giuridico.
La naturale conseguenza è l'assoluzione del dj.
Che per logica giuridica viene visto come prestatore d'opera visto che non ha, né nella persona fisica, né in quella di professionista, il diritto incorporato di riprodurre in pubblico musica.
E lo dico senza alcun sorriso beffardo.
In questo le associazioni dei discografici secondo me sbagliano su tutta la linea, perché, riferendomi solo alla questione discoteche, quelli che davvero lucrano su questa situazione sono i gestori delle discoteche che chiamano ragazzini con cd pieni di mp3 illegali, li pagano 50 euro e, se li beccano, se ne lavano le mani..... Tanto i guadagni loro se li tengono....
Nella mia semplice veste di esperto (scadente?) di diritto dico che l'unica soluzione sarebbe di dare ad una persona sola diritti e doveri.
Proviamo a vederla così.
Diamo al dj "professionista", magari con tanto di iscrizione alla siae, il diritto incorporato alla riproduzione in pubblico e togliamola al gestore. In questo quadro giuridico il dj non potrà più giocare neanche con mezzo pezzo illegale perché allora sì che le multe salatissime arriveranno e con ragione.......
Il gestore vuole avere per sé questo diritto? Bene. Allora sarà lui e solo lui il responsabile della riproduzione dei brani illegali.......
Quanto scommettiamo che in pochi mesi spariscono i brani illegali dalle discoteche?
Ma..... per le associazioni dei discografici è più facile prendersela con i dj o i gestori delle discoteche?
Per una volta cerchiamo di parlare fuor di metafora.....
Grazie.
Enzo Mazza
28-07-2005, 09:54
guardi che c'è un enorme equivoco. I discografici "non se la prendono" con i deejay ma semplicemente pretendono che la pubblica diffusione di musica venga remunerata così come previsto dalla legge. E' evidente quindi che è la discoteca il primo soggetto ad essere interessato dalla questione e infatti mi risulta che negli accordi tra SCF e la maggiore associazione della discoteche la questione dell'utilizzo di musica da parte dei deejay sia stata risolta (ne abbiamo parlato qui ma non riesco a trovare il post)
Non credo che vi sia alcuna volontà persecutoria nei confronti dei deejay, ci mancherebbe, pertanto sono d'accordo con lei che si tratti semplicemente di regolamentare l'attività professionale.
In UK le discoteche hanno la loro library di musica e il deejay semplicemente arriva alla consolle e si occupa di "suonare" la musica che è data il licenza alla discoteca. In rari casi, comunque disciplinati da una licenza apposita della società di collecting PPL, esiste una licenza per il "mobile deejay", ovvero colui che, portandosi appresso la sua library musicale, svolge attività itinerante in vari luoghi. Mi sembra che da noi sia più facile per le discoteche evitare tale strada lasciando al deejay la responsabilità e il rischio di portarsi appresso la musica che dovrà essere suonata, è ciò ha portato alle conseguenze che abbiamo visto.
guardi che c'è un enorme equivoco. I discografici "non se la prendono" con i deejay ma semplicemente pretendono che la pubblica diffusione di musica venga remunerata così come previsto dalla legge. E' evidente quindi che è la discoteca il primo soggetto ad essere interessato dalla questione e infatti mi risulta che negli accordi tra SCF e la maggiore associazione della discoteche la questione dell'utilizzo di musica da parte dei deejay sia stata risolta (ne abbiamo parlato qui ma non riesco a trovare il post)
Gli accordi SCF non prevedono alcuna"soluzione" per "legalizzare" i supporti dei dj (che non sono delle disco) .. effettivamente Mazza mi pare faccia una bella confusione. Mi associo alla richiest di Paolo, comunque, faccia una gesto di buona volontà anche se non le compete, lo spieghi alla SIAE, per favore e lo spieghi anche alla SCF, perchè nella mail che trova poco sotto c'è scritto il contrario di quello che ha appena detto, perchè nel suo volantino allegato alle spedizioni dei dischi c'è scritto il contrario di quello che ha appena detto.
Non credo che vi sia alcuna volontà persecutoria nei confronti dei deejay, ci mancherebbe, pertanto sono d'accordo con lei che si tratti semplicemente di regolamentare l'attività professionale.
Da quale punto di vista Dott: Mazza, spero non voglia proporre una sorta di albo professionale.. di "caste" ne abbiamo già a sufficienza, non trova?
In UK le discoteche hanno la loro library di musica e il deejay semplicemente arriva alla consolle e si occupa di "suonare" la musica che è data il licenza alla discoteca. In rari casi, comunque disciplinati da una licenza apposita della società di collecting PPL, esiste una licenza per il "mobile deejay", ovvero colui che, portandosi appresso la sua library musicale, svolge attività itinerante in vari luoghi. Mi sembra che da noi sia più facile per le discoteche evitare tale strada lasciando al deejay la responsabilità e il rischio di portarsi appresso la musica che dovrà essere suonata, è ciò ha portato alle conseguenze che abbiamo visto.
Chiedero ad Andea, che oltre essere un producers di fama è DJ e svolge la sua attività in Inghilterra. Chiederò poi anche a Giacomo che vive e lavora in Germania...
Vorrei poi stigmatizzare le parole che messo in grassetto, è colpa dei gestori che non accettano i vostri accordi se i dj hanno preso denunce? Mi dica che ho capito male.
PS: In Inghilterra la copia personale non esiste. Ci sta forse proponendo di affrancarci dall'art 71-sexies ed adottare il modello anglo-irlandese? Spero di no.
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Testo della mail scf da me ricevuta in data giovedì 14 ottobre 2004 16:48
Gentile Sig. Massimo,
La ringrazio per l'interesse che mostra sul tema. Con la nostra Faq abbiamo tentato di dare una risposta in seguito a una domanda che ci viene posta, appunto, frequentemente.
Non stiamo quindi mettendo in discussione il rapporto del dj con la legge sul diritto d'autore. La 'copia tecnica' che noi regoliamo per il momento riguarda le discoteche e le sale da ballo e non i singoli professionisti.
Tuttavia mi permetta di rispondere in modo più dettagliato alla sua mail, in modo da tentare di dare un chiarimento il più esauriente possibile.
In merito al 'ruolo tecnico' del dj, è vero che il dj non ha rapporto alcuno con i diritti connessi nel momento in cui prende il disco, lo inserisce nel supporto e fa sentire la musica. Se però per fare ciò deve utilizzare una copia di un Cd originale, questa copia non è 'privata' ma 'tecnica', e come tale può essere fatta solo dietro autorizzazione del produttore discografico.
Sottopongo alla sua attenzione l'articolo che segue, tratto dalla Legge 633/41
Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies
1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
Lei ha certamente ragione in merito alla liceità della copia privata, ma come può notare essa è consentita per uso personale,cioè per ascolto privato, quindi la copia privata non può essere utilizzata per la pubblica diffusione (ad esempio in discoteca o in radio): per questo scopo esiste la 'copia tecnica'. I motivi personali per cui un dj fa una copia privata non possono ovviamente coincidere con i motivi professionali per cui si necessita di una copia tecnica. Il diritto di copia è un diritto esclusivo del produttore discografico (art.72 LDA 633/41), tale autorizzazione può essere fornita solo dal produttore discografico stesso.
Sarà inoltre certamente d'accordo con me se dico che il dj che sale in consolle per svolgere il suo lavoro, svolge una mansione non 'personale', ma 'professionale'. Nell'ambito professionale l'attività diventa 'lucrativa', poichè il cd che viene utilizzato in discoteca/radio ha un fine ovviamente commerciale e di profitto per la discoteca/radio stessa. Pertanto la copia privata utilizzata in questo ambito non è più 'privata' ma 'tecnica'. La copia privata è lecita finchè rimane nell'ambito dell'ascolto privato: se utilizzata in altro modo, ovvero 'a fini di lucro' come previsto dall'art.71 , perde la qualità di 'privata' e viene di conseguenza regolata da altre normative.
Spero di esserLe stata utile e di aver eventualmente chiarito qualche dubbio. Qualora dovesse necessitare di altre informazioni o chiarimenti, non esiti a contattarmi. La ringrazio e La saluto cordialmente!
La mia domanda alla gentilissima Sig.ra Cristina:
Gentilissima Cristina
la ringrazio sentitamente per la sua risposta ma è evidente che c'è un errore da correggere nella FAQ.
Il dj, nel svolgere la sua mansione, nel "rendersi tecnico" ad una consolle, cioè, quando "manda sù i dischi" per dirla terra terra, non ha alcun rapporto, di nessun tipo con il "diritto d'autore e/o con i suoi connessi".
Non ha bisogno alcuno di fare la "copia tecnica", può invece, qualora lo ritenesse opportuno per motivi personali, fare la propria "copia privata" che come ben sa' è eccezione prevista dalla normativa.
Può cioè, mettere su cd un vinile ad esempio, per poter utilizzare al meglio la tecnologia.
Questo però non significa affatto che egli stia "profittando" o "lucrando" in relazione al fatto che prenda un compenso per la sua mansione ne che vi sia un rapporto direttamente o inderettamente commerciale. La copia privata che egli ha fatto, nel rispetto della normativa, è assolutamente lecita non ha bisogno di alcuna autorizzazione preventiva ed èlecitamente utilizzabile per la propria personale mansione. Non vi è alcuna relazione, dicevamo, nel fatto che egli utilizzi tale copia "in pubblico".
Massimo
Questo è il teso dell'accordo stipulato con il confindustriale Assointrattenimento, un testo davvero divertente, con calma grassetterò i passaggi salienti. Nel testo non ve traccia di "DJ", anzi c'è l'espresso divieto di cedere a terzi la concessione non esclusiva dei diritti art 72
il testo è qui:
http://www.asso-intrattenimento.it/news.php
Caro Nettuno, poi, questo è il testo (nelle linee generali ovviamnete) che ha firmato la chiesa, le radio gli alberghi eccetera .... Qui è contenuta la "filosofia" del "connesso" e della copia. Qui forse, trovi molte risposte alle domande che ponevi in "Date a Cesare...." spero di esserti stato utile
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Accordo asso intrattenimento SCF (31-10-2004):
Asso intrattenimento ha firmato l'accordo per i diritti connessi con SCF,l'accordo sostituirà l'attuale accordo AFI . di seguito il testo della convenzione : CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN LICENZA DEL DIRITTO DI RIPRODUZIONE E COMUNICAZIONE DI FONOGRAMMI IN DISCOTECHE, SALE DA BALLO E LOCALI DI INTRATTENIMENTO (ART. 72 - 73 LEGGE DIRITTO D’AUTORE 633/41) tra S.C.F. – SOCIETA’ CONSORTILE FONOGRAFICI Via Santa Tecla n. 5 – 20122 Milano e ASSO-INTRATTENIMENTO Via Tosarelli n. 360 – 40050 Villanova di Castenaso (BO) Milano, 25 Ottobre 2004 CONVENZIONE PER LA RIPRODUZIONE E LA COMUNICAZIONE DI FONOGRAMMI IN DISCOTECHE, SALE DA BALLO E LOCALI DI INTRATTENIMENTO tra SCF - Società Consortile Fonografici per Azioni, con sede in 20122 Milano, Via Santa Tecla n. 5, capitale sociale pari a Euro 500.000 (cinquecentomila), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 6812/2000, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12925820156, in persona del suo presidente Gianluigi Chiodaroli (nel seguito “SCF” ) e ASSO-INTRATTENIMENTO – Associazione Imprenditori Intrattenimento, con sede in 40050 Villanova di Castenaso (BO), Via Tosarelli, 360, - in persona del suo presidente Antonio Degortes (nel seguito “ASSOINTRATTENIMENTO” ) PREMESSO CHE a) SCF è una società consortile istituita al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai fonogrammi di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che le abbia conferito, o le conferisca in futuro, apposito mandato; SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti, meglio individuati all’Allegato “1” della presente Convenzione (nel seguito “la Convenzione” ); b) ASSOINTRATTENIMENTO è un’associazione sindacale rappresentativa degli esercenti di discoteche, sale da ballo, locali di intrattenimento analoghi e di pubblico spettacolo i cui iscritti, (nel seguito “Esercenti Associati” ), nello svolgimento della loro attività, al fine di diffondere musica - con scopo di lucro - all’interno dei propri locali, impiegano, anche duplicandoli, i Fonogrammi (come nel seguito definiti) facenti parte del repertorio dei Mandanti di SCF; c) ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e sue successive modificazioni (nel seguito “L.d.A.” ), chiunque intenda procedere alla duplicazione ed alla comunicazione al pubblico di Fonogrammi di titolarità dei produttori fonografici deve acquisire apposita licenza onerosa concernente distintamente, ai sensi dell’art. 72, il diritto di riproduzione nonché, ai sensi dell’art. 73, il diritto di comunicazione al pubblico, comprensivo della quota spettante agli artisti interpreti o esecutori interessati, nonché ogni altra licenza dovuta da terzi, con particolare ma non esclusivo riferimento ai compensi ed ai consensi richiesti dalla SIAE; d) SCF, per il tramite di ASSOINTRATTENIMENTO, intende concedere in licenza agli Esercenti Associati, alle condizioni ed ai termini nel seguito previsti, sia il diritto di riprodurre sia il diritto di comunicare al pubblico, i Fonogrammi di titolarità dei Mandanti, al fine di consentire agli Esercenti Associati di diffondere musica - con scopo di lucro - all’interno dei locali di loro proprietà o comunque da essi gestiti; e) la presente Convenzione annulla e sostituisce ogni contratto, scrittura, intesa o prassi precedentemente esistente ed avente ad oggetto la gestione dei diritti connessi al diritto d’autore di titolarità dei produttori fonografici Mandanti di SCF. Tutto ciò premesso e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene quanto segue: ART 1 – DEFINIZIONI Nella Convenzione le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito: “Fonogramma” indica qualsivoglia fissazione o registrazione originale di un’opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci (sia essa utilizzata autonomamente oppure sincronizzata con le immagini di opera filmica o audiovisiva, quale ad esempio il Videomusicale), su qualsiasi supporto fonografico, oggi conosciuto od inventato in futuro (es. compact disc, musicassetta, mini disc, ecc.), pubblicato dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posto in commercio in Italia. La regolare pubblicazione in Italia di un Fonogramma si presume allorché gli anzidetti supporti fonografici siano muniti del contrassegno Siae di cui alle vigenti norme in materia di diritto d’autore; “Repertorio” indica i Fonogrammi, come sopra definiti, i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti di SCF e debbano essere gestiti da SCF in forza del mandato conferitole; ART. 2 - SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE Rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni della Convenzione gli esercenti - iscritti a ASSOINTRATTENIMENTO - delle discoteche, delle sale da ballo e di ogni altro analogo locale di intrattenimento, sia al chiuso che all’aperto, in cui venga utilizzata e diffusa al pubblico, a scopo di lucro, musica riprodotta con dischi o apparecchi analoghi. Sono pertanto esclusi dall’applicazione della Convenzione gli esercenti di locali che, pur essendo destinati all’intrattenimento, anche danzante, non facciano uso di dischi, di apparecchi analoghi e comunque di musica registrata, ma si avvalgano di orchestre, cantanti e/o di altri numeri di arte varia. Per gli esercenti di locali che facciano uso di dischi, apparecchi analoghi e comunque di musica registrata soltanto per un periodo di tempo limitato rispetto al complessivo orario di apertura al pubblico, la Convenzione troverà applicazione soltanto con riferimento a quel periodo di tempo. ART. 3 - OGGETTO Con la Convenzione, SCF, verso il pagamento del Compenso indicato al successivo art. 3, per il tramite di ASSOINTRATTENIMENTO concede agli Esercenti Associati i diritti, non esclusivi e non trasferibili a terzi soggetti, di: a) comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 73 L.d.A., i Fonogrammi del Repertorio di titolarità dei Mandanti di SCF, mediante la diffusione di musica registrata, durante l’orario di apertura al pubblico, all’interno dei locali di intrattenimento di loro proprietà o comunque da essi gestiti; b) riprodurre con qualsiasi processo di duplicazione, ai sensi dell’art. 72, lett. a), L.d.A. (c.d. “diritto di copia”) i Fonogrammi del Repertorio. Il predetto diritto viene peraltro concesso in licenza agli Esercenti Associati al fine della comunicazione al pubblico dei Fonogrammi con le modalità ed ai fini di cui al precedente punto a). Ogni altro diritto di utilizzazione dei fonogrammi facenti parte del repertorio di titolarità dei Mandanti, diverso da quello or ora indicato, è espressamente escluso dalla licenza concessa con la presente Convenzione. ART. 4 - COMPENSO La misura dei compensi dovuti dagli Esercenti Associati ad SCF a fronte della concessione dei diritti indicati al precedente articolo 3 è la seguente: a) diritto di comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 73 L.d.A., i Fonogrammi del Repertorio di titolarità dei Mandanti di SCF, nella misura del 2% (due percento); b) diritto di riprodurre con qualsiasi processo di duplicazione, ai sensi dell’art. 72, lett. a), L.d.A. (c.d. “diritto di copia”) i Fonogrammi del Repertorio, nella misura del 1% (uno percento) La base imponibile alla quale le suddette percentuali saranno applicate è esattamente coincidente con quella prevista dall’accordo SIAE/ASSOINTRATTENIMENTO del settembre 2004. SCF garantisce che il Compenso come sopra definito è comprensivo della quota dovuta ad IMAIE e comunque del compenso dovuto agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi delle leggi attualmente vigenti, manlevando SCF ciascun Esercente Associato da ogni eventuale pretesa di IMAIE a tale titolo. ART. 5 - SCONTI 5.1 Sconto Associativo In ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendessero necessari da parte di ASSOINTRATTENIMENTO per gli aspetti esecutivi della Convenzione, SCF riconosce agli Esercenti Associati uno Sconto Associativo del 20% (venti percento), da calcolarsi sul Compenso dovuto ad SCF ai sensi del precedente art. 4. SCF e ASSOINTRATTENIMENTO si danno reciprocamente atto del fatto che lo Sconto Associativo sarà accordato agli Esercenti Associati per tutta la durata della Convenzione, anche per effetto di suo tacito rinnovo. Lo sconto di cui sopra verrà concesso alla condizione che, al momento della richiesta di applicazione dello sconto stesso, l’Esercente Associato presenti all’ente incaricato della riscossione del Compenso una apposita dichiarazione, rilasciata annualmente da ASSOINTRATTENIMENTO, attestante il fatto che l’Esercente Associato è iscritto e che il rapporto associativo permarrà per tutto il periodo di validità del permesso. SCF riconosce che gli Esercenti Associati che interrompano il loro rapporto associativo nel corso dell’anno potranno comunque beneficiare dell’applicazione dello Sconto Associativo sino all’ultimo giorno del mese nel quale si sia interrotto il predetto rapporto. Correlativamente, le imprese che si associno nel corso dell’anno potranno beneficiare dell’applicazione dello Sconto Associativo con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale esse abbiano aderito a ASSOINTRATTENIMENTO. 5.2 Sconti Concordati In forza delle intese raggiunte da SCF e ASSOINTRATTENIMENTO, SCF al fine di consentire agli Esercenti Associati di regolarizzare la propria posizione con criteri di gradualità, riconoscerà loro un ulteriore sconto, nella misura qui di seguito indicata, da calcolarsi, al netto dello Sconto Associativo, sul Compenso di cui al precedente art. 4: - anno 2004: 20% (venti percento); - anno 2005: 20% (venti percento); - anno 2006: 10% (dieci percento). ART. 6 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI COMPENSI La riscossione del Compenso di cui al precedente art. 4 avverrà con la collaborazione tecnica della SIAE, la quale opererà secondo le modalità meglio definite con separato accordo. In casi eccezionali, previo espresso consenso di SCF e previo rilascio di adeguata garanzia a suo favore a titolo di deposito cauzionale, l’Esercente Associato sarà legittimato a versare il Compenso direttamente ad SCF, mediante bollettino di c/c postale o bonifico bancario. ART. 7 - DURATA La Convenzione avrà validità ed efficacia a partire dal 25 Ottobre 2004 sino al 31 dicembre 2006 e si intenderà tacitamente rinnovata per successivi periodi di 1 (uno) anno, a meno che non intervenga disdetta che ciascuna delle parti dovrà comunicare all’altra, a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della relativa scadenza. ART. 8 - GARANZIE Ai fini dell’esercizio del diritto di copia concesso in licenza con la Convenzione, gli Esercenti Associati potranno utilizzare solamente supporti fonografici originali, acquisiti presso rivenditori autorizzati dai Mandanti di SCF ovvero direttamente presso questi ultimi. Ogni Esercente Associato, al fine di consentire lo svolgimento di eventuali operazioni di controllo, dovrà in ogni caso custodire presso di sé i supporti originali dai quali è stata effettuata la riproduzione, ed essere in ogni momento in grado di indicarne la provenienza In considerazione del fatto che gli Esercenti Associati potranno riprodurre e trasferire i Fonogrammi su qualsiasi supporto, e data l’attuale impossibilità materiale di applicare il contrassegno SIAE su alcuni tipi di supporto - quali, in particolare, i sistemi di memoria di massa - SCF e ASSOINTRATTENIMENTO si impegnano sin d’ora ad incontrare SIAE al fine di trovare, nel più breve tempo possibile e di concerto con essa, la miglior soluzione a tale difficoltà tecnica. Gli Esercenti Associati che beneficeranno della Convenzione saranno tenuti ad utilizzare i fonogrammi facenti parte del repertorio di titolarità dei Mandanti di SCF nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto qui convenuto, e in modo da preservarne l’integrità ed il valore artistico-culturale ed industriale ed a rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti, nonché l’immagine e la reputazione commerciale dei Mandanti di SCF. Gli Esercenti Associati solleveranno pertanto SCF ed i suoi Mandanti da ogni eventuale pretesa di terzi aventi diritto e/o responsabilità verso terzi aventi diritto, derivante da utilizzazioni diverse da quelle regolate con la Convenzione. Sottoscrivendo la Convenzione SCF solleva gli Esercenti Associati, che si uniformino regolarmente ad essa, da qualsiasi ulteriore pretesa che nei loro confronti dovesse essere avanzata da parte dei Mandanti di SCF in relazione all’impiego di Fonogrammi facenti parte del Repertorio di loro titolarità. ASSOINTRATTENIMENTO si impegna a non trattare in modo discriminatorio SCF e, pertanto, a non concludere con altre organizzazioni rappresentative degli interessi dei produttori fonografici contratti o accordi, di contenuto analogo a quello della Convenzione, a condizioni tali da poter determinare per SCF una situazione di svantaggio rispetto a dette organizzazioni. ART. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Nell’ipotesi in cui nell’applicazione della Convenzione dovessero insorgere controversie tra gli Esercenti Associati ed i Mandanti di SCF, verrà istituita una Commissione Paritetica destinata all’esame ed alla definizione delle questioni che dovessero esserle sottoposte. A tal fine, ciascun interessato dovrà presentare apposito ricorso alla propria organizzazione, che procederà alla convocazione dell’altra organizzazione stipulante. In caso di mancato accordo, resterà comunque salva la possibilità, per ciascun interessato, di procedere nelle forme che saranno ritenute più opportune. ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI / MODIFICHE Qualsiasi modifica alla Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto sottoscritto dalla parte nei cui confronti la modifica stessa viene invocata. Milano, 25 Ottobre 2004 SCF ASSO-INTRATTENIMENTO Società Consortile Fonografici per Azioni Associazione Imprenditori Intrattenimento Il Presidente Il Presidente Gianluigi Chiodaroli Antonio Degortes ELENCO MANDANTI SCF* Allegato 1 • 1 PUNTO COM S.r.l. • 1ST POP S.n.c. • AMARENA MUSIC S.a.s. • AZZURRA MUSIC S.r.l. • BABY RECORDS INTERNATIONAL S.r.l. • BAZAR MUSIC S.r.l. • BLISS CO. S.r.l. • BLISSCO MUSIC S.r.l. • BLUE TOMATO S.r.l. • BMG RICORDI S.p.A. • BUTTERFLY MUSIC S.r.l. • CAFE’ CONCERTO ITALIA S.r.l. • CALLAS ED. MUSICALI S.r.l. • C.A.M. - CREAZIONI ARTISTICHE MUSICALI S.r.l. • CAMION RECORDS S.r.l. • CAROSELLO CEMED S.r.l. • CASA MUSICALE SANTA CECILIA • CECCHI GORI MUSIC S.r.l. • CLAN CELENTANO S.r.l. • CONCERTONE S.r.l. • DYNAMIC S.r.l. • DO IT YOURSELF MUSIC GROUP S.r.l. • DON’T WORRY S.r.l. • DUCK RECORD S.r.l. • ECOFINA S.r.l. • EDEL ITALIA S.r.l. • EDINET S.r.l. • EDIZIONI MUSICALI CINQUANTACINQUE • EMI MUSIC ITALY S.p.A. • EMI GENERAL MUSIC S.r.l. • EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA S.r.l. • ENERGY PRODUCTION S.r.l. • EVENT SOUND PROMOTION • FANZINES S.r.l. • FAMILY S.r.l. • FLASH MUSIC S.a.s. • FONDAZIONE FABRIZIO DE ANDRE’ • FONOTIL S.a.s. • GALLETTI BOSTON S.r.l. • GDM MUSIC S.r.l. • GRANDE LONTRA S.r.l. • HALIDON S.r.l. • HAVANA S.r.l. • HEINZ MUSIC S.r.l. • HUKAPAN S.r.l. • HK MEDIA • IDEA S.r.l. PRODUZIONI MUSICALI • IL MEZZO NETWORK • IO E LUI S.R.L. • IRMA RECORDS S.r.l. • IT-WHY DISTRIBUZIONE S.R.L. • LA BAMBOLINA • LE FOGLIE E IL VENTO ED. MUSICALI S.r.l. • LUCKY PLANETS S.r.l. • KUTMUSIC ITALHOUSE DI BATTISTA NICOLA • MANY EDIZIONI MUSICALI S.r.l. • MARGUTTA 86 S.r.l. • MARTON CORPORATION S.r.l. • MASTER STUDIO S.r.l. • MATERIALI SONORI SOC. COOP. A R.L. • MBO Ed. Musicali di Mario Ragni & C. S.a.s. • MESCAL S.r.l. • MICOCCI DISCHI ITALIA EDITORI S.r.l. • MOLTO S.r.l. • MULTIVISION ENTERTAINMENT S.r.l. • MUSICA E SUONI • NAR INTERNATIONAL S.r.l. • NASCO S.r.l. • NELIDAMUSIC DI G. STRANO & C. S.a.s. • NOVALIS ED. MUSICALE S.n.c. • NUOVA STRADIVARIUS S.r.l. EDIZIONI MUSICALI • OFF LIMITS S.r.l. • OSSIGENO S.r.l. • PANARECORD DISCHI PALLADIUM • PLANET/FERRANTE PRODUCTIONS S.r.l. • PRESSING LINE S.r.l. • PROXIMA CENTAURI S.a.s. • PULL S.r.l. • QAZIM MUSIC S.r.l. • RADIOCOOP EDIZIONI S.r.l • REAL SOUND S.r.l. • RISERVAROSSA S.r.l. • RIVERRECORDS S.r.l. • RTI MUSIC S.r.l. • SK-EYE S.r.l. • SONY MUSIC ENTERTAINMENT S.p.A. • SOUND MUSIC INTERNATIONAL S.r.l. • STUDIO 28 S.r.l. • SUGAR S.r.l. • TIME S.r.l. • UNIVERSAL MUSIC S.p.A. • V2 RECORDS S.r.l. • VAE VICTIS S.n.c. • WARNER MUSIC ITALY S.r.l. • WING S.r.l.
Paolo-967
28-07-2005, 12:18
guardi che c'è un enorme equivoco. I discografici "non se la prendono" con i deejay ma semplicemente pretendono che la pubblica diffusione di musica venga remunerata così come previsto dalla legge. E' evidente quindi che è la discoteca il primo soggetto ad essere interessato dalla questione e infatti mi risulta che negli accordi tra SCF e la maggiore associazione della discoteche la questione dell'utilizzo di musica da parte dei deejay sia stata risolta (ne abbiamo parlato qui ma non riesco a trovare il post)
Non credo che vi sia alcuna volontà persecutoria nei confronti dei deejay, ci mancherebbe, pertanto sono d'accordo con lei che si tratti semplicemente di regolamentare l'attività professionale.
In UK le discoteche hanno la loro library di musica e il deejay semplicemente arriva alla consolle e si occupa di "suonare" la musica che è data il licenza alla discoteca. In rari casi, comunque disciplinati da una licenza apposita della società di collecting PPL, esiste una licenza per il "mobile deejay", ovvero colui che, portandosi appresso la sua library musicale, svolge attività itinerante in vari luoghi. Mi sembra che da noi sia più facile per le discoteche evitare tale strada lasciando al deejay la responsabilità e il rischio di portarsi appresso la musica che dovrà essere suonata, è ciò ha portato alle conseguenze che abbiamo visto.
Concordo al 100%.
Tra le due soluzioni presenti in UK (entrambe accettabili) sinceramente preferisco la seconda per un motivo molto semplice. Più si responsabilizza il dj e meno maneggioni troveremo in giro.
Detto questo rimane la questione della copia personale e sinceramente capisco poco la posizione delle associazioni dei discografici. E questo va un pò oltre la stretta cerchia del diritto. Se si parte dalla buona fede del dj (come è giusto che sia), si deve accettare il fatto che il dj, pur avendo due copie dello stesso cd, suonerà un cd alla volta e non accadrà che magari il dj suona in discoteca e magari l'amico fuori dal locale ascolta l'originale in macchina.
Il problema è la duplicazione "fisica" del supporto?
Ok, prendiamo pure per buono che le compilations in cd create dai dj per semplificarsi il lavoro nelle serate vengano considerati beni strumentali per l'esercizio dell'attività professionale: allora la licenza di "mobile deejay" mi spetta di diritto caspita!!!
Se non è così allora dove diavolo sta il bene strumentale?
Io ripeto, vista la legislazione attuale non capisco la battaglia contro le copie in possesso dei dj.
Ma (e lo dico senza ironia) ognuno fa le sue battaglie tutelando i propri (legittimi) interessi.
Grazie.
Enzo Mazza
28-07-2005, 15:44
la questione è semplice.
Le aziende discografiche indie e i distributori di musica dance hanno evidenziato cali nelle vendite di prodotti discografici dance di oltre il 20 % negli ultimi due anni mentre non risulta che i deejay siano diminuiti o abbiano smesso di lavorare. Quindi è aumentato il rifornimento di brani dance prevalentente dal p2p o da siti dove si scaricano file di dance. Non è FIMI a sostenerlo ma le stesse aziende e i rivenditori specializzati nel settore che hanno visto dileguarsi migliaia di clienti professionali.
Ci sarà sicuramente chi utilizza i propri cd semplicememte creandosi compilation o copie da utilizzare in discoteca, ma è indubbio che vi sia chi ci marcia...e abbondantemente. Qui si citano solo le sentenze di assoluzione di coloro che giustamente hanno dimostrato di disporre degli originali, ma le assicuro che vi sono decine di patteggiamenti prima del dibattimento proprio perchè di originali non ve ne era traccia.
la questione è semplice.
...SKIP...
a lei Mazza continua a sfuggire la questionema sono buono e la voglio aiutare (mi perdoni solo l'edit tardivo). Cito a caso:
"Occorre premettere che l'attività di disck jokey eseguita in esercizi aperti al pubblico è soggetta alle norme che tutelano il diritto d'autore atteso che ciò avviene, normalmente, per scopi di lucro ed è rivolta ad una platea di fruitori, costituita dai frequentatori del locale.
La finalità di lucro è attestata dal corrispettivo che il "Dj" riceve dal gestore dell'esercizio commerciale in cui presta la sua opera, mentre la diffusione al pubblico è insita nella tipologia della prestazione del servizio costituito dalla materiale esecuzione di vari brani musicali, tutti fissati su supporti fonografici.
"
(la disco pirateria. Autore:Francesco Saponaro
Capitano della Guardia di Finanza)
Ho detto cito a caso, perchè la stessa cosa la dice lei, la FMP, la SCF, la Siae.
Il punto quindi: lo scopo di lucro nell'ottica del diritto d'autore attestato dal compenso del dj.
[IRONICO ON]Allora se lavoro gratis, ho risolto imiei guai![IRONICO OFF]
Noi, tra l'altro, abbiamo messo in evidenza qual è il comportamento corretto da tenersi e pensi, non tenendo in considerazione la "questione dell'accesso".
Ne abbiamo parlato a lungo tra noi durante la stesura del testo della petizione e alla fine abbiamo deciso di non prenderla in considerazione. Eppure lei sa bene che se io mi registrassi dalla radio, dai canali satellitari (per quello straccio di qualità audio che possono garantire) un brano musicale sul mio bravo CD "equo compensato", me lo potrei portare legittimamente in discoteca ed utilizzarlo nell'ambito della mia mansione.
Lei lo sa bene ma si guarda bene dal dirlo.
Per quanto poco simpatici mi stiano i "furbastri" da lei citati che cosa hanno patteggiano? Non certo il possesso e neppure l'accesso. Di cosa sono stati accusati, Noi siamo stati ben chiari mi pare?
Hanno "fatto ascoltare in pubblico cd senza bollino e/o abusivamente duplicati"?
Ma se abbiamo appena stabilito che il DJ non ha resposabilità alcuna nel "far ascoltare", attività licenziata dal Permesso SIAE ai GESTORI!!!!
Ci prendiamo in giro? Ma prendetevela con i gestori, oppure loro sono "salvi" grazie al quanto versato in "virtù" dei vostri accordi a cui i DJ non possono accedere?
(poi appena le crescono altri 5 minuti mi spiega come fa a stabilire l'entità del quanto visto che la legge dice che esso è scritto sul Regolamento che sempre se non sbaglio è proposto all'approvazione dalla SIAE (che detiene in via esclusiva il rilacio delle licenze) al Ministro competente ed oggi anche al Presidente del Consiglio. Sempre se riesce a spiegarlo perchè la chiarificazione potrebbe generare nuove domande)
Cosa hanno patteggiato questi presunti DJ?
[SARCASTICO ON] Vede Dott. Mazza si può sempre lavorare grastis, ma i dischi si possono anche perdere, possono venire rubati, si possono rompere, si possono vendere... Insomma la lista è lunga per chiedere quale colpa hanno patteggiato e sopratutto chi?[SARCASTICO OFF]
I complimenti al suo direttore commerciale li ho già fatti, mi lamenterei un po' del marketing. Lo trovo carente. Dico questo perchè resta aperta la questione che sugli accordi da lei spesso menzionati non c'è traccia di "DJ". Lo dico senza polemica, nonostante la forma che ho dato al post ma solo per chiederle una risposta chiara e precisa. Si attenga alla mansione del DJ.
E dia finalmente una mano.
Enzo Mazza
29-07-2005, 09:01
faccia come vuole, sa che mi interessa meno di zero il suo approccio alla questione ? Vuole farla sempre franca ? Vada per la sua strada
Buone vecanze
....
Le aziende discografiche indie e i distributori di musica dance hanno evidenziato cali nelle vendite di prodotti discografici dance di oltre il 20 % negli ultimi due anni mentre non risulta che i deejay siano diminuiti o abbiano smesso di lavorare. Quindi è aumentato il rifornimento di brani dance prevalentente dal p2p o da siti dove si scaricano file di dance. Non è FIMI a sostenerlo ma le stesse aziende e i rivenditori specializzati nel settore che hanno visto dileguarsi migliaia di clienti professionali. ...
lo dico a margine perchè a me personalmente queste teorie mi hanno sempre affascinato... Calano le vendite, ergo aumentano i pirati... mai calano le vendita, chissà forse ho pubblicato dischi non belli, forse sono cambiati i gusti .... mai eh? troppo difficile.
Enzo Mazza
29-07-2005, 13:56
e allora perchè i dischi scaricati dal p2p i deejay li suonano lo stesso in discoteca ? Perchè nelle discoteche passa ciò che va per la maggiore nelle radio dance però il ritorno per le aziende dance è il 20 % in meno ?
Se il suo ragionamento fosse corretto i deejay, insoddisfatti della qualità fornita dalle aziende di musica dance si limiterebbero a non comprare tali cd e a passarne altri. Ma non è così, come sappiamo bene.
1 1 4 SAY HELLO - Deep Dish (DVision) Level One
2 0 1 LOVE GENERATION - Bob Sinclar (D:Vision) Level One
3 2 3 LET'S GET DOWN - Supafly (Oxyd) Self
4 4 2 LITTLE LOVE - (remix) Gaudino & Jerma pres. Lil Love
5 3 4 EVERYBODY - Martin Solveig (DVision) Level One
6 0 1 PIANO TRACK - Bush II Bush (Ego) Self
7 6 8 I LIKE THE WAY - Body Rockers (Mercury) Import
8 5 10 (TANTO)3 - (remix) Lorenzo "Jovanotti" Cherubini
9 8 4 VIENI CON ME - Paps'N'Skar (Ritmica) Level One
10 9 2 DE FACT - T&F vs Moltosugo (Airplane) Level One
faccia come vuole, sa che mi interessa meno di zero il suo approccio alla questione ? Vuole farla sempre franca ? Vada per la sua strada
Buone vecanze
ha appena confermato quanto di meglio sappia dare di se stesso nelle discussione che la vedono protagonista.
Questo per ribadire quanti ipocrite siano affermazioni come:
guardi che c'è un enorme equivoco. I discografici "non se la prendono" con i deejay ma semplicemente pretendono che la pubblica diffusione di musica venga remunerata così come previsto dalla legge.
Se la prendono eccome e la prova è scritta nelle sue risposte e in ciò che scrive o fa scrivere.
Anche a lei Mr. Mazza, buone vacanze. Speriamo portino consiglio anche se ne dubito.
e allora perchè i dischi scaricati dal p2p i deejay li suonano lo stesso in discoteca ? Perchè nelle discoteche passa ciò che va per la maggiore nelle radio dance però il ritorno per le aziende dance è il 20 % in meno ?
Se il suo ragionamento fosse corretto i deejay, insoddisfatti della qualità fornita dalle aziende di musica dance si limiterebbero a non comprare tali cd e a passarne altri. Ma non è così, come sappiamo bene.
1 1 4 SAY HELLO - Deep Dish (DVision) Level One
2 0 1 LOVE GENERATION - Bob Sinclar (D:Vision) Level One
3 2 3 LET'S GET DOWN - Supafly (Oxyd) Self
4 4 2 LITTLE LOVE - (remix) Gaudino & Jerma pres. Lil Love
5 3 4 EVERYBODY - Martin Solveig (DVision) Level One
6 0 1 PIANO TRACK - Bush II Bush (Ego) Self
7 6 8 I LIKE THE WAY - Body Rockers (Mercury) Import
8 5 10 (TANTO)3 - (remix) Lorenzo "Jovanotti" Cherubini
9 8 4 VIENI CON ME - Paps'N'Skar (Ritmica) Level One
10 9 2 DE FACT - T&F vs Moltosugo (Airplane) Level One
anzi no Dott Mazza, cancello tutto, le chiedo scusa per la mail di notifica che non corrisponderà più a questo post e le hiedo gentilemente di non tenerene conto.
Mi sembra però poco corretto intavolare u discorso sulla base di dati incompleti, lei infatti non può dire -20% e non darmi tutti i dati che confermano la valutazione. Quanta produzione, ad esempio, quanti titoli in più o in meno e quale mercato di riferimento.. Troppo poco e troppo comodo dare i numeri senza mettere a disposizione gli strumenti per valutarli.
Non vorrà mica mettersi sullo stesso piano dello studio made in UK ricordato nel post "vacanze"
Attenzione poi, quella che lei chiama "dance" per noi DJ ha un significato preciso ed è tra i "generi" della musica da discoteca meno apprezzati da noi.
Attendo maggiori informazioni da parte sua e le domando ancora scusa per il post precedente, così come attendo, qualora vorrà darle, le risposte a tutte le domande qui contenute.
Grazie e buone vacanze ancora.
Massimo
derobertis dj
21-09-2005, 15:14
Vada in Tribunale e denunci i gravi fatti dei quali è testimone
Sa cosa costa di TASSE a noi Italiani, l'apparato legale?
Senza contare chi viene costretto suo malgrado a:
difendersi, VINCERE, e non ottenere neanche una minima parte di ciò che si perde in un procedimento.
derobertis dj
21-09-2005, 16:07
Perchè nelle discoteche passa ciò che va per la maggiore nelle radio dance però il ritorno per le aziende dance è il 20 % in meno ?
Guardi che fare affermazioni statistiche all'acqua di rose,
non è molto professionale, a mio modesto parere.
Ci sono più incognite e lei ha scaricato tutto sul P2P!
Io le porto altri dati del calo che dichiarano i discografici,
aggiungendo anche che le stesse etichette, online, distribuiscono i loro brani ed CD on demnd :D
Per il calo del 20% sulle vendite, le ricordo di alcuni discografici Milanesi in via Mecenate che stampavano migliaia di promo, per poi piangere miseria?
Devo ricordarle quanti passaggi, tasse, gabelle, ci sono da me produttore,
fino al cliente finale?
Devo ricordarle quanto siano ingordi i suoi iscritti?
Legga questo articolo di Steve Jobs (boss Apple)
Jobs: Le major non siano ingorde (http://punto-informatico.it/p.asp?i=55079&r=PI)
Chi ci rimette nella filiera, sono i produttori, ed i consumatori finali ...
Lo si vede in tutte le categorie, agricole, industrie etc. etc.
E' ora che molta gente tolga le mani dalla marmellata. :mad:
Enzo Mazza
21-09-2005, 17:14
mi sembra che il produttore dance italiano non sia assimilabile alla major e in ogni caso la questione di Jobs è la solita manfrina per non dire la verità.
Leggendo bene la storia di scopre che le aziende hanno chiesto prezzi diversificati e per Apple è invece comodo vendere tutto a 99 solo per motivi di marketing. Quindi non si parlava di aumenti ma di prezzi diversi, magari una novità in anteprima cosa meno, magari una hit costa di più, magari un pezzo di catalogo o il quinto singolo costa di meno.
Jobs mente, i provider mentono, gli utenti mentono, una vera cospirazione ai vostri danni, non è vero dott. Mazza? :)
mi sembra che il produttore dance italiano non sia assimilabile alla major e in ogni caso la questione di Jobs è la solita manfrina per non dire la verità.
Leggendo bene la storia di scopre che le aziende hanno chiesto prezzi diversificati e per Apple è invece comodo vendere tutto a 99 solo per motivi di marketing. Quindi non si parlava di aumenti ma di prezzi diversi, magari una novità in anteprima cosa meno, magari una hit costa di più, magari un pezzo di catalogo o il quinto singolo costa di meno.
Mi giunge propria ora la notizia di un amico DJ che un anno fa venne denunciato per la "solita storia" dei masterizzati e dei file scaricati da internet e usati nell'ambito della propria mansione.
ASSOLTO.
Dott. nei prossimi giorni se vuole, le darò maggiori ragguagli ma è l'ennesima sentenza a favore.
Mi aspetto che lei ritiri il vostro famoso volantino e facia le sue scuse.
:)
derobertis dj
21-09-2005, 18:23
mi sembra che il produttore dance italiano non sia assimilabile alla major ...
Ha parlato lei per primo della "dance" e di una riduzione del 20% della musica.
Io mi rimetto ai dati SIAE, che parlano con dati alla mano di una riduzione dell'11%
Dati SIAE 2004 (http://www.dirittodautore.it/news.asp?IDNews=3046)
SIAE ha diffuso i risultati relativi alla situazione del mercato fonografico italiano (suddivisi in base alle diverse tipologie di supporti) e lo scenario appare preoccupante.
Enzo Mazza
22-09-2005, 11:51
il calo medio di SIAE è dato dal fattoche l'edicola per un po' ha continuato a tirare. Ci sono certi segmenti che sono crollati, tra questi la dance e si tratta di un problema che colpisce prevalentemente alcune etichette storiche per il mondo dance, con gravi ripercussioni.
il calo medio di SIAE è dato dal fattoche l'edicola per un po' ha continuato a tirare. Ci sono certi segmenti che sono crollati, tra questi la dance e si tratta di un problema che colpisce prevalentemente alcune etichette storiche per il mondo dance, con gravi ripercussioni.
Mi piange il cuore...
da melomane posso consolarmi con la stabilita' della classica.
E' e rimane una questione di cultura, signor Mazza.
Leggevo oggi su P.I. che il comandante in capo George W. Bush ha dichiarato guerra alla pirateria online
http://punto-informatico.it/p.asp?i=55128&r=PI
come vede c'e' chi fa peggio, con le cifre.
In tutti i casi c'e' poco da stare allegri:
se combattera' la pirateria informatica cosi' come ha fatto per i terroristi in IRAQ... ha mai considerato di trasferire baracca e burattini in qualche altro posto... chesso'... la luna? La danno per "tranquilla al 100%" fino al 2018.
Io un pensierino ce lo sto facendo
Ciao a tutti!!
Mi sono iscritto ora a questo forum...visto l'argomento...proprio lo scorso week end mi sono visto sequestrare dalla GdF i miei cd, ovviamente ingiustamente a mio avviso...vedo che si è già detto tutto e il contrario di tutto qui...cmq ciò che veramente non capisco è come si possa criminalizzare in questo modo i dj, che svolgono mansione di "promozione" musicale...e sicuramente non di furto. Ora andrò al processo fiducioso della vittoria, visti i precedenti e visto il buon senso. Il Sig. Mazza dovrebbe spiegarmi per quale assurdo motivo la pena è uguale per chi un cd copiato lo vende o lo noleggia, con conseguente profitto diretto (e nel caso del noleggio profitto multiplo), e per chi un cd lo copia per semplice comodità di utilizzo. Mi pare che tra le due cose ci sia un abisso, quindi punto primo...è una legge INGIUSTA!!
Punto secondo...il profitto che il dj ha non è direttamente collegato al possesso dei dischi o cd...io vado in discoteca, la discoteca ha i dischi, io ne porto un pò di miei, un mio amico me ne può prestare alcuni...il mio lavoro non è AVERE IDISCHI...il mio lavoro (e quindi lo stipendio) è METTERE I DISCHI...di chiunque siano e comunque siano...dato che io potrei tranquillamente andare in discoteca senza nemmeno un disco...e il profitto lo avrei lo stesso...mi pare la cosa più semplice del mondo da capire!!
Punto terzo, il bollino SIAE serve a regolamentare la VENDITA del supporto, e non la sua ESECUZIONE PUBBLICA...anche qui basta conoscere l'italiano per arrivarci..
Punto quarto, anche un cd originale e con bollino SIAE riporta una frase simile "è vietata la copia, la riproduzione, l'esecuzione" ecc... quindi?? Come la mettiamo?? Perchè l'originale con bollino lo posso suonare e l'altro no?? Semplice...sarebbe vietato suonare sia l'uno che l'altro....ma non se il locale ha regolare permesso SIAE, sul quale non credo proprio si facciano differenze su che tipo di supporti si eseguono....
Punto quinto, e questa mi pare veramente la cosa che fa decadere ogni accusa di truffa da parte del dj agli autori, lo riassumo esponendo un teorema di mia invenzione...il TEOREMA DI PINCOPALLINO:
Io...dj...compro un vinile dell'artista PINCOPALLINO...vado in un locale dove in consolle non esistono i piatti ma solo i cd (e ce ne sono)...cosa faccio?? Mi spiace molto..ma il disco del Sig. PINCOPALLINO non lo posso mettere...quindi PINCOPALLINO non guadagna nulla dal mio operato. Caso contrario, il disco di PINCOPALLINO io lo copio su cd, previa regolare acquisto, vado nel medesimo locale e lo posso suonare...morale della favola...dalla mia copia (ritenuta illecita) il Sig. Pincopallino guadagna non 1 ma DUE volte...la prima nell'operazione di copia dato che il supporto vergine prevede una quota che sarà distribuita agli autori, secondo guadagna perchè PINCOPALLINO comparirà sul borderò SIAE e sarà remunerato.
COSA DIAVOLO CI VUOLE A CAPIRE UNA COSA COSI' ELEMENTARE?????!!!!
Ma ovviamente non c'è più sordo di chi nn vuole sentire...
Mi permetto di aggiungere un punto sesto...su moltissimi siti si vendono LEGALMENTE canzoni mp3. Io l'acquisto...pago il diritto d'autore...come se avessi comprato un cd originale, l'autore mi concede il diritto di trasferire il file su un supporto (CD) che quindi vale perfettamente come originale!!!
Punto e basta!!
P.S. Massimo parlavi di tue carte...sentenze...o cose del genere....credo mi potrebbero fare comodo...mi puoi contattare via mail??
Grazie
sei molto arrabbiato BaseDj, e ne hai tutte le ragioni.
Stai comunque sereno perchè la tua vicenda si concluderà come tutte le altre, con il completo riconoscimento della liceità del tuo comportamento, perchè in esso non c'è reato (e questo caro Mazza è quel "concetto generale" richiamato anche dalla vicenda rivenditore di dischi).
La pena non è uguale perchè la tu non hai commesso alcun retao o comunque non hai commesso quel reato di cui sei accusato.
Anche qui è una balanale questione di distorsione dell'informazione, ti fanno credere cose che nella realtà dei fatti non esistono. Omettendo alcuni passaggi o manipolando la lettura.
Stai sereno e tranquillo hai tutto il mio appoggio e disponibilità per tutto quello che posso essere in grado di fare.
La mia mail è in PM.
Ciao
sei molto arrabbiato BaseDj, e ne hai tutte le ragioni.
Stai comunque sereno perchè la tua vicenda si concluderà come tutte le altre, con il completo riconoscimento della liceità del tuo comportamento, perchè in esso non c'è reato (e questo caro Mazza è quel "concetto generale" richiamato anche dalla vicenda rivenditore di dischi).
La pena non è uguale perchè la tu non hai commesso alcun retao o comunque non hai commesso quel reato di cui sei accusato.
Anche qui è una balanale questione di distorsione dell'informazione, ti fanno credere cose che nella realtà dei fatti non esistono. Omettendo alcuni passaggi o manipolando la lettura.
Stai sereno e tranquillo hai tutto il mio appoggio e disponibilità per tutto quello che posso essere in grado di fare.
La mia mail è in PM.
Ciao
Quando copi un vinile su un CD Vergine paghi indirettamente l'autore, e va bene, ma il produttore di quel vinile ha dei diritti "connessi" che non vengono pagati con l'equo compenso.
Imho i cosiddetti "diritti connessi" non hanno alcuna ragione di esistere, purtroppo pero' la legge italiana dice una cosa diversa e violare i diritti connessi genera ulteriori rogne.
Quando copi un vinile su un CD Vergine paghi indirettamente l'autore, e va bene, ma il produttore di quel vinile ha dei diritti "connessi" che non vengono pagati con l'equo compenso.
Imho i cosiddetti "diritti connessi" non hanno alcuna ragione di esistere, purtroppo pero' la legge italiana dice una cosa diversa e violare i diritti connessi genera ulteriori rogne.
No Nettuno permettimi di dirti che non sono niente daccordo.
Primo punto l'equo compenso compreso nel prezzo del cd vergine stabilisce che una quota vada ANCHE ai produttori. Non è vero, quindi che essi non godono della quota compensativa per c.d. copia privata.
Dal sito SIAE:
Beneficiari del compenso e criteri di ripartizione
Compenso relativo a supporti ed
apparecchi di registrazione audio 50% agli autori e loro aventi causa
25% ai produttori di fonogrammi
25% agli artisti interpreti o esecutori
Compenso relativo a supporti ed
apparecchi di registrazione video 30% agli autori
70% in tre parti uguali ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di videogrammi, agli artisti interpreti o esecutori (la metà di quest’ultima quota è destinata ad attività di studio e di ricerca e a fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.
I cosidetti diritti connessi (art 72) sono quelli che stabiliscono che il produttore ha il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione del PROPRIO disco o analogo. Nel caso in esame vale l'eccezione.
L'art 73 stabilisce che il produttore abbia diritto ad un compenso per l'USO del SUO disco in particolari utilizzi. Non è quindi il nostro caso.
Nel caso della discoteca che faccia, invece, USO DIRETTO (perchè così dice il DPCM 1 settembre 1975) del disco DEL produttore il compenso è già assolto in quanto compreso nei proventi derivanti dalla licenza SIAE.
su queste specifiche vicende, poi, ormai siamo tanti ad esserci passati e TUTTI usciti assolutamente illibati come un cd prima della masterizzazione... :)
Enzo Mazza
22-12-2005, 11:15
Nel caso della discoteca che faccia, invece, USO DIRETTO (perchè così dice il DPCM 1 settembre 1975) del disco DEL produttore il compenso è già assolto in quanto compreso nei proventi derivanti dalla licenza SIAE.
Assolutamente sbagliato, la discoteca deve pagare anche il produttore (che poi ripartisce anche all'artista interprete esecutore) se suona il disco
Assolutamente sbagliato, la discoteca deve pagare anche il produttore (che poi ripartisce anche all'artista interprete esecutore) se suona il disco
ma la smetta di distorcere la realtà, dott. Mazza e si vergogni.
capisco che se si sapesse in giro gli crollerebbero le vendite degli accordi scf... che poi, anche lì... bella storia, si possono anche concludere accordi con federdiquà o assodilà ma fin tanto che il gestore singolo non le firma l'adesione, lei di soldi non ne vede.
PS: si risparmi i suoi soliti insulti, tanto non mi hanno mai fatto ne caldo ne freddo.
Enzo Mazza
22-12-2005, 17:53
per fortuna che le discoteche (vedasi accordi assointrattenimento e silb con scf )seguono le indicazioni di legge e non le sue anonime farneticazioni online
per fortuna che le discoteche (vedasi accordi assointrattenimento e silb con scf )seguono le indicazioni di legge e non le sue anonime farneticazioni online
1) BALLE, Dott. Mazza sono BALLE natalizie... quei soldi lei non li prende dal singolo gestore il quale se non firma il modulo di adesione NON PAGA NULLA.
2) Il gestore se non USA il suo disco NON PAGA perchè non determina il compensp
3) Qualora anche il gestore USASSE in modo DIRETTO il SUO disco, il relativo compenso connesso è compreso nel diritto pagato alla siea tramite borderò.
Le farneticazioni online sono sue MAzza. Ci informi sul suo nemico dentista quando lo sbattono in galera che ci facciamo 2 risate.
e aggiungo:
ma chi vuole prendere in giro Mazza... Indovini chi scrive ciò:
“Registrazione Fonografica”
indica qualsivoglia registrazione originale di un’opera musicale - per tale intendendosi il singolo brano musicale - fissata su qualsiasi supporto fonografico, oggi conosciuto od inventato in futuro (es. compact disc, musicassetta, mini disc, ecc.), regolarmente pubblicata dai produttori fonografici Mandanti e da essi posta in commercio.
se io non uso il vostro disco regolarmente pubblicato, non vi pago.
E siccome, in alcune licenze, l'autore autorizza la copia, mentre in altri casi non vi è l'uso diretto, non vi pago.
E anche se utilizzassi il vostro disco non vi pagherei comumque in forma diretta perchè l'uso sarebbe frutto della mia attività e quindi compreso nel "prezzo" della licenza.
Se vuole i SUOI diritti connessi (art. 73) se li vada a prendere in SIAE che è l'UNICA che LEGALMENTE rilascia le licenze, perchè è l'UNICA che LEGALMENTE ha la TUTELA e la GESTIONE .... va là citiamo che fa fico:
Le funzioni istituzionali della SIAE attengono sia alla tutela del diritto d’autore che a quella del diritto connesso
La SIAE è tenuta a gestire unitariamente la tutela dei diritti spettanti ai loro titolari.
Vada in SIAE a prendersi i soldi e la smetta di farneticare online.
Enzo Mazza
23-12-2005, 09:32
buon natale, e buon capodanno, si ricordi che se suona alle serate di Sna Silvestro, oltre a pagare IVA, fare fattura ecc. deve pagare anche i diritti connessi, non vorrei che le facessero andare di traverso il panettone...
guardi mazza che se continua a dire le bugie, la biciclettina rossa Babbo Natale mica gliela porta.
Poi le faccio leggere l'ultima sentenza favorevole .... molto interessante molto ma gliela faccio vedere con l'anno nuovo così il panettone non le va di traverso.
PS: non faccio fattura, faccio una prestazione occasionale e se mi va pure gratis che tanto per me è un divertimento.
Carissimo Dot.. Mazza, ho finalmente letto la sentenza del Tribunale di Treviso nella causa CIVILE contro la Benetton r.i. ... ma me lo poteva dire subito che erano 4 cd dell'IRMA !!!!!! Quelli che Massimo fece in esclusiva per la Benetton!!!! Accidenti che colpo da mestri che avete messo a segno, complimenti, ben numero 4, che dico quattro cd dell'irma in ben numero UNO negozio. E già un solo, unico negozio:D
La prossima volta però Mazza, cerchiamo di chiarire la differenza tra esercizio commerciale e esercizio pubblico che mi è sembrato di capire non sia stato sufficentemente sviscerato.... e come diceva Paolo tempo fa, molti dubbi rimangono.... cmq, complimenti.
Se invece volesse chiaccherarne un po', le sarei grato mi potesse spiegare cosa c'entra il TULPS con un "semplice" negozio di maglioni che pubblico esercizio non è e che, per tanto, non è tenuto alle c.d. "licenze di polizia".
E'uno dei passaggi che non capito.
Enzo Mazza
09-01-2006, 17:27
magari fosse l'unica cosa che non ha capito
magari fosse l'unica cosa che non ha capito
ahahhahahhahhahahha che cos'è questo complicato giro di parole, un modo come un altro per dirmi che non lo sa neanche lei? che fantastico umorista, non posso dire fine, perchè fine non mi pare proprio....
Certo che se godete per vittorie del genere...
ha proprio ragione Allanon che mi permetto qui di citare perchè nessuno, a mio parere, è riuscito a trovare parole migliori per definirla
Per quanto riguarda infine il mio "prezioso" tempo, credo che continuerò ad occuparlo in altre attività, dato che, secondo la mia opinione, lei non è qui sul forum per cercare un dialogo come avevo sperato in un primo momento, ma semplicemente per cercare di attenuare l'opinione altamente negativa che i vostri clienti si stanno facendo di voi: in questo contesto i miei post sono davvero di scarsa utilità, riuscite a varvi una pessima publicità da soli, non avete certo bisogno del mio aiuto.
E ha ragione la più famosa Ambra quando preferisce il bagno alla sua presenza, dtto questo mi defilo anch'io. Buon soliloquio mister Mazza.
Insomma non me ne voglia e per concludere davvero, il suo forum lo potremmo intitolare parafrassando un pessimo film degli anni 80:
"Sotto il DRM, niente."
16 FEBBRAIO 2004
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO, SEZ. RIESAME
IL TRIBUNALE DI SALERNO
= SEZIONE RIESAME =
nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Giancarla D’Avino - Presidente
2. Dott.ssa Lucia Casale - Giudice rel.
3. Dott.ssa Giovanna Spinelli - Giudice
vista l’istanza di riesame presentata nell’interesse di “ Y Z “ avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Salerno in data 24.12.2003;
esaminati gli atti e sentite le parti comparse all’udienza camerale,
OSSERVA
quanto segue
“ Y Z “ è indagata nel procedimento penale in epigrafe del reato di cui all’art. 171 ter comma 1 lett.a) L. n. 633/1941 in relazione ad una ipotizzata condotta di omesso pagamento dei diritti connessi al diritto di autore per la radiodiffusione di alcuni brani musicali impressi su alcuni CD, fatti commessi in Fisciano sino al 23.12.2003.
Quanto ai fatti, questi sono compendiati nella informativa della G.d.F. – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria – di Napoli del 24.12.2003 ed atti allegati. In particolare, la p.g. dava atto di aver eseguito un accesso presso i locali dell’emittente radiofonica locale “ X Y ” con sede in _ _ _ _ _ di cui è proprietaria la società “ Z Z “, rappresentante legale l’odierna indagata ricorrente, “ Y Z “. La p.g., dopo aver svolto un excursus normativo sul diritto d’autore e sui diritti allo stesso connessi, riferiva di aver eseguito un accesso presso la sede operativa dell’emittente radiofonica di proprietà della “ Y Z “ per verificare la corretta applicazione della normativa sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato nonché quella in materia di diritti d’autore; la “ Y Z “ pur esibendo la ricevuta di pagamento dei diritti di autore alla SIAE per il periodo 1.1.2002-31.12.2002 per un importo pari a euro 327,26, non esibiva la documentazione comprovante la corresponsione dei diritti connessi; pertanto, la G.d.F. sequestrava 109 CD e 198 dischi in vinile tutti con regolare contrassegno SIAE.
Il P.M. con decreto del 24.12.2003 convalidava il sequestro d’urgenza, ravvisando il fumus commissi delicti e le esigenze di carattere probatorio connesse alla natura di corpo di reato del materiale staggio.
Avverso tale decreto presentava istanza di riesame la difesa di “ Y Z “, con atto depositato in data 12.01.2004; in sintesi, nel gravame si deduceva l’assoluta insussistenza del fumus del reato contestato in quanto l’emittente radiofonica era in possesso di regolare “licenza SIAE” che abilitava alla trasmisisone, radiodiffusione e duplicazione dell’opera tutelata dalla SIAE, fermo restando il dovere di pagamento annuo dei diritti dovuti a tale società; la versione difensiva è nel senso che il pagamento dei diritti connessi era ricompresso nel pagamento dei diritti di autore corrisposti annualmente alla SIAE. Concludeva, pertanto, nel senso dell’annullamento del provvedimento impugnato.
L’istanza di riesame è fondata e deve essere accolta, con conseguente annullamento del decreto impugnato e restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
Quanto al profilo della sussistenza o meno del “fumus commissi delicti”, è noto che “il sindacato del giudice del riesame investito della verifica di legittimità di un decreto di sequestro probatorio o preventivo non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve essere limitato al riscontro dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell’esatta qualificazione dell’oggetto del provvedimento come “corpus delicti”,nel senso che deve essere accertata l’esistenza della relazione di immediatezza, descritta nel comma 2 dell’art. 253 c.p.p.,tra la cosa stessa e l’illecito penale. La legittimità del sequestro inoltre può essere delibata, sia pure in linea astratta, solamente in correlazione ai fatti processuali posti a fondamento del provvedimento, non potendosi prescindere dal riferimento alla situazione risultante dagli elementi fattuali che l’accusa ha reputato giustificativi della misura, ferma restando la possibilità per il giudice del riesame di mutarne la qualificazione giuridica e adottare un differente “nomen iuris” enucleando un’ipotesi di reato diversa da quella delineata nel provvedimento” (cfr. Cass. Sez. Un. Pen. 11.11.1994, Ceolin).
Orbene, nel caso in esame non vi è adito a dubbio che i diritti connessi al diritto di autore – cioè i diritti di sfruttamento economico scaturenti (e riconoscibili, oltre all’autore dell’opera, anche ai produttori ovvero agli interpreti ed esecutori) siano autonomi rispetto al diritto d’autore (sul punto vi è giurisprudenza di legittimità in abbondanza: “Con il contratto di esecuzione di un’opera musicale, mezzo necessario, come l’interpretazione,per diffonderla nel caso in cui l’autore non svolga tali ruoli personalmente, questi non trasferisce automaticamente all’esecutore nè il diritto di autore, nè gli altri diritti a questo connessi e che la legge (art. 12, L. 22 aprile 1941 n. 633) e successive modificazioni e 2577 c.c.) gli riconosce in via esclusiva per sfruttarla economicamente, quali l’offerta al pubblico fruitore, o la pubblicazione o la diffusione dell’opera medesima, diritti autonomi tra loro (art. 19 stessa legge) e separatamente cedibili. Pertanto il legittimo produttore su supporto meccanico o fonografico di un’opera musicale (art. 61, n. 1, stessa legge) o il cessionario di esso non hanno altresì diritto di diffonderla, attraverso un’emittente radiofonica (art. 58 e 59 stessa legge), ovvero di metterla in commercio o porla in circolazione, senza un ulteriore consenso dell’autore – e salvo il diritto di questi al compenso – com’è espressamente previsto dagli art. 58 e 59 e desumibile dal predetto art. 61, comma 2, della medesima legge, Cass. Civ., Sez. I, 05/04/2001, n. 5066: Soc. Radio Gamma Rovereto C. SIAE “Qualora l’autore di un’opera musicale ceda ad altri il diritto di eseguirla pubblicamente o ceda ad un produttore il diritto alla riproduzione fonografica, non trasferisce, stante l’indipendenza dei vari diritti connessi all’utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, anche il diritto alla radiodiffusione: ne consegue che il soggetto esercente la radiodiffusione (compreso il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo) il quale diffonda, senza il consenso dell’autore, l’opera registrata in un disco o altro supporto fonografico, è privo di titolo e la sua condotta è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 171 della L. 22 aprile 1941 n. 633; nè, in mancanza del consenso, può costituire titolo idoneo a legittimare la radiodiffusione la circostanza che l’agente abbia ricevuto gratuitamente il supporto fonografico a scopo promozionale dal produttore o anche dallo stesso autore. Cass. Pen., 05/07/2000 n. 23, Penzo.; idem, Cass. Pen., 05/07/2000, n. 22, Salafrica).
La disposizione penale contestata, anche se ancora non è stata formulata imputazione, e cioè l’art. 171 ter comma 1 lett. a) L. 633/1941 punisce chiunque a fini di lucro abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto od in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento. E’ evidente che l’abusività della condotta copre un ampio ventaglio di comportamenti, tra cui anche quelli con i quali si diffondono al pubblico le opere dell’ingegno di qualsiasi genere in violazione sia delle norme che disciplinano il mezzo di diffusione (per esempio, stazioni televisive o radiofoniche prive di concessione) che quelle disciplinano l’oggetto diffuso (per esempio la violazione dei diritti di autore, per mancata corresponsione degli oneri dovuti alla SIAE).
Orbene, è noto che la SIAE e cioè la Società Italiana Autori e Editori (SIAE) ha natura di ente pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell’ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi degli art. 91 ss. c.p.p., ente esponenziale di detti interessi affidati alla sua tutela (e quindi legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo penale e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per violazione della normativa sul diritto di autore, giacchè a tali violazioni segue spesso un danno economico diretto; Cass. Pen., Sez. II, 27/09/1995, n. 3886, Dencevirale). La natura giuridica ed i compiti e funzioni della SIAE sono indicate nell’art. 7 D.Lgvo n. 419/99 come modificato dal Decreto Lvo. 9 aprile 2003 n. 68; in particolare, si tratta di un ente pubblico a base associativa che esercita attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate (oltre ad altre funzioni, quali la cura dei registri di cui all’art. 103 L. n. 633/41 e la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a suelencati nell’ambito della società dell’informazione nonché la protezione lo sviluppo delle opere dell’ingegno). Orbene, è evidente che laddove sia l’opera dell’ingegno – e quindi il diritto morale di autore - che i titolari dei diritti di sfruttamento economico e tra questi la diffusione e quindi lo strumento di diffusione – come nel caso delle industrie discografiche che riproducono su fonogrammi l’opera e la distribuiscono – sono affidati alla tutela della SIAE, è a questa che sono dovuti i relativi compensi per lo sfruttamento economico, successivamente da ripartire con le modalità e nelle percentuali previste dalla legge. Ai sensi dell’art. 5 comma 1 legge 05.02.1992 n. 93 come modificata dal decreto Lgvo. N. 68/2003, i compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori ai sensi degli artt. 73, comma 1, 73 bis e 73 octies, comma 2 L. 633/1941 sono versati ad apposito ente – IMAIE – da parte dei produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, con le modalità stabilite nei commi successivi.
A fronte di tale ragguaglio normativo, ritiene il Tribunale che rispetto all’emittente radiofonica che trasmette legittimamente – in base a licenza SIAE con il versamento dei dovuti compensi – riproduzioni fonografiche di opere che rientrano nella sfera di tutela demandata alla SIAE stessa, non possa farsi luogo a distinzione tra compensi dovuti per i diritti di autore e quelli per i diritti connessi in quanto i compensi comprendono entrambi; i diversi diritti che spettano agli interpreti ed esecutori sono dovuti dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria.
E’ da precisare che nel caso in esame, l’emittente radiofonica della “ Y Z “ risulta esercitare in modo del tutto legittimo le proprie trasmissioni, atteso che la stessa è titolare di concessione per la radiodiffusione sonora del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni dell’1.3.1994 n. 903843. Sotto il diverso profilo dell’oggetto delle radiotrasmissioni e del diritto di autore, l’emittente risulta anche titolare di autorizzazione della SIAE n. 1/2001 con la quale la Società autorizzava l’emittente radiofonica a diffondere via radio nella propria area il repertorio di opere musicali tutelate, con o senza parole, assegnate alla Sezione Musica della SIAE e affidate alla tutela della SIAE stessa dai suoi soci, iscritti, mandanti e da società di autori od enti similari stranieri; la licenza comprende la radiodiffusione mediante dischi, nastri o altri supporti analoghi nonchè la radiodiffusione delle esecuzioni dal vivo comunque effettuate nonché la registrazione delle suddette opere su nastro, filo o analogo supporto, anche se solo ai fini delle proprie diffusioni radiofoniche differite o per le repliche. La licenza descrive poi anche le modalità e le percentuali di pagamento dei compensi dovuti per l’utilizzazione del repertorio musicale.
Orbene, a fronte del citato ragguaglio normativo e di fatto, ritiene il Tribunale che non sia configurabile, neanche in astratto, la condotta di abusiva radiodiffusione contestata alla ricorrente nella sua qualità, atteso che, alla stregua degli atti, l’emittente radiofonica risulta titolare di licenza SIAE che la abilita alla trasmissione e radiodiffusione delle opere di ingegno affidate alla Sezione Musica della SIAE, e quindi alla tutela di codesto ente; tutti i CD sequestrati risultano essere muniti di contrassegni SIAE a riprova che, non solo non sono contraffatti, ma sono oggetto di tutela SIAE, quindi sia l’opera di ingegno che il titolare del diritto connesso allo sfruttamento economico della stessa rientrano nell’ambito di tutela affidata alla SIAE, con la conseguenza che l’assolvimento dei dovuti compensi nei confronti di quest’ultima è comprensiva del diritto d’autore e del diritto connesso. Eventuali diritti di altra categoria, come quella degli interpreti e degli esecutori, ricevono tutela a norma di legge, ma non ne deriva alcun obbligo diretto da parte dell’emittente radiofonica.
Ne consegue, pertanto, che l’ipotesi di reato contestata non è configurabile, onde il decreto impugnato deve essere annullato, con dissequestro e restituzione all’ avente diritto della res staggite.
P.Q.M.
Letti gli artt. 127-128-355-324 c.p.p., accoglie l’istanza di riesame presentata nell’interesse di “ Y Z “ avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal P.M. c/o Tribunale di Salerno in data 24.12.2003 e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato; ordina la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro, delegando per l’esecuzione la G.d.F. Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria di Napoli, con facoltà di subdelega.
Motivi già riservati.
Mandarla alla Cancelleria per gli adempimenti.
I Giudici Il Presidente
Dott.ssa Lucia Casale est. Dott.ssa Giancarla D’Avino
Dott.ssa Giovanna Spinelli
Nota 1 del postatore: i cd in questione erano cd che la mitica IRMA produsse in esclusiva per Benetton, destinate esclusivamente al circuito dei negozi....
Nota 2 del postatore: il citato TULPS è il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Sono le "licenze" (semplificanbdo al massimo) delle discoteche, dei locali di spettacolo dei BAR, delle pizzerie dei ristoranti ove si tengano Trattenimenti. Cosa c'entra un negozio di maglioni è puro mistero...
:rolleyes:
"
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
IN PERSONA DEL DOTT. FRANCESCO PEDOJA
IN VESTE DI GIUDICE UNICO
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA
nella causa promossa con atto di citazione notificato in data 20/03/2002
DA
S.C.F. SOCIETA’ CONSORTILE FONOGRAFICI P.A.
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Lamandini, Marco Pesenti ed Antonio Ricci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo legale, in forza di mandato a margine dell’atto introduttivo
ATTRICE
CONTRO
BENETTON RETAIL ITALIA SRL SPA
Rappresentata e difesa dall’Avv. Marina Tabacchi, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in forza di mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione
CONVENUTA
E CON L’INTERVENTO DI
EMI MUSIC ITALY SPA, VIRGIN MUSIC ITALY SRL E BMG RICORDI SPA
Rappresentate e difese dagli Avv.ti Marco Lamandini, Marco Pesenti ed Antonio Ricci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo legale, in forza di procura a margine dell’atto di intervento;
INTERVENUTE
In punto: pagamento somma per diritti d’autore;
causa: trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite
ATTRICE ED INTERVENUTE:
“respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e “ deduzione;
“emesse tutte le necessarie pronunce e declaratorie così “provvedere:
accertare e dichiarare che Benetton Retail Italia srl, utilizzando “i fonogrammi delle mandanti di SCF presso i propri pubblici “esercizi, è tenuta ad acquisire da SCF i diritti ex artt. 73 e 73 bis “L. aut. E, per l’effetto, condannare Benetton Retail Italia srl a “pagare alla Società Consortile Fonografici p.a., i compensi ad “essa dovuti in relazione all’utilizzo di fonogrammi effettuato nel “periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il momento della “pronuncia, nella misura non inferiore a Euro 507,00 per ogni anno solare e per ogni esercizio commerciale di sua titolarietà, o “comunque la maggiore o minore somma che risulterà provata in “corso di causa o comunque dovuta secondo equità o giustizia.
In ogni caso condannare Benetton Retail Italia srl alla rifusione delle spese processuali comprensive di IVA e CNAP e di quelle relative alla procedura di descrizione”
CONVENUTA: “1. quanto alla “SOCIETA’ CONSORTILE FONOGRAFICI P.A.”:
NEL MERITO
1. dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della Società attrice per “i motivi già dedotti nelle precedenti scritture;
2. dichiararsi, comunque, che nulla deve la Società convenuta per l’inapplicabilità, nella fattispecie, della normativa ex adverso “invocata e perché, comunque, non dedotto nè provato che “nell’esercizio di Milano – Corso Vercelli n. 8 –siano stati utilizzati “supporti fonografici di produzione di soggetti mandatari o “associati della “SCF”. Contestato, naturalmente, ancora una volta il quantum.
“IN OGNI IPOTESI: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
“IN VIA ISTRUTTORIA: ci si richiama integralmente a quanto “dedotto nella memoria di replica ex art. 184 cpc del 7.10.2003 e si “rinnova l’opposizione alla produzione documentale effettuata “all’udienza del 18.03.04 per i motivi dedotti a verbale.
“2. quanto alle intervenute “EMI MUSIC SPA”, “ VIRGIN MUSIC ITALY SPA”, “BMG RICORDI SPA”.
“NEL MERITO:
1) dichiararsi il difetto di legittimazione attiva delle Società “intervenute per i motivi già dedotti nelle precedenti scritture.
2) dichiararsi comunque, che nulla deve la Società convenuta per “l’inapplicabilità, nella fattispecie, della normativa ex adverso “invocata e perché, comunque, non dedotto né provato che “nell’esercizio di Milano – Corso Vercelli n. 8 – e neppure altrove “ siano stati utilizzati supporti fonografici: di produzione delle “Società intervenute. Contestato, naturalmente, ancora una volta “ il quantum.
“IN OGNI IPOTESI: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
“IN VIA ISTRUTTORIA: ci si richiama integralmente a quanto “ dedotto nella memoria di replica ex art. 184 cpc del 7.10.2003 e si “rinnova l’opposizione alla produzione documentale effettuata “all’udienza del 18.03.04 per i motivi dedotti a verbale”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’atto di citazione in epigrafe riportato l’attrice, quale società consortile avente ad oggetto la gestione in Italia ed all’estero dei diritti dei produttori fonografici (circa il 90% del mercato italiano), tra cui il diritto al compenso di cui all’art. 73 bis legge autore per l’utilizzazione a scopo non di lucro dei fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra utilizzazione degli stessi, nonché il diritto di riproduzione dei fonogrammi di cui all’art. 72 stessa legge, conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la Benetton Retail srl con sede legale in Ponzano Veneto, chiedendone la condanna al pagamento nei propri confronti dell’equo compenso, da determinarsi in corso di causa, relativo all’utilizzo operato dalla convenuta nei suoi megastore di fonogrammi delle ditte discografiche rappresentate dall’attrice.
Esponeva la SCF (Società Consortile Fonografici) che, a seguito del rifiuto di Benetton di provvedere al pagamento richiesto, aveva provveduto a richiedere al Presidente del Tribunale di Milano un provvedimento di descrizione giudiziale, come previsto dall’art. 161 Legge Autore, reso in data ..-02-2002 ed eseguito presso il punto vendita Benetton di Corso Vercelli n. 8 in data 08/03/2002, dalla quale descrizione risultava la presenza nell’esercizio commerciale di n. 44 altoparlanti ed un impianto di riproduzione CD, contenente n. 4 CD di produzione IRMA Records in esclusiva per Benetton, a loro volta contenenti delle “compilations”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta B.R.I. (Benetton Retail Italia srl), la quale contestava in fatto ed in diritto le pretese attoree.
Alla prima udienza di comparizione intervenivano autonomamente in giudizio la EMI Music Italy spa, la Virgin Music Italy srl e la BMG Ricordi spa assumendo le stesse conclusioni dell’attrice loro rappresentate giustificavano le tre Società il loro intervento assumendo che l’aver delegato alla “Società Consortile Fonografici” la gestione dei loro diritti di produttori, non pregiudicava in alcun modo la loro facoltà di azionare anche direttamente tali diritti facendo valere, “in via “autonoma tutte le ragioni, anche ulteriori rispetto a quelle “rappresentate da SCF, per le quali si rende oltremodo necessaria una “efficace tutela giudiziaria dei diritti connessi spettanti ai produttori “discografici”.
Con memoria autorizzata la convenuta replicava a detto intervento.
Depositate le memorie ex art. 180, 183 e 184 cpc, nonché nuova documentazione da parte dell’attrice, con ordinanza 2.10.2003, il G.I. disponeva, a carico di “B.R.I.”, l’esibizione “di copia di tutti i bollettini comprovanti l’avvenuto pagamento dei compensi SIAE per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data odierna”, cui la convenuta provvedeva con nota 21.1.2004.
All’udienza del 18.3.2004 il procuratore dell’attrice insisteva per le proprie prove effettuando nuova produzione documentale.
Sull’opposizione della “B.R.I.”, che riteneva detta produzione tardiva, il G.I. si riservava e quindi, con ordinanza 22.3.2004, rinviava all’udienza del ........2004 per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa documentalmente “istruita”.
Sulle epigrafate conclusioni delle parti la causa giunge ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che in causa vi è esclusivamente la prova di un utilizzo da parte della convenuta per scopo non di lucro – giacché la musica, ed i relativi supporti, non costituisce oggetto di vendita da parte di B.R.I. – di CD editi dalla sola Casa Discografica Irma Records e nella sola sede commerciale di Milano, Corso Vercelli n. 8, esercizio ceduto a terzi nell’agosto 2002, si deve esaminare preliminarmente l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla SCF, la quale in base ai contratti dimessi ed allo statuto costitutivo apparirebbe agire, a detta della convenuta, come mandataria di alcune case discografiche solo per la stipulazione di contratti di licenza inerenti ai diritti di autore ed all’incasso delle relative spettanze, mentre nella fattispecie nessun contratto sarebbe stato stipulato con la B.R.I.
Tale eccezione appare del tutto infondata, atteso che dalla documentazione attorea risulta pacificamente un mandato da parte delle Case Discografiche – tra cui anche Irma Records – non solo alla stipula di contratti di licenza, ma anche a promuovere ogni iniziativa a tutela dei diritti delle mandanti (tra le quali rientra anche la presente iniziativa giudiziaria).
Ai fini della quantificazione dell’equo compenso previsto per la diffusione di musica non a scopo di lucro in esercizi pubblici – tra cui rientra ai fini della Legge di autore anche l’esercizio commerciale gestito dalla convenuta (non potendosi a tal fine estrapolare il significato piu’ ristretto di esercizio pubblico da diversa normativa – T.U.P.S.- non può che farsi riferimento alla quantificazione del corrispettivo annuo così come quantificato nella successiva convenzione SCF / Faid Federdistribuzione 8 senza l’applicazione degli sconti associativi) prodotta dall’attrice e cioé in Euro 320,00= annui per tre anni, essendo l'esercizio cessato nel corso del 2002 (circostanza non contestata), con la conseguenza che la somma complessiva dovuta ammonta ad Euro 960,00=, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Quanto alla posizione processuale delle intervenute, le stesse sono carenti di legittimazione attiva, non essendo risultato in concreto l’utilizzo di alcun fonogramma di loro produzione presso l’esercizio B.R.I. di Milano.
Sussistono giusti motivi in relazione ai motivi di accoglimento e di rigetto delle rispettive domande ed eccezioni per compensare integralmente tra le parti le spese di causa
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in premessa indicata:
ogni diversa istanza e domanda disattesa ,
condanna Benetton Retail Italia srl al pagamento in favore di Società Consortile Fonografici spa della somma complessiva di Euro 960,00=, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di causa.
Treviso, lì 23/11/2004.
Il Giudice Unico
Enzo Mazza
18-01-2006, 18:38
ma non aveva deciso di smettere con questo inutile forum ?
Anche perchè continua a confondersi
ma non aveva deciso di smettere con questo inutile forum ?
Anche perchè continua a confondersi
faccio il giornalaio della salumeria ora poi sa non so stare senza di lei....
ma non faccia sforzi mentali troppo grandi per lei, stia tranquillo che con questo faccende da piccolo ufficetto comunale pensiamo noi poveri scemi.
Lei continui pure a firmare grandi convenzioni, a fare incontri a Santiago, accordi a roccacannucia e meeting a torrependente...
Voglio comunque darle una mano.... Il TULPS quello è e farebbe bene a smetterla con certe .... vabbè lasciamo stare che divento volgare.
All'Irma per sua sfiga ho anche lavorato, oltre che conoscerli benissimo.
Quelle compilation erano fatte ad hoc per Benneton ed è anche scritto sotto nella sentenza...
"contenente n. 4 CD di produzione IRMA Records in esclusiva per Benetton"
Per cui la smetta e continui a non rispondere che ci è più simpatico così...
a proposito, l'avete pagata la multa della'antitrust?
comunque si rilassi, gliela avevo promessa e la posterò prima o poi... una bella sentenza fresca fresca con piena assoluzione di "riproduttore" con brani scaricati da internet (qui ci vorrebbe un'espressione di stupore/spavento) con tanto di annessa restituzione del sequestrato ... con calma non abbia fretta, così ci confondiamo un po' per volta ...
:cool:
Enzo Mazza
19-01-2006, 10:04
faccio il giornalaio della salumeria ora poi sa non so stare senza di lei....
ma non faccia sforzi mentali troppo grandi per lei, stia tranquillo che con questo faccende da piccolo ufficetto comunale pensiamo noi poveri scemi.
Lei continui pure a firmare grandi convenzioni, a fare incontri a Santiago, accordi a roccacannucia e meeting a torrependente...
Voglio comunque darle una mano.... Il TULPS quello è e farebbe bene a smetterla con certe .... vabbè lasciamo stare che divento volgare.
All'Irma per sua sfiga ho anche lavorato, oltre che conoscerli benissimo.
Quelle compilation erano fatte ad hoc per Benneton ed è anche scritto sotto nella sentenza...
"contenente n. 4 CD di produzione IRMA Records in esclusiva per Benetton"
Per cui la smetta e continui a non rispondere che ci è più simpatico così...
a proposito, l'avete pagata la multa della'antitrust?
Gliel'ho detto che si confonde, A Santiago ci vanno gli autori, non i discografici, non ha ancora capito la differenza, eh sì che frequenta la Mazza Academy da quasi un anno
a Santiago del Cile gli autori e a santiago de compostella chi ci va, a chi serve un miracolo ?
Mi serve un tutor maestro? Chi mi manda il Santo Remo che poi finito tutto si va insieme in tournee sull'isola dei famosi?
Parli più forte poi, che mi sto rippando non so quante migliaia di vecchio vinilaccio e sto in cuffia...
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