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View Full Version : Die hard


Daniele Minotti
10-05-2005, 00:34
http://punto-informatico.it/pi.asp?i=52719 (http://punto-informatico.it/pi.asp?i=52719)
Strano che FIMI, ora, rinneghi chi, nel bene o nel male, garantisce chi, tramite il contrassegno - quasi pezzo unico in Europa e coi dubbi di legittimita' che si conoscono, ha garantito la vita ad un sistema giuridicamente aberrante, fatto di bollini e licenze multimediali *inventate* come erga omnes.
Perche' hanno litigato? Gli utenti penso vorranno conoscere i motivi di questo clamoroso divorzio.
Un saluto.

Massimo
10-05-2005, 08:53
speriamo che Mazza ci faccia l'onore di un discorso seriamente argomentato, per ora si diverte a rispodree solo a me, "di là", nel ropic diritti connessi e copia tecnica.

PlastikRevolution
10-05-2005, 09:33
Mazza non solo ha evidenziato le perplessità che il ruolo della SIAE ha fin qui suscitato nella Commissione Europea ma ha anche ricordato quanto sia importante che sul fronte della raccolta dei diritti si sviluppi una competizione tra più operatori, passo indispensabile per consentire ai fruitori di scegliere il soggetto di gestione che offra loro le migliori condizioni.

:confused:

è quello che intendo io?

ossia un autore T vende i suoi diritti sia alla casa X, che alla casa Y e Z in modo da fare vera concorrenza?

case che venderanno album in cui varia soltato l'ordine delle tracce e che si batteranno a suon di sconti sui cd???

oppure intende dire che il monopolio delle case discografiche sul singolo artista rimane e l'unica cosa che si vuole è competizione tra vari organismi di raccolta diritti in modo da scegliere quello che chiede meno soldi??

se siamo in questo secondo caso non riesco a spiegarmi nulla... FIMI adesso vive su queste cose... vuoi un cd di pinco pallo? passi per la casa Y e non c'è verso di scapparne...
Mi sembra una logica ben radicata nell'anima... perchè non dovrebbe essere lo stesso anche per la SIAE?

la concorrenza e la competizione solo alla SIAE e non in tutto il resto del mercato? bah....

:D

Enzo Mazza
10-05-2005, 10:58
vede, avvocato Minotti, la faccenda non è così semplice come solitamente viene posta. Tra le confuse percezioni che spesso capita di leggere sui media vi è anche chi scrive ad esempio che SIAE sia gestita dalle case discografiche o le rappresenti, oppure come scrive qui, che il bollino e i diritti d'autore siano questioni collegate, mentre non lo sono.
Le case discografiche, come qualsiasi utilizzatore di diritti d'autore, sono "clienti" di SIAE. Esse "comprano" da SIAE i diritti per poter pubblicare dischi e dvd relativi al repertorio amministrato dalla società degli autori.
In tale contesto la posizione attribuita dalla legge italiana alla SIAE è anomala rispetto alla situazione in atto nei maggiori Paesi. L'articolo 180 della legge sul DA stabilisce l'esclusiva in capo alla SIAE per l'intermediazione dei diritti d'autore in Italia. In parole povere significa che in Italia non è possibile per altre società degli autori offrire servizi di intermediazione (anzi tale attività è punita dalla legge).
Vista l'evoluzione del mercato discografico, soprattutto in un mondo globalizzato, tale situazione di monopolio ex lege deve essere rimossa e non solo per in favore di una maggiore concorrenza che favorirebbe gli utilizzatori, che potrebbero così scelgliere tra diverse offerte, ma anche per i consumatori, perchè la concorrenza su tale fronte avrebbe dei risvolti anche sul prezzo finale.
Nessun litigio dunque ma solo una giusta richiesta per la rimozione di un'ulteriore barriera presente nelle normativa del nostro Paese.

La cosa non ha nulla a che vedere con il contrassegno che è uno strumento antipirateria, peraltro adottato anche in altri Paesi.

Daniele Minotti
10-05-2005, 17:38
La cosa non ha nulla a che vedere con il contrassegno che è uno strumento antipirateria, peraltro adottato anche in altri Paesi.

** Siamo d'accordissimo sul fatto che il contrassegno c'entra poco con la questione iniziale dell'intermediazione.
Sottolineavo soltanto l'assurdita' del caso, non soltanto italiano (l'ho riconosciuto), ma tipicamente... italiano.
Il riferimento al contrassegno era per evidenziare l'assurdita' della posizione SIAE.
Ma ci rendiamo conto che un autore che si vuole produrre un cd in casa se non ci mette il bollino commette reato?
E' realmente assurdo... costituzionalmente illegittimo, malgrado le dicesioni richiamate nell'articolo.
Un saluto.

Massimo
10-05-2005, 18:02
Io allora, Dott. Mazza rinnovo la antica domanda a cui lei non ha mai avuto la gentilezza di rispondere:
se cade questo "monopolio", il rilascio delle licenze per la radiodiffusione o per la pubblica esecuzione chi lo farà?
E se lo farà questo e quello, il povero gestore a chi pagherà i diritti d'autore e i suoi CONNESSI ???
Perchè tanto non me lo leva dalla testa che è solo questo quello a cui mirate, altrochè concorrenza, vantaggi per l'utente e bla bla bla ...
Abbiamo visto cosa è successo dove la "liberalizzazione" dei servizi è entrata... accidenti che vantaggi!

Insomma provi a descriverci uno scenario:
sono un gestore che sta per aprire un locale, la procedura m'impone una prima DIA, achi la faccio?
Dopo di che, un requisito fondamentale a che possa esercitare, è il mantenimento del rapporto con i diritti d'autore e i suoi connessi, a chi li pago?
Dove mi rivolgo?

Se la SIAE rinucia a questa esclusività, come già fatto notare, significa che lei rinuncerà alla sua in ordine alla "riproduzione"?
Insomma libero mercato, o libera volpe in libero pollaio?

Daniele Minotti
10-05-2005, 18:14
Abbiamo visto cosa è successo dove la "liberalizzazione" dei servizi è entrata... accidenti che vantaggi!
Non sono direttamente interessato alla cosa (sono un autore - di scritti - ma la SIAE non ci mette mano ;-), ma, per me, il termine *liberalizzazione* e' sempre positivo.
Altro discorso e' l'attuazione pratica, ma penso che il principio sia giusto...
Un saluto.

Massimo
10-05-2005, 18:44
Non sono direttamente interessato alla cosa (sono un autore - di scritti - ma la SIAE non ci mette mano ;-), ma, per me, il termine *liberalizzazione* e' sempre positivo.
Altro discorso e' l'attuazione pratica, ma penso che il principio sia giusto...
Un saluto.
sono daccordissimo con lei avvocato, il principio è stragiusto il problema sono gli attori che debbono ancora imparare cosa significa operare in un libero mercato.
E in Italia gli esempi si sprecano.
Tornando all'argomento avvocato, provi a incrociare questa proposta della FIMI con questa notizia:
http://punto-informatico.it/p.asp?i=52714

Io credo, è mio parere, che la proposta della FIMI non sia la sacrosanta spinta verso la liberalizzazione ma bensì la *moltiplicazione dei monopoli*, perchè solo a questo si arriverà.

Enzo Mazza
10-05-2005, 18:59
Io allora, Dott. Mazza rinnovo la antica domanda a cui lei non ha mai avuto la gentilezza di rispondere:
se cade questo "monopolio", il rilascio delle licenze per la radiodiffusione o per la pubblica esecuzione chi lo farà?
E se lo farà questo e quello, il povero gestore a chi pagherà i diritti d'autore e i suoi CONNESSI ???
Perchè tanto non me lo leva dalla testa che è solo questo quello a cui mirate, altrochè concorrenza, vantaggi per l'utente e bla bla bla ...
Abbiamo visto cosa è successo dove la "liberalizzazione" dei servizi è entrata... accidenti che vantaggi!

Insomma provi a descriverci uno scenario:
sono un gestore che sta per aprire un locale, la procedura m'impone una prima DIA, achi la faccio?
Dopo di che, un requisito fondamentale a che possa esercitare, è il mantenimento del rapporto con i diritti d'autore e i suoi connessi, a chi li pago?
Dove mi rivolgo?

Se la SIAE rinucia a questa esclusività, come già fatto notare, significa che lei rinuncerà alla sua in ordine alla "riproduzione"?
Insomma libero mercato, o libera volpe in libero pollaio?

mi sa che continua a non capire nulla di questa faccenda. Vada ad istruirsi vedendo ciò ch avviene negli altri Paesi, questo è ciò che chiediamo, null'altro, ovvero che società degli autori possano competere per offrire i migliori servizi/condizioni agli associati e ai clienti

Massimo
11-05-2005, 08:54
mi sa che continua a non capire nulla di questa faccenda. Vada ad istruirsi vedendo ciò ch avviene negli altri Paesi, questo è ciò che chiediamo, null'altro, ovvero che società degli autori possano competere per offrire i migliori servizi/condizioni agli associati e ai clienti

Mi faccia da insegnante, visto che io non "rivelo".
E' così difficile per lei descriverci una situazione "tipo" vista attraverso la vostra "riforma"?
Evidentemente si. Insomma, domani, io utente potrò decidere se pagare 10 per i diritti (quali diritti Dott. Mazza?) di Baglioni offerti dalla SIAE (?) oppure pagare 7 per gli stessi stessi (?!?) offerti dalla SCF ....
Mi faccia capire "aprendo" il 180 la stessa licenza che io obbligatoriamente debbo richiedere alla siae, domani la posso chiedere al lei?

Massimo
11-05-2005, 09:11
mi sembra poi che anche in Germania ci siano "litigi infamiglia", o sbaglio?

http://www.gema.de/engl/communication/press_releases/pm20050418.shtml

Enzo Mazza
11-05-2005, 09:39
non comprendo poi la questione "passiamo da un monopolio ai monopoli (casomai oligopolio n.d.r.)"
Nelle telecomunicazioni (personalmente non sono ancora contento) l'apertura a più concorrenti ha sicuramente giovato, non capisco perchè qui non si debba fare lo stesso. I diritti sono sì esclusivi (ma del titolare del diritto non certo della SIAE che è solo un intermediario) ma non vuol dire che la gestione debba essere esclusiva.

Massimo
11-05-2005, 09:49
anzi guardi, la faccio breve... (chiedo scusa a tutti per i 3 post)
In Italia per utilizzare i diritti è necessaria una autorizzzaione preventiva.
Ma è così ovunque.
Per ALCUNI di questi utilizzi l'autorizzazione è rilasciata dalla SIAE (art 180) che, conseguentemente, detiene anche la gestione della licenza.
In Italia si pagano per questi utilizzi, i diritti tra i più alti ma, di quseto, ahinoi si era già occupato l'antitrust dando ragione (sigh) alla siae.
La siae può anche occuparsi dell'incasso di "altri servizi"; un tempo incassava l'imposta spettacolo di cui tratteneva un sostanzioso aggio.
In merito al cosa vviene in Europa, già le ha risposto la siae:
"
10-05-2005 Da Madrid il DG SIAE Gianni Profita

Società d’Autori: autonomia riaffermata

"In tutta Europa e nel mondo esistono Società d’Autori che, nei rispettivi settori artistici (musica, letteratura, teatro ecc.), svolgono in esclusiva l’attività di intermediazione dei diritti economici degli autori ed editori”. Da Madrid Gianni Profita, Direttore Generale della Siae, risponde a chi, in questi giorni, mette in dubbio la validità dell’art.180 della legge sul diritto d’autore che attribuisce in via esclusiva alla Siae l’attività di intermediazione dei diritti d’autore. Nel IV Incontro Internazionale per la diversità culturale in corso nella capitale spagnola, i rappresentanti delle organizzazioni culturali di oltre 60 Paesi, hanno affrontato i temi della diversità culturale nell’ambito dell’editoria, delle arti visive, del cinema, del teatro e della musica. All’unanimità è stata ribadita l’autonomia nazionale delle rispettive legislazioni sul diritto d’autore. A questo proposito il professor Profita precisa: “In Italia la disciplina legislativa che riguarda la SIAE è stata più volte valutata e ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale ed anche dall’Autorità Antitrust.Il ruolo della SIAE è fondamentale per la tutela dei titolari dei diritti d’autore in Italia e nel mondo, anche in forza dei contratti di reciproca rappresentanza che, da molti anni, intercorrono con le Società di Autori estere e che assicurano la possibilità di un’efficace tutela del diritto d’autore a livello mondiale”.

Come lei ben sa anche se la cosa non piace, l'utilizzatore grazie alla licenza art 180 paga un quanto compresivo dei diritti d'autore e dei suoi connessi,
come semplicemente spiegato in una delle molte sentenze:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=84&idnot=7005

Ora rifaccio la domand:
ci vuole illuminare su un ipotetico scenario post-liberalizzazione dove si ponga l'accento sull'indiscutibile vantaggio a favore degli utilizzatori oggi regolati dall'art. 180?
Speriamo che sia la volta buona.

Massimo
11-05-2005, 10:10
non comprendo poi la questione "passiamo da un monopolio ai monopoli (casomai oligopolio n.d.r.)"
Nelle telecomunicazioni (personalmente non sono ancora contento) l'apertura a più concorrenti ha sicuramente giovato, non capisco perchè qui non si debba fare lo stesso. I diritti sono sì esclusivi (ma del titolare del diritto non certo della SIAE che è solo un intermediario) ma non vuol dire che la gestione debba essere esclusiva.
Io ho detto "moltiplicazione dei monopli", di fatto, a mio parere questo è.
Si chiama oligopolio? Vabbè chiamiamolo così, se è questione di definizioni, a me pare non ci sia differenza.
Vogliamo immaginare un oligopolio come da sua proposta (che non c'è)?
Bene ce lo descriva.
Vogliamo pensare che la sua proposta (che non c'è) si ispiri al modello tedesco, ad esempio? Bene.
E dove sarebbe il vantaggio per l'utente?

Massimo
11-05-2005, 15:18
Ora leggo con calma. :rolleyes:
http://www.dirittodautore.it/news.asp?IDNews=2838
11 maggio 2005
Il Senatore Stiffoni presenta un emendamento all’art. 180 lda
Canale: ATTUALITÀ
[Versione per la stampa]


Il Senatore Stiffoni (Lega) ha presentato un emendamento relativo all’art. 180 della lda in linea con quanto sostenuto da FIMI nelle scorse giornate.
Infatti il Senatore leghista ha proposto le seguenti modifiche in merito alla conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d' autore:

Dopo il comma 3 dell'art. 2 il Senatore propone di aggiungere i seguenti comma:

"3-bis. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 180 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «è riservata in via esclusiva alla Società italiana autori ed editori (SIAE)»
sono sostituite dalle seguenti: «è libera»;
2) al quarto comma, le parole: «La suddetta esclusività di poteri non pregiudica»,
sono sostituite dalle seguenti: «Resta in ogni caso salva»;
3) il settimo comma è sostituito dal seguente: «I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione,
sono versati dalla SIAE agli aventi diritto entro un anno dalla riscossione»;

b) all’articolo 180-bis sono apportate le seguenti modificazioni;

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «gli altri diritti connessi» sono sostituite
dalle seguenti: «i diritti connessi»;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati."

"3-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante tutte le norme necessarie a modificare la legge 22 aprile 1941, n. 633, e ogni altra disposizione che abbia come presupposto l’esistenza del monopolio della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e dell’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), soppresso dalla presente legge. Nell’adozione del predetto decreto, il Governo si attiene al criterio di prevedere condizioni di assoluta parità di diritti e di obblighi tra tutti i soggetti che esercitano l’attività già riservata in esclusiva alla SIAE o all’IMAIE."


Pubblichiamo qui di seguito i verbali di seduta della Settima Commissione Cultura del Senato contenenti i pareri espressi in merito alla conversione in legge del predetto decreto.

Legislatura 14º - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 384 del 03/05/2005

(3400) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (AN), il quale dichiara anzitutto di condividere la scelta di esaminare il provvedimento in sede plenaria, anziché in Sottocommissione per i pareri, in considerazione della delicatezza delle tematiche in materia di tutela del diritto d’autore recate dal decreto-legge n. 63 del 2005.
Passando al merito delle norme che investono più da vicino le competenze della Commissione istruzione, osserva indi che l'articolo 2 del decreto-legge rappresenta un ulteriore intervento nel settore del diritto d’autore finalizzato ad assicurare una attività di coordinamento in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in linea con altri recenti provvedimenti del Governo.
Al riguardo, ricorda ad esempio il cosiddetto "decreto-legge Urbani" (il n. 72 del 2004), recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, che intese rafforzare il contrasto alle attività lesive della proprietà intellettuale, colpendo soprattutto coloro che immettono e prelevano illecitamente il materiale audiovisivo da internet. Ricorda altresì l’articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2005 (recante il piano di azione per lo sviluppo economico), attualmente all’esame del Senato, volto, da un lato, a contrastare l’immissione nel territorio nazionale di merci contraffatte e, dall’altro, a colpire il momento della loro distribuzione finale, mediante l’inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti dell’acquirente di merci palesemente contraffatte. Quanto in particolare all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame, esso sancisce che le funzioni in materia di proprietà letteraria, diritto d’autore e vigilanza della Società italiana autori ed editori - SIAE (previste all’articolo 6, comma 3, lettera a) del regolamento n. 173 del 2004 di organizzazione del Ministero per i beni culturali) siano esercitate d’intesa con la Presidenza del Consiglio, mentre finora esse erano state demandate esclusivamente ai Beni culturali.
Il coinvolgimento della Presidenza è diretto ad assicurare forme di coordinamento, soprattutto a livello internazionale, a suo avviso indubbiamente opportune al fine di definire efficaci politiche di contrasto alle attività poste in essere in violazione della proprietà intellettuale, tanto più in considerazione del crescente sviluppo della società dell’informazione e delle connesse tecnologie che facilitano l’illegittima duplicazione di opere intellettuali da parte di soggetti residenti anche in Paesi differenti. Egli rileva peraltro che l’esigenza di assicurare un coinvolgimento della Presidenza nel settore non è certo una novità: sino ad alcuni anni fa, presso la Presidenza operava infatti il Dipartimento per l’informazione ed editoria, a cui erano attribuite specifiche competenze nel settore del diritto d’autore, della proprietà intellettuale e della promozione della attività culturali, successivamente trasferite al Ministero per i beni culturali con il decreto legislativo n. 303 del 1999 (articolo 10, comma 1, lettera e)). Nonostante tale trasferimento di competenze, negli ultimi anni la Presidenza ha comunque mantenuto significativi compiti in materia, come testimonia l'attività di talune strutture quali il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, organo di consulenza tecnica per l’elaborazione di proposte normative di contrasto alle attività illecite lesive della proprietà intellettuale, nonché la Commissione interministeriale sui contenuti digitali nell’era di internet.
Sotto questo profilo, il provvedimento, almeno in linea di principio, risolve quindi - a suo giudizio - una lacuna dell’ordinamento che, pur prevedendo un coinvolgimento della Presidenza nella fase di studio e di elaborazione, non le riconosceva tuttavia un conseguente ruolo attivo nella definizione di politiche di tutela della proprietà intellettuale.
Al riguardo, quantunque il rafforzamento del coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore sia ad avviso del relatore senz'altro condivisibile, egli riterrebbe tuttavia opportuno individuare - eventualmente anche in sede emendativa presso la Commissione di merito - le modalità effettive attraverso cui s'intende perseguire tale finalità. Non si può infatti negare che i compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e vigilanza della SIAE, attualmente di competenza del Dipartimento per lo spettacolo dei Beni culturali, cui fa rinvio l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, hanno senz'altro una portata più ampia rispetto alle funzioni ora riconosciute alla Presidenza del Consiglio con riferimento alla SIAE. Quanto ai rimanenti commi dell’articolo 2 del decreto-legge, essi sono diretti ad apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 419 del 1999, recante il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, al fine di assicurare un effettivo coinvolgimento della Presidenza del Consiglio nell’attività della SIAE.
Nello specifico, il comma 2 modifica la disciplina relativa all'adozione dello statuto, demandando l’approvazione definitiva del testo accolto dall’assemblea dei soci della SIAE (su proposta del consiglio di
amministrazione) ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni culturali e non più al decreto del Ministro per i beni culturali di concerto con quello dell’economia. Relativamente al comma 3, esso integra il comma 8 dell’articolo 7 del richiamato decreto legislativo n. 419 nel senso di stabilire che l’attività di vigilanza sulla SIAE, prima spettante al solo Ministro per i beni culturali, è ora demandata anche al Presidente del Consiglio. Con riguardo alle richiamate modifiche legislative, il relatore precisa peraltro che, in assenza di una disposizione in senso contrario, esse non inficiano la validità del vigente statuto della SIAE, né rendono necessaria alcuna modifica o integrazione. Lo statuto, che regola la composizione ed il funzionamento della Società, rimane infatti valido a tutti gli effetti, fermo restando che ogni sua futura modifica o integrale riscrittura dovrà essere approvata esplicitamente con decreto del Presidente del Consiglio. Si tratta di una precisazione a suo avviso tutt’altro che marginale, soprattutto con riferimento alla validità giuridica degli atti assunti sulla base del vigente statuto, fra cui la designazione del Presidente della Società da parte dell’assemblea e la conseguente proposta di nomina attualmente all’esame della Commissione.
Con specifico riferimento proprio a quest’ultimo atto, non va del resto dimenticato che la proposta governativa riveste un carattere prettamente formale, atteso che essa non può che recepire la designazione dell’assemblea dei soci (ai sensi dell’articolo 8 dello statuto). Anche sotto il profilo del merito, il ruolo innovativo riconosciuto al Presidente del Consiglio riguarda più la vigilanza nei confronti dell’attività della SIAE che non la nomina del Presidente, la cui procedura (prevista dall'articolo 3 della legge n. 400 del 1988 a cui fa rinvio il citato articolo 8 dello statuto) resta infatti immutata. Del resto, il relatore ricorda che la normativa vigente già demanda tale nomina (come detto, nel rispetto della designazione effettuata dall’assemblea) ad apposito decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, assicurando così il pieno coinvolgimento della Presidenza. In considerazione delle condivisibili finalità del provvedimento, raccomanda pertanto l’espressione di un parere favorevole.

Il presidente ASCIUTTI, rilevata l'assenza del rappresentante del Governo competente per settore e ritenendo indispensabile acquisirne l'orientamento, propone di rinviare l'inizio della discussione generale sull'atto in titolo alla seduta di domani.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



Legislatura 14º - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 385 del 04/05/2005

(3400) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - il relatore Bevilacqua aveva svolto l'esposizione introduttiva. Dichiara indi aperta la discussione generale.

Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) ripercorre anzitutto la storia del rapporto fra Presidenza del Consiglio e Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ricordando che la responsabilità in materia di tutela del diritto d'autore e promozione artistico-culturale spettavano un tempo alla Presidenza e sono state indi trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali. Ritiene pertanto errato ritornare ad una ripartizione di competenze fra Presidenza e Ministero, tanto più che l'attribuzione di competenze al Ministero assicurava un respiro culturale assai più ampio con riferimento ad un bene senz'altro primario. Riportare tali responsabilità alla Presidenza del Consiglio restringe invece l'orizzonte ad una dimensione burocratica. La scelta di coinvolgere la Presidenza nella tutela del diritto d'autore finisce inoltre con il determinare un'eccessiva politicizzazione dell'intervento del Governo sulla libertà degli autori, attribuendole un maggiore potere di indirizzo. Il senatore deplora altresì che le novità introdotte non tengono in considerazione l'eterogeneità dei titolari dei diritti d'autore e delle esigenze in termini di tutela della proprietà intellettuale. Al riguardo, nell'auspicare che dette competenze permangano esclusivamente in capo al Ministero per i beni e le attività culturali, conclude affermando che la disciplina recata dall'articolo 2 del decreto-legge si pone in contrasto con l'esigenza di promuovere la ricerca e di assicurare la libertà degli autori.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U), nel condividere le critiche mosse dal senatore Monticone, manifesta la convinta contrarietà del suo Gruppo alle modifiche introdotte alla disciplina in materia di diritto d'autore, che - a suo avviso - restringono gli ambiti di autonomia e di libertà riconosciuti alla SIAE. L'intervento, a differenza di quanto rilevato dal relatore, non ha del resto
- ella rileva - alcuna finalità di contrasto ai fenomeni di pirateria multimediale, che effettivamente rappresenterebbero l'ambito su cui intervenire.
Il decreto-legge, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri la vigilanza diretta sull'assemblea dei soci e sul bilancio della SIAE, si pone, a suo giudizio, in contrasto con l'esigenza di tutelare il diritto d'autore, che rappresenta un bene primario strettamente connesso alla libertà di espressione, di ricerca ed artistica. Detta misura, ella conclude, risulta peraltro grave in considerazione del conflitto di interesse che si verrebbe a determinare nei confronti del Presidente del Consiglio in carica, chiamato ad esercitare una funzione di controllo sul bilancio della Società alla quale è al tempo stesso tenuto a riconoscere corrispettivi per l'utilizzo di diritti d'autore da parte delle reti televisive di cui è proprietario. Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale, invitando il rappresentante del Governo ad intervenire in sede di replica. Il sottosegretario BONO, dopo aver dichiarato di condividere la scelta di prevedere un maggiore coinvolgimento della Presidenza del Consiglio nell'attività di vigilanza della SIAE, conviene su talune delle perplessità manifestate in merito al contenuto dell'articolo 2, comma 1, che riguarda le funzioni in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore. In particolare, dopo aver ricordato che si tratta di compiti che i decreti legislativi nn. 300 e 303 del 1999 hanno trasferito dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai Beni culturali, esprime l'auspicio che la Commissione di merito modifichi il comma 1 dell'articolo 2 in coerenza con i predetti decreti legislativi, limitandone pertanto l'ambito di operatività alla sola vigilanza sulla SIAE.
Conviene infine con il relatore Bevilacqua che le modifiche arrecate dal decreto-legge non interferiscano in alcun modo con le procedure in atto per la nomina del Presidente della Società. Replica altresì il relatore BEVILACQUA (AN) il quale, nel ribadire che il decreto-legge non modifica nella sostanza le competenze in materia di diritto d'autore ma si limita a trasferirne la responsabilità, dichiara di condividere le considerazioni del sottosegretario Bono e propone pertanto di esprimere un parere in questo senso alla Commissione di merito.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Bevilacqua a redigere un parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo, nei termini indicati.

La redazione

Enzo Mazza
11-05-2005, 16:20
c'è poco da fare, se le mancano le basi del diritto d'autore per non capire non posso farci niente.
Anni di convenzioni internazionali cancellate dalle sue conclusioni che sono sbagliate nel merito e nella sostanza. D'altra parte, l'ho già scritto mi sembra, se è contento così.

In ogni caso le questioni da noi sollevate sono anche oggetto di contestazioni in sede comunitaria sull'accordo di Santiago, se poi lei farà pressioni sul Commissario per spiegargli le sue teorie magari cambieranno idea :)

http://www.innovazione.gov.it/ita/news/2004/04_05_06.shtml

Enzo Mazza
11-05-2005, 16:35
aggiungo per l'avvocato Minotti, attento lettore, i motivi per i quali la Commissione ha aperto un'indagine sulle società di collecting degli autori.


Brussels, 03 May 2004

Commission opens proceedings into collective licensing of music copyrights for online use

The European Commission has warned sixteen organisations that collect royalties on behalf of music authors¹ that their so-called Santiago agreement is potentially in breach of European Union competition rules. This is because the cross-licensing arrangements that the collecting societies have between themselves lead to an effective lock up of national territories, transposing into the Internet the national monopolies the societies have traditionally held in the offline world. The Commission believes that there should be competition between collecting societies to the benefit of companies that offer music on the Internet and to consumers that listen to it. This position reflects only a preliminary position of the Commission at this stage and the collecting societies have the right to defend their views in writing and at an oral hearing.

The Santiago Agreement was notified to the Commission in April 2001 by the collecting societies of the UK (PRS), France (SACEM), Germany (GEMA) and the Netherlands (BUMA), which were subsequently joined by all societies in the European Economic Area (except for the Portuguese society SPA) as well as by the Swiss society (SUISA).

The purpose of the agreement is to allow each of the participating societies to grant to online commercial users "one-stop shop" copyright licenses which include the music repertoires of all societies and which are valid in all their territories.

The loss of territoriality brought about by the Internet, as well as the digital format of products such as music files, are difficult to reconcile with traditional copyright licensing schemes which are based on purely national procedures. Once uploaded onto the Internet, a musical work will be accessible from virtually anywhere in the world. The traditional licensing framework would require a commercial user wishing to offer to its clients such musical work to obtain a copyright license from every single relevant national society. The Santiago Agreement therefore seeks to adapt the traditional framework to the online world by envisaging the possibility of "one-stop" licenses allowing for the provision of legitimate services such as music "downloading" or "streaming".

The Commission strongly supports the "one-stop shop" principle for online licensing enshrined in the Santiago Agreement and fully acknowledges the need to ensure adequate copyright protection and enforcement, as clearly expressed in the Commission Decision of 8.10.2002 concerning the IFPI Simulcasting case².

However, the Commission also considers that such crucial developments in online-related activities must be accompanied by an increasing freedom of choice by consumers and commercial users throughout Europe as regards their service providers, such as to achieve a genuine European single market.

The structure put in place by the parties to the Santiago Agreement results in commercial users being limited in their choice to the monopolistic collecting society established in their own Member State.

Recent history in the field of collective management of copyrights shows that the traditional monopolistic structure which has so far existed in Europe at national level is not required in order to safeguard the interests of right-holders in the online world. The Commission exempted in 2002 the IFPI Simulcasting agreement which established pan-European licensing without imposing territorial exclusivity. In this case, TV and radio broadcasters will be able to get a license from any of the collecting societies located in the EEA in order to simultaneously transmit their music broadcasts via the Internet. The freedom of choice at the disposal of broadcasters means that they will be able to choose the most efficient society in Europe for the delivery of the license. Furthermore, the record producers' collecting societies also announced in 2003 the conclusion of a standard agreement for the purposes of Webcasting³ licensing, pursuant to which commercial users will similarly enjoy freedom of choice as regards the licensor society in Europe.

The lack of competition between national collecting societies in Europe hampers the achievement of a genuine single market in the field of copyright management services and may result in unjustified inefficiencies as regards the offer of online music services, to the ultimate detriment of consumers. The Commission considers that the territorial exclusivity afforded by the Santiago Agreement to each of the participating societies is not justified by technical reasons and is irreconcilable with the world-wide reach of the Internet.

The Commission will examine carefully and with an open mind any proposals that the collecting societies may submit to render the current arrangements compatible with European competition law. The sending of a Statement of Objections does not prejudge the final outcome of the investigation and respects the rights of the notifying parties and other interested parties to be heard.

The collecting societies have two and a half months to reply to the Commission's objections. They can also request a hearing at which it would be able to submit their arguments directly to the representatives of the national competition authorities.

¹ Music authors are lyrics writers and music composers NOT the recording companies, which have their own collecting societies

² The IFPI Simulcasting concerned the collecting societies of the recording companies and the simultaneous broadcasting by TV and radio operators via the traditional way (hertzian wave, cable, satellite, etc) as well as the Internet. See Press Release IP/02/1436 of 08 October 2002, case COMP/C2/38.014 IFPI Simulcasting, decision of 8 October 2002, OJ L107 (30.04.2003) p. 58.

³ Webcasting is the broadcasting of TV/radio programmes via the Internet only

Massimo
11-05-2005, 19:25
c'è poco da fare, se le mancano le basi del diritto d'autore per non capire non posso farci niente.
Anni di convenzioni internazionali cancellate dalle sue conclusioni che sono sbagliate nel merito e nella sostanza. D'altra parte, l'ho già scritto mi sembra, se è contento così.

In ogni caso le questioni da noi sollevate sono anche oggetto di contestazioni in sede comunitaria sull'accordo di Santiago, se poi lei farà pressioni sul Commissario per spiegargli le sue teorie magari cambieranno idea :)

http://www.innovazione.gov.it/ita/news/2004/04_05_06.shtml

e già Mazza ogni scusa è buona per non rispondere a domande semplici.
Se lei crede che con la parola "è libero" mi può raccontare che il Lupo non ha mangiato la nonna, allora va bene.
Io resto della mia idea libera volpe in libero pollaio. Grazie report.

Massimo
11-05-2005, 19:49
sono comunque una persona paziente e faccio finta di non cogliere il "sarcasmo" delle sue parole. Riformulo ancora la domanda e la faccio da "utilizzatore", da cioè, potenzile suo cliente:
Io utilizzatore oggi sono costretto ad andare solo in siae, domani sarò costretto ad andare da Pinco o da Palla. Bene, quando è che comincio a guadagnarci anch'io se stiamo parlando di concorrenza che come tutti sanno ehm ehm "determina una migliore qualità del servizio reso ad un prezzo migliore"?
Anche se, pure un bambino capirebbe che vi siete liberati i connessi, almeno così tutti quei begli accordi da scf avranno un senso.
:D

Enzo Mazza
12-05-2005, 08:47
purtroppo non posso risponderle perchè io sto parlando di mele e lei mi chiede delle pere. Ripeto, quando avrà studiato i fondamenti del diritto d'autore torni e formuli la sua domanda

Massimo
12-05-2005, 13:42
purtroppo non posso risponderle perchè io sto parlando di mele e lei mi chiede delle pere. Ripeto, quando avrà studiato i fondamenti del diritto d'autore torni e formuli la sua domanda

bla bla bla bla bla.... prendo atto che nonostante la sua eccelsa preparazione, universalmente riconosciuta, nei fondamenti del diritto d'autore, Ella non è in grdao di ripondere ad un semplice questito di un utente che le chiede di descrivere quale ipotetico scenario si troverà ad operare nell'ambito della "pubblica esecuzione". Vorrà accettare, la prossima volta, la mia presenza in qualità di cameriere come contorno alle sue eccelse esternazioni sul diritto d'autore. Non si preoccupi, cioccolata e pasticcini li offro io stesso. e bla bla bla bla bla bla.

Enzo Mazza
13-05-2005, 09:38
si ricordi allora che se servendo dei pasticcini in sottofondo della pasticceria mette della musica che deve:

a) pagare SIAE
b) pagare i diritti connessi

saluti

Paolo
13-05-2005, 13:15
Ho seguito, in silenzio, la accesa discussione in merito al diritto connesso e francamente mi stupisco che la Fimi, attraverso gli interventi di Mazza, si permetta di liquidare il dialogo sin d'ora espresso accusando un utente di "studiarsi i fondamenti del diritto d'autore."
Senta, gentile Mazza, io il diritto d'autore l'ho studiato a fondo - in qualità di legale - e posso dire con certezza che nella legislazione italiana non v'è posto nè per il wipo nè per per gli accordi di Santiago. La sul diritto d'autore -L. 633/41 così come modificata, è una legge stratificata nel tempo, contenente alcune disposizioni poco chiare (frutto della citata stratificazione), ma tutte le norme devono poi essere interpretate secondo logica laddove dovessero aprirsi dubbi o vuoti legislativi.
Il dato di partenza certo è sempre lo stesso - se n'è discusso a lungo in questo forum - ovvero il monopolio (o intemediazione necessaria) della siae in materia di diritto d'autore. La guirisprudenza - costante in tutte le sedi (amministrativa, costituzionale e penale) ha poi chiarito in modo cristallino che tra le funzioni istituzionali della Siae v'è altresì la gestione dei diritti connessi.
Ora, il punto nodale, oggetto di lunga discussione, è rappresentato dalla necessità (obbligatorietà) o meno in capo ai produttori fonografici di sottoscrivere convenzioni con la SIAE quale ente statalmente riconosciuto per la gestione dei diritti d'autore e per le utilizzazioni secondarie (produttori, artisti, interpreti ed esecutori).
La SCF (e la FIMI come dimostra in questo forum) ha sposato ovviamente la strada della facoltà (e quindi non obbligatorietà) in capo ai produttori di stringere convenzioni con la SIAE, vuoi per esigenze economiche (un passaggio in meno per la gestione dei diritti connessi), vuoi - è qui ci si inoltra in questioni giuridiche - perchè nella normativa sul diritto d'autore non c'è una norma che "espressamente" delega la gestione del citato diritto connesso direttamente alla SIAE.
Le potrei dire, carissimo Mazza, che in linea puramente teorica, è certamente un buon argomento giuridico, ma purtroppo, come inizialmente Le scrivevo, le singole norme devono necessariamente avere un senso logico, devono essere rapportate ad altre norme presenti nella stessa legge (L.d.Autore), devono essere coerentemente interpretate (questo è il lavoro dei Giudici) affinchè non entrino in contrasto tra di loro o violino - per esempio - principi costituzionali.
E' qui che l'idea dei produttori di potere liberamente chiedere il pagamento dei diritti connessi (che esistono, sia inteso, e la cui paternità non può essere messa in discussione), stride fortemente con le innumerevoli pronunce giurusprudenziali (le famose intrepretazioni di cui parlavo prima) che si sono succedute nel tempo (e ancora succedono).
Non mi pare il caso di richiamarle tutte qui, molte volte si è fatto in questo forum, ma sembra opportuno rilevare l'estrema coerenza della interpretazione
giurisprudenziale nel riconoscere il monopolio della SIAE in materia di diritto d'autore (in via diretta), la gestione del diritto connesso da parte della SIAE attraverso convenzioni con i produttori, l'esclusione di qualsivoglia pagamento a soggetti diversi dalla SiAE in materia di diritto d'autore e connesso (numerosi procedimenti penali a carico di Radio locali hanno imboccato la via della archiviazione), la legittimità della copia tecnica qualora si sia corrisposto il dovuto alla Siae ed altro ancora.
In più di una occasione ho letto nel forum "sono solo ordinanze o sentenze", ma ricordo che proprio le sentenze o le ordinanze (o qualsiasi altra pronuncia) hanno il compito di sopperire ad una legislazione poco chiara, in alcuni casi illogica. Ancora più importante il fatto che le allora singole sentenze ed ordinanze si sono moltiplicate e tutte stanno insistendo sugli stessi indicati principi.
Non v'è dubbio che potranno esserci pronunce dissonanti (allo stato l'unica è quella del Tribunale di Treviso sul caso Benetton che ho avuto il piacere di studiare e sulla quale si potrebbero spendere alcune interessanti considerazioni), che la normativa sul diritto d'autore possa essere resa più chiara o migliorata, che i monopoli (qualsiasi monopolio) non recano beneficio a nessuno. Non si insista però sulla pochezza degli argomenti espressi nelle decine di sentenze uniformi ed invitando taluno a studiarsi le norme sul diritto d'autore ! In questo caso, beh, si tenta di sfuggire dal problema.

Massimo
13-05-2005, 16:06
si ricordi allora che se servendo dei pasticcini in sottofondo della pasticceria mette della musica che deve:

a) pagare SIAE
b) pagare i diritti connessi

saluti

Lo so bene Egregio Dott. Mazza e come Ella sa (o preferisce il Voi?) "una volta pagata la SIAE si è anche già pagato il connesso" (eheheheheh). Auguri per gli studi sua altezza.

Massimo
13-05-2005, 16:08
grazie Paolo, sinceramente e sentitamente da un utente che per 25 anni ha pagato la siae sapendo bene che quella licenza ricadeva nell'alveo dell'art 180 e che comprendeva anche i connessi.

Enzo Mazza
13-05-2005, 16:51
Ho seguito, in silenzio, la accesa discussione in merito al diritto connesso e francamente mi stupisco che la Fimi, attraverso gli interventi di Mazza, si permetta di liquidare il dialogo sin d'ora espresso accusando un utente di "studiarsi i fondamenti del diritto d'autore."
Senta, gentile Mazza, io il diritto d'autore l'ho studiato a fondo - in qualità di legale - e posso dire con certezza che nella legislazione italiana non v'è posto nè per il wipo nè per per gli accordi di Santiago. La sul diritto d'autore -L. 633/41 così come modificata, è una legge stratificata nel tempo, contenente alcune disposizioni poco chiare (frutto della citata stratificazione), ma tutte le norme devono poi essere interpretate secondo logica laddove dovessero aprirsi dubbi o vuoti legislativi.
Il dato di partenza certo è sempre lo stesso - se n'è discusso a lungo in questo forum - ovvero il monopolio (o intemediazione necessaria) della siae in materia di diritto d'autore. La guirisprudenza - costante in tutte le sedi (amministrativa, costituzionale e penale) ha poi chiarito in modo cristallino che tra le funzioni istituzionali della Siae v'è altresì la gestione dei diritti connessi.
Ora, il punto nodale, oggetto di lunga discussione, è rappresentato dalla necessità (obbligatorietà) o meno in capo ai produttori fonografici di sottoscrivere convenzioni con la SIAE quale ente statalmente riconosciuto per la gestione dei diritti d'autore e per le utilizzazioni secondarie (produttori, artisti, interpreti ed esecutori).
La SCF (e la FIMI come dimostra in questo forum) ha sposato ovviamente la strada della facoltà (e quindi non obbligatorietà) in capo ai produttori di stringere convenzioni con la SIAE, vuoi per esigenze economiche (un passaggio in meno per la gestione dei diritti connessi), vuoi - è qui ci si inoltra in questioni giuridiche - perchè nella normativa sul diritto d'autore non c'è una norma che "espressamente" delega la gestione del citato diritto connesso direttamente alla SIAE.
Le potrei dire, carissimo Mazza, che in linea puramente teorica, è certamente un buon argomento giuridico, ma purtroppo, come inizialmente Le scrivevo, le singole norme devono necessariamente avere un senso logico, devono essere rapportate ad altre norme presenti nella stessa legge (L.d.Autore), devono essere coerentemente interpretate (questo è il lavoro dei Giudici) affinchè non entrino in contrasto tra di loro o violino - per esempio - principi costituzionali.
E' qui che l'idea dei produttori di potere liberamente chiedere il pagamento dei diritti connessi (che esistono, sia inteso, e la cui paternità non può essere messa in discussione), stride fortemente con le innumerevoli pronunce giurusprudenziali (le famose intrepretazioni di cui parlavo prima) che si sono succedute nel tempo (e ancora succedono).
Non mi pare il caso di richiamarle tutte qui, molte volte si è fatto in questo forum, ma sembra opportuno rilevare l'estrema coerenza della interpretazione
giurisprudenziale nel riconoscere il monopolio della SIAE in materia di diritto d'autore (in via diretta), la gestione del diritto connesso da parte della SIAE attraverso convenzioni con i produttori, l'esclusione di qualsivoglia pagamento a soggetti diversi dalla SiAE in materia di diritto d'autore e connesso (numerosi procedimenti penali a carico di Radio locali hanno imboccato la via della archiviazione), la legittimità della copia tecnica qualora si sia corrisposto il dovuto alla Siae ed altro ancora.
In più di una occasione ho letto nel forum "sono solo ordinanze o sentenze", ma ricordo che proprio le sentenze o le ordinanze (o qualsiasi altra pronuncia) hanno il compito di sopperire ad una legislazione poco chiara, in alcuni casi illogica. Ancora più importante il fatto che le allora singole sentenze ed ordinanze si sono moltiplicate e tutte stanno insistendo sugli stessi indicati principi.
Non v'è dubbio che potranno esserci pronunce dissonanti (allo stato l'unica è quella del Tribunale di Treviso sul caso Benetton che ho avuto il piacere di studiare e sulla quale si potrebbero spendere alcune interessanti considerazioni), che la normativa sul diritto d'autore possa essere resa più chiara o migliorata, che i monopoli (qualsiasi monopolio) non recano beneficio a nessuno. Non si insista però sulla pochezza degli argomenti espressi nelle decine di sentenze uniformi ed invitando taluno a studiarsi le norme sul diritto d'autore ! In questo caso, beh, si tenta di sfuggire dal problema.

Guardi che fa una gran confusione che nella situazione italiana ha trovato qualche giudice penale più disattento, ma come ha visto nell'unico caso in sede civile il principio è passato perchè la struttura della norma è chiarissima.
Mi piace quindi lo scrivere che sarebbe cristallino il contrario.
Per fortuna abbiamo proprio le convenzioni internazionali, anche se come spesso avviene in Italia c'è qualcuno che pensa di essere al di sopra di esse.

E ho dimenticato un pezzo

Art. 73
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano
compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi,
indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto
ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della
cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al
pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di
qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al
produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.


quindi non c'è nessun altro che, senza il mandato del produttore, può gestire tale diritto, c'è poco da fare è così nei trattati, è così nella legge.


Peraltro lo ricorda su tutte le licenze rilasciate la stessa siae e nei vari Q&A

No, le Licenze SIAE sono molto chiare su questo punto: nell’autorizzazione, che viene rilasciata in nome e per conto dei titolari del diritto d’autore (autori ed editori), non sono compresi i “diritti connessi” che spettano ai produttori fonografici e agli artisti interpreti ed esecutori per l’utilizzazione, rispettivamente, delle loro registrazioni e delle loro prestazioni artistiche (artt. 72 e segg. Legge 633/41 ). Per poter effettuare qualsiasi tipo di duplicazione, (compreso quello realizzato per il caricamento dei file sul server) utilizzando direttamente o indirettamente supporti registrati è quindi necessario ottenere la preventiva autorizzazione delle case discografiche.

Massimo
13-05-2005, 19:33
Art. 73
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano
compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi,
indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto
ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della
cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al
pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di
qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al
produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.


Infatti, giusto: Lei lo prende dalla siae che ha incassato il "quanto" derivante dalla LICENZA che rilascia in esclusiva, e quindi lo ripartisce con gli artisti ecc.
La SIAE incassa la "ICENZA", lei divide con i suoi fratelli.


quindi non c'è nessun altro che, senza il mandato del produttore, può gestire tale diritto, c'è poco da fare è così nei trattati, è così nella legge.


e chi glielo tocca.


Peraltro lo ricorda su tutte le licenze rilasciate la stessa siae e nei vari Q&A

No, le Licenze SIAE sono molto chiare su questo punto: nell’autorizzazione, che viene rilasciata in nome e per conto dei titolari del diritto d’autore (autori ed editori), non sono compresi i “diritti connessi” che spettano ai produttori fonografici e agli artisti interpreti ed esecutori per l’utilizzazione, rispettivamente, delle loro registrazioni e delle loro prestazioni artistiche (artt. 72 e segg. Legge 633/41 ). Per poter effettuare qualsiasi tipo di duplicazione, (compreso quello realizzato per il caricamento dei file sul server) utilizzando direttamente o indirettamente supporti registrati è quindi necessario ottenere la preventiva autorizzazione delle case discografiche.

Si vede che in SIAE hanno altri problemi.

Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.



Art. 7. (Società italiana autori e editori)

1. La Società italiana autori ed editori, di seguito denominata SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita l’attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate;

b) cura la tenuta dei registri di cui all’articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a), nell’ambito della società dell’informazione, nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno.

2. L’attività della SIAE, fatto salvo l’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.

3. La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati.
4. L’organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 13, comma 1, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13. Lo statuto assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell’Ente, una ripartizione dei proventi dell’esazione dei diritti d’autore tra gli aventi diritto, che tenga anche conto dell’effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l’applicazione di provvigioni sui diritti d’autore in coerenza con l’ordinamento vigente in sede europea.
5. Lo statuto è adottato dall’Assemblea a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione, ed è approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. La SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi ( casa mia è piuttosto chiaro, a casa sua non ancora?)e la gestione relativa agli ulteriori servizi, nonché, a partire dall’esercizio successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, la separazione contabile tra le due distinte gestioni per ciascuna delle quali deve essere perseguito l’equilibrio finanziario.
7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi si informa ai princìpi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d’autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all’approvazione del Ministro vigilante.
8. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita la vigilanza sulla SIAE. L’attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza. Sono soppressi l’articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l’articolo 57 del regolamento di attuazione della medesima legge, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.


Che è poi la parte che stanno discutendo in Senato con la conversione in legge. L'emendamento chiede in pratica di aprire le porte dei pollai e lasciare entrare le volpi.
Non sarebbe meglio discutere su quali regole si fpotrebbe fondare un auspicabile fine del Monopolio SIAE? Oppure le regole certe danno fastidio?

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Per le radio

1. L'articolo 55 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 55 - 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto, l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
Anzi mi correggo è stato successivamente modificato (sembra una saker tort questa legge) dall’art.4 del D. Lgs. n.68/2003


Le licenze per il webcasting:

Art. 4. Diritti concessi.
La SIAE autorizza in via non esclusiva il Licenziatario a:
a. riprodurre, tramite caricamento dei files all'interno della sua banca dei dati (uploading) le opere del repertorio musicale tutelato dalla SIAE, ad uso esclusivo della diffusione programmata;
b. diffondere tali opere e/o frammenti di opere attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione mettendo a disposizione del pubblico, anche in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, le opere così trasmesse a partire dal Sito di cui il Licenziatario è titolare;
c. utilizzare le opere riprodotte come al punto a), mettendole a disposizione del pubblico anche su base individuale - gratuitamente o a pagamento - mediante prelevamento dei relativi file, realizzato attraverso unità informatiche o telematiche connesse al Sito con qualsiasi protocollo di trasmissione dati, e successivo scaricamento dei file medesimi sull'hard disk del personal computer o su altra memoria di massa ovvero ancora sulla compact flash memory (o dispositivi equivalenti) dei lettori portatili (download)

Paolo
14-05-2005, 14:02
Caro Mazza, la sua risposta mi intenerisce: il gruppo dei "giudici disattenti" è però piuttosto corposo. Se dovessimo fare i conti della serva il "Suo" giudice di Treviso sta predicando solingo nel deserto ...!

Massimo
18-05-2005, 09:01
a pensar male si fa' peccato...

http://www.dirittodautore.it/news.asp?IDNews=2852

18 maggio 2005
U.N.C.L.A. si pronuncia in merito agli emendamenti proposti all’art. 180 lda
Canale: ATTUALITÀ
[Versione per la stampa]


Nei giorni scorsi si sono succedute le proposte di modifica dell’art. 180 lda che stabilisce l’esclusiva di intermediazione dei diritti d’autore a favore della Società Italiana Autori ed Editori S.I.A.E..
Il senatore di Forza Italia Stiffoni ha recentemente proposto un emendamento che ha come obiettivo la rimozione di tale esclusiva, tesi sostenuta con forza da FIMI.
U.N.C.L.A., Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori di musica leggera, il più antico sindacato di autori italiano fondato nel 1946 che allo stato annovera tra i suoi associati artisti del calibro di Morricone, Bigazzi, Celentano, Conte, Facchinetti, Pagano, Leoni, Trovajoli, D'Alessio e molti altri, ha deciso di prendere una decisa posizione in difesa dell’attuale carattere di esclusività dell’intermediazione operata da S.I.A.E..
In un comunicato diffuso alla stampa il sindacato ha affermato: “Il ruolo della S.I.A.E. è fondamentale per la tutela dei titolari dei diritti d’autore in Italia e nel mondo, anche in forza dei contratti di reciproca rappresentanza che, da molti anni, intercorrono con le Società di Autori estere e che assicurano la possibilità di un’efficace tutela del diritto d’autore in campo internazionale.”
Secondo l’Unione l’eventuale emendamento all’art. 180 avrebbe come conseguenza perdita della possibilità di un’equa ripartizione dei proventi, la creazione di una sperequazione a favore delle grandi multinazionali, e la conseguente degenerazione di una situazione già piuttosto difficile.
Per maggiori informazioni
www.uncla.it

La redazione (Raimondo Bellantoni)

Enzo Mazza
18-05-2005, 15:45
ma sì, in fondo è meglio così. Il bello è che chi chiede concorrenza viene preso per i fondelli e accusato di favorire gli interessi degli amerikani.
Bella italia, avanti con la pizza e il mandolino e il liberismo del primo governo che si definiva veramente liberal dove è andato a finire ?
Si chiedeva una cosa che è normale in UK, in Germania, in Francia, in USA, ecc.
Ci hanno risposto che in Italia per una cosa che è normale in UK, Germania, Francia e USA bisogna garantire una riserva di legge. E poi ci chiediamo perchè siamo agli ultimi posti per la competitività :rolleyes:

Per fortuna che l'Europa farà saltare il tappo, come sempre. Ci vorrà solo un po' di più.

E aggiungo rispetto a quanto è scritto nel comunicato di UNCLA

"Il ruolo della S.I.A.E. è fondamentale per la tutela dei titolari dei diritti d’autore in Italia e nel mondo, anche in forza dei contratti di reciproca rappresentanza che, da molti anni, intercorrono con le Società di Autori estere e che assicurano la possibilità di un’efficace tutela del diritto d’autore in campo internazionale.”

E chi lo ha mai messo in dubbio ?

Ci si chiede soltanto perchè le società con le quali SIAE opera in forza dei contratti di reciproca rappresentanza non sono salvaguardate dalla riserva di legge ?
Non sono forse in grado di operare ? Assicurano forse una tutela meno efficace ai loro mandatari? Ce' forse un articolo 180 in Francia, Germania e UK ?
Serve l'esclusività del 180 per assicurare un'efficace tutela del diritto d'autore in campo internazionale ?

Luke
18-05-2005, 15:48
....
conseguenza perdita della possibilità di un’equa ripartizione dei proventi, la creazione di una sperequazione a favore delle grandi multinazionali, e la conseguente degenerazione di una situazione già piuttosto difficile.




Tutto pensavo tranne che, un giorno, mi sarei ritrovato a difendere quel coacervo di sanguisughe chiamato SIAE, ma devo ammettere che nelle parole di queste vacche pasciute di compositori c'e' qualche traccia di verità. In effetti FIMI difende prima di tutto gli interessi delle grandi multinazionali e cancellare il monopolio SIAE senza un progetto alternativo favorirebbe solo queste ultime. In altre parole il problema non è tanto rivedere il ruolo della SIAE, su cui siamo tutti d'accordo, quanto il disegno che si vuole mettere in pratica dopo aver distrutto l'equilibrio preesistente. Con le leggi attuali e le regole di mercato che le multinazionali stesse si sono fatte la SIAE è un limite al loro strapotere, senza rivedere leggi e regole è decisamente sconsigliabile pensare di cancellarne il monopolio, piu' o meno come gettarsi da un aereo senza paracadute.

Massimo
18-05-2005, 17:11
[Caro LUke, ti straquoto ma era il succo di ciò che sostenevo pure io, okkey lo stop all'esclusiva della SIAE ma con quali regole?
In Germania, Francia ecc come citate da Mazza, le società rispondono a precise regole alle quali si devono attenere, sostituire il tutto con un semplice "è libera" mi pare francamente una presa in giro.
Comunque visto che cisiamo, ecco un aggiornamento, criptico pure questo:
http://www.dirittodautore.it/news.asp?IDNews=2849

17 maggio 2005
Nuova proposta di modifica al DDL n. 3400 da parte del Senatore Marano: commissariamento e nuovo Statuto
Canale: ATTUALITÀ
[Versione per la stampa]


Ancora un emendamento al DDL n. 3400.
Questa volta è il Senatore Marano di Forza Italia a proporre un nuovo emendamento che di seguito riportiamo.

Dopo il comma tre, aggiungere il seguente:
"4. Le amministrazioni che esercitano la vigilanza sulla SIAE promuovono la revisione dello statuto per adeguarlo al più compiuto e coerente rispetto dei criteri di cui all'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 non chè ai seguenti principi:
a) composzione degli organi dell'ente in modo tale che sia garantita la reale rappresentatività della base associativa attraverso l'attribuzione agli associati apparteneneti a ciascuna sezione in cui si articola la SIAE di un numero di membri proporzionale alla percentuale dei proventi generati da ciascuna sezione in rapporto al totale dei proventi complessivamente incassati dalla SIAE:
b) attribuzione al Consiglio di Amministrazione di soli poteri e doveri di programmazione, indirizzo relativo e controllo strategico, ai sensi del principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione di cui al decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165;
c) il riconoscimento del diritto di associazione anche in capo ai titolari dei diritti connessi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
"5. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono sciolti gli organi della SIAE e viene contestualmente nominato un commissario straordinario al fine di assicurare la gestione della SIAE nelle more dei processi di revisione statutaria di cui al comma precedente e sino alla ricostruzione degli organi a seguito della definitiva approvazione del nuovo "statuto".

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"6. Durante il periodo di commissariamento dell'Ente, le funzioni del collegio dei revisori sono assicurate da un comitato di vigilanza, composto da tre persone e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"7. Nel caso di gravi motivi nonché di gravi inosservanze da parte dell'Ente delle disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, può in ogni momento procedere allo scioglimento degli organi di amministrazione dell'Ente e alla nomina di un commissario straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi ed entro sei mesi provvede ad attivare le procedure per la loro ricostituzione: I componenti degli organi disciolti ai sensi del presente comma non possono nuovamente fare parte degli organi dell'Ente per una durata corrisponente a due mandati.

La redazione

Enzo Mazza
18-05-2005, 18:35
In altre parole il problema non è tanto rivedere il ruolo della SIAE, su cui siamo tutti d'accordo, quanto il disegno che si vuole mettere in pratica dopo aver distrutto l'equilibrio preesistente.

Guardi che non si sta mettendo in crisi il sistema e c'è ben poco da rivedere. C'è solo da adottare modelli di gestione e di controllo che siano moderni ed efficienti e che per definizione non sono determinati dal fatto che un ente disponga di una riserva di legge. Cosa c'entrano le multinazionali con questo me lo deve spiegare.
Forse le fa bene leggersi questo documento della Commissione Europea che è molto istruttivo sul tema delle licenze in particolare nel mondo della rete.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/38014/en.pdf

Massimo
18-05-2005, 19:38
Dott. Mazza lei continua imperterrito a non rispondere a tono alle domande di tutti noi, piccole o grandi che siano.

Enzo Mazza
19-05-2005, 10:22
chiami la SIAE, ufficio relazioni con il pubblico
saluti

Massimo
19-05-2005, 13:38
chiami la SIAE, ufficio relazioni con il pubblico
saluti

Già fatto, lei ha provato con Zelig?

Massimo
19-05-2005, 17:01
... e tanto per capirci meglio ecco cosa scrive la Asso Intrattenimenti pubblicando il testo dell'accordo SCF, è solo un piccolo estratto ma già significativo:
http://www.asso-intrattenimento.it/news.php
Asso intrattenimento ha firmato l'accordo per i diritti connessi con SCF,l'accordo sostituirà l'attuale accordo AFI . di seguito il testo della convenzione : CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN LICENZA DEL DIRITTO DI RIPRODUZIONE E COMUNICAZIONE DI FONOGRAMMI IN DISCOTECHE, SALE DA BALLO E LOCALI DI INTRATTENIMENTO (ART. 72 - 73 LEGGE DIRITTO D’AUTORE 633/41) ...


Ora, io non sono associato ad AI, lo ero al SILB da cui i fondatori di AI provengono; se fossi socio, comunque, alla mia associazione farei subito una prima domanda visto che, come si legge l'accordo SCF sostituisce l'accordo AFI... strana cosa visto che sono organizzazioni diverse con i loro bravi DIVERSI repertori rappresentati.
Cosa si vuol far credere cosa e a chi?
E se io usassi solo AFI nella mia disco, perchè mai dovrei pagare SCF?

Enzo Mazza
20-05-2005, 10:32
perchè AFI ha dato mandato ad SCF

Enzo Mazza
20-05-2005, 13:34
tra l'altro proprio ieri alla Camera c'è stata un'interessante e chiarificatrice risposta del Ministero delle Comunicazioni su un'interrogazione parlamentare promossa sul tema dei diritti connessi che forse le può interessare

Le trascrivo l'interrogazione e la risposta che sono pubblicate nell'Allegato B
delgli atti parlamentari della Seduta n. 629 del 19/5/2005:

BUEMI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
da un po' di tempo, le emittenti radiotelevisive locali italiane stanno subendo ispezioni da parte della guardia di finanza con conseguente sequestro dei mezzi di comunicazione (attrezzi e materiale discografico);
formalmente l'accesso alle sedi è motivato dalla verifica del rispetto delle «norme sul diritto d'autore» benché le predette emittenti dimostrino di essere in possesso della necessaria licenza della SIAE;
i sequestri vengono giustificati dalla Guardia di Finanza, adducendo il mancato pagamento dei cosiddetti «diritti connessi» ad una azienda multinazionale privata denominata SCF, Società Consortile Fonografici, che peraltro non ha mai avanzato richieste al riguardo;
la legge 22 aprile 1941, n. 633, come è noto, stabilisce che le emittenti radiofoniche e televisive locali sono tenute al pagamento dei diritti d'autore, la tutela dei quali è attribuita alla competenza della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori);
tra la REA - Radiotelevisioni Europee Associate (Associazione di categoria al livello nazionale delle emittenti radiotelevisive locali) e la SIAE vige una convenzione per l'assolvimento di tali diritti, firmata da tutte le associazioni nazionali del settore e che ha visto l'adesione della quasi totalità delle emittenti (99 per cento);
l'articolo 1 del contratto di licenza della SIAE consente alle emittenti radiotelevisive che ne siano in possesso, non soltanto la radiodiffusione ma anche la duplicazione (copia su hard-disk del computer o analogo supporto) dell'opera tutelata dalla SIAE;
presso le sedi centrali e periferiche della SIAE è disponibile l'elenco delle emittenti radiotelevisive locali che hanno regolarizzato il diritto d'autore, elenco facilmente visionabile anche dalla guardia di finanza;
sussistono molti dubbi circa l'interpretazione da dare all'articolo 73 della legge n. 633 del 1941 nel senso dell'individuazione del soggetto che dovrebbe assolvere al pagamento dei cosiddetti «diritti connessi», tra l'altro, in passato ricompresi nel compenso pagato dalle emittenti alla SIAE e solo di recente richiesti direttamente alle imprese radiotelevisive;
il DPCM del 1 settembre 1975 (data anteriore all'entrata sul mercato delle imprese radiotelevisive private) ha fissato al 2 per cento la misura del compenso dovuto al produttore ai sensi dell'articolo 73 della legge n. 633 del 1941, da calcolarsi sugli incassi lordi derivanti dalla pubblica utilizzazione dell'opera;
in virtù di quanto detto e nel pieno rispetto della legge la REA, per regolarizzare la posizione delle emittenti rappresentate, chiese l'elenco delle opere tutelate nonché l'intervento delle Autorità istituzionali a fini interpretativi della legge sull'incerta questione dei «diritti connessi» -:
se il Ministro sia a conoscenza del piano di ispezioni delle sedi delle emittenti locali e di sequestro del materiale di riproduzione audio video attuato dalla guardia di finanza;
se non ritenga di doversi adoperare per dirimere le controversie venutesi a creare, affinché sia consentito alle emittenti radiotelevisive di poter riprendere in pieno la loro attività;
se, in particolare, di fronte alle oggettive divergenze interpretative tra la REA e le società di produzione fonografica, non ritenga di doversi attivare affinché venga istituito un tavolo di mediazione sulla questione dei «diritti connessi», nel generale interesse delle categorie coinvolte.
(4-08808)



Risposta. - L'articolo 11 della legge 18 agosto 2000, n. 248, che ha introdotto l'articolo 182-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633, assegna all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ed alla SIAE, al fine di prevenire ed accertare eventuali violazioni, la vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, su una serie di attività, delle quali alcune tipicamente oggetto di vigilanza istituzionale ed altre che si pongono al di fuori della sfera di competenza dell'Autorità citata.
Rientra nella generale attribuzione di competenza dell'AGCOM quella relativa all'attività di vigilanza sulla radiodiffusione televisiva con qualsiasi mezzo effettuata e sulla riproduzione sui supporti di telecomunicazioni (terminali).
Si pongono al di fuori delle generali competenze di vigilanza dell'Autorità le attività di controllo relative a presunte violazioni della normativa di settore in merito alla riproduzione e duplicazione su supporto audiovisivo, fonografico e su qualsiasi altro supporto, nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, ad eccezione di quanto sopra indicato; la proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni; la distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti suddetti; i centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente apparecchi per fotocopia xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
Ciò premesso, nel sottolineare che né la legge n. 248/00, né le norme successive hanno chiarito cosa si debba intendere per «ambito delle rispettive competenze», non sembrano sussistere dubbi sulla competenza dell'AGCOM a vigilare sul rispetto della legge n. 633/41 da parte delle emittenti radiotelevisive.
Si rappresenta, comunque, che la ripetuta legge n. 248/00, pur avendo assegnato all'AGCOM la vigilanza su tale materia, non ha attribuito alla stessa il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di riscontrata violazione della normativa di settore.
Sul punto, peraltro, si evidenzia che le nuove norme introdotte dalla citata legge hanno, di fatto, assorbito la generica disposizione prevista dall'articolo 15, comma 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la cui violazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della medesima legge, era punita con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni, irrogata dall'allora Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
Il citato articolo 11, della legge n. 248/2000, al comma 3, dà facoltà all'AGCOM di conferire funzioni ispettive ai propri funzionari, prevedendo in capo ai medesimi una serie di poteri.
Tale attività ispettiva è già svolta dai funzionari SIAE, con i quali quelli dell'AGCOM dovrebbero coordinarsi.
Con la delibera 436/03 l'AGCOM ha inteso esercitare tale facoltà e, pertanto, la stessa potrà svolgere tali competenze, limitatamente alle risorse disponibili, anche avvalendosi della funzione ispettiva.
Il decreto legislativo n. 68/2001 all'articolo 2, lettera l) attribuisce alla Guardia di finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi e altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico.
Si ritiene opportuno, inoltre, far presente che la legge n. 633/41, all'articolo 73, attribuisce ai titolari dei diritti connessi il diritto ad un compenso anche per l'utilizzazione a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva.
L'ordinamento, infatti, tutela sia il diritto spettante all'autore dell'opera, sia il diritto connesso derivante dall'attività industriale di sfruttamento della stessa; ne consegue che le emittenti che diffondono opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore debbono essere in possesso della licenza SIAE, e devono aver provveduto al pagamento dei diritti connessi.
In mancanza di una delle citate condizioni l'operatore di polizia giudiziaria deve procedere al relativo sequestro ed inviare all'Autorità giudiziaria informativa di reato a carico dei responsabili.
Ciò considerato, l'attività di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame è stata svolta dalla Guardia di finanza nel quadro dell'accordo firmato tra la SIAE e l'AGCOM e del successivo Protocollo sottoscritto tra la medesima AGCOM e la Guardia di finanza.
Nell'ambito di tale attività - riferita al marzo 2003 - condotta nei confronti di 55 emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva operanti su tutto il territorio nazionale, sono stati segnalati alle competenti Autorità Giudiziarie n. 47 soggetti per le ipotesi di reato previste dall'articolo 171-ter della citata legge n. 633/1941 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e dall'articolo 195 (installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione ed autorizzazione) del decreto del Presidente della Repubblica n. 156/1973, come modificato dall'articolo 30 della legge n. 223/1990 (disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) ed è stato sequestrato vario materiale (apparecchiature radio trasmittenti, dischi fonografici in vinile, CD musicali, file mp2 ed mp3, videocassette, personal computer, nastri e musicassette, apparecchi hi-fi e simili).
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

Massimo
20-05-2005, 14:13
...mega skip.....
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

Bene scriverò al ministro Gasparri a cui "sfugge" un importante passo

"Il riferimento ai diritti connessi è poi contemplato dall’art. 180 bis della L. n. 633/41 e soprattutto è riconosciuto dal D.Lgs. 419/99 sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali laddove all’art. 7 più volte vi si fa riferimento (cfr. comma 6 relativo alla diretta gestione dei diritti connessi).
"
e che per altro tutto dice meno che la SCF possa prendersi la briga di incassare i "diritti connessi" in senso generale, il Ministro correttamente ricorda che il produttore "ha diritto ad un compenso" ma non dice che il produttore può rilascirae una "licenza" la quale, invece, è rilasciata in base all'art 180 dalla SIAE che ne cura la gestione, distinguendo, una volta incassati, tra quelli d'autore e quelli connessi. La siae, come lei ben sà, poi mette a disposizione tali diritti al produttore che ha il compito di gestirli tra gli aventi diritto e esecutori/interpreti.

Prima o poi lo metterò come firma.
.....

"A fronte di tale ragguaglio normativo, ritiene il Tribunale che rispetto all’emittente radiofonica che trasmetta legittimamente – in base a licenza SIAE con il versamento dei dovuti compensi – riproduzioni fonografiche di opere che rientrano nella sfera di tutela demandata alla SIAE stessa, non possa farsi luogo a distinzione tra compensi dovuti per i diritti di autore e quelli per i diritti connessi in quanto i compensi comprendono entrambi; i diversi diritti che spettano agli interpreti ed esecutori sono dovuti dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria."

Massimo
20-05-2005, 14:16
... mi scusi poi, ma Gasparri non è più il Ministro delle Comunicazioni .... la risposta non dovrebbe arrivare da Mario Landolfi????
E comunque, la risposta del ministro "nulla rivela", insomma Mazza io dico "mele" lei mi risponde "pere".
BAh, appena riesco a collegarmi col sito della Camera....

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Massimo
23-05-2005, 13:56
In attesa di trovare il nome AFI tra i mandanti firmatari dell'accordo (acci non lo trovo sarà che mi mancano 1,5 diottrie e porto gli occhiali?)
ELENCO MANDANTI SCF* Allegato 1 • 1 PUNTO COM S.r.l. • 1ST POP S.n.c. • AMARENA MUSIC S.a.s. • AZZURRA MUSIC S.r.l. • BABY RECORDS INTERNATIONAL S.r.l. • BAZAR MUSIC S.r.l. • BLISS CO. S.r.l. • BLISSCO MUSIC S.r.l. • BLUE TOMATO S.r.l. • BMG RICORDI S.p.A. • BUTTERFLY MUSIC S.r.l. • CAFE’ CONCERTO ITALIA S.r.l. • CALLAS ED. MUSICALI S.r.l. • C.A.M. - CREAZIONI ARTISTICHE MUSICALI S.r.l. • CAMION RECORDS S.r.l. • CAROSELLO CEMED S.r.l. • CASA MUSICALE SANTA CECILIA • CECCHI GORI MUSIC S.r.l. • CLAN CELENTANO S.r.l. • CONCERTONE S.r.l. • DYNAMIC S.r.l. • DO IT YOURSELF MUSIC GROUP S.r.l. • DON’T WORRY S.r.l. • DUCK RECORD S.r.l. • ECOFINA S.r.l. • EDEL ITALIA S.r.l. • EDINET S.r.l. • EDIZIONI MUSICALI CINQUANTACINQUE • EMI MUSIC ITALY S.p.A. • EMI GENERAL MUSIC S.r.l. • EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA S.r.l. • ENERGY PRODUCTION S.r.l. • EVENT SOUND PROMOTION • FANZINES S.r.l. • FAMILY S.r.l. • FLASH MUSIC S.a.s. • FONDAZIONE FABRIZIO DE ANDRE’ • FONOTIL S.a.s. • GALLETTI BOSTON S.r.l. • GDM MUSIC S.r.l. • GRANDE LONTRA S.r.l. • HALIDON S.r.l. • HAVANA S.r.l. • HEINZ MUSIC S.r.l. • HUKAPAN S.r.l. • HK MEDIA • IDEA S.r.l. PRODUZIONI MUSICALI • IL MEZZO NETWORK • IO E LUI S.R.L. • IRMA RECORDS S.r.l. • IT-WHY DISTRIBUZIONE S.R.L. • LA BAMBOLINA • LE FOGLIE E IL VENTO ED. MUSICALI S.r.l. • LUCKY PLANETS S.r.l. • KUTMUSIC ITALHOUSE DI BATTISTA NICOLA • MANY EDIZIONI MUSICALI S.r.l. • MARGUTTA 86 S.r.l. • MARTON CORPORATION S.r.l. • MASTER STUDIO S.r.l. • MATERIALI SONORI SOC. COOP. A R.L. • MBO Ed. Musicali di Mario Ragni & C. S.a.s. • MESCAL S.r.l. • MICOCCI DISCHI ITALIA EDITORI S.r.l. • MOLTO S.r.l. • MULTIVISION ENTERTAINMENT S.r.l. • MUSICA E SUONI • NAR INTERNATIONAL S.r.l. • NASCO S.r.l. • NELIDAMUSIC DI G. STRANO & C. S.a.s. • NOVALIS ED. MUSICALE S.n.c. • NUOVA STRADIVARIUS S.r.l. EDIZIONI MUSICALI • OFF LIMITS S.r.l. • OSSIGENO S.r.l. • PANARECORD DISCHI PALLADIUM • PLANET/FERRANTE PRODUCTIONS S.r.l. • PRESSING LINE S.r.l. • PROXIMA CENTAURI S.a.s. • PULL S.r.l. • QAZIM MUSIC S.r.l. • RADIOCOOP EDIZIONI S.r.l • REAL SOUND S.r.l. • RISERVAROSSA S.r.l. • RIVERRECORDS S.r.l. • RTI MUSIC S.r.l. • SK-EYE S.r.l. • SONY MUSIC ENTERTAINMENT S.p.A. • SOUND MUSIC INTERNATIONAL S.r.l. • STUDIO 28 S.r.l. • SUGAR S.r.l. • TIME S.r.l. • UNIVERSAL MUSIC S.p.A. • V2 RECORDS S.r.l. • VAE VICTIS S.n.c. • WARNER MUSIC ITALY S.r.l. • WING S.r.l.

proseguiamo la lettura...


a) SCF è una società consortile istituita al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai fonogrammi di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che le abbia conferito, o le conferisca in futuro, apposito mandato; SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti, meglio individuati all’Allegato “1” della presente Convenzione (nel seguito “la Convenzione”); b) ASSOINTRATTENIMENTO è un’associazione sindacale rappresentativa degli esercenti di discoteche, sale da ballo, locali di intrattenimento analoghi e di pubblico spettacolo i cui iscritti, (nel seguito “Esercenti Associati”), nello svolgimento della loro attività, al fine di diffondere musica - con scopo di lucro - all’interno dei propri locali, impiegano, anche duplicandoli, i Fonogrammi (come nel seguito definiti) facenti parte del repertorio dei Mandanti di SCF; c) ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e sue successive modificazioni (nel seguito “L.d.A.”), chiunque intenda procedere alla duplicazione ed alla comunicazione al pubblico di Fonogrammi di titolarità dei produttori fonografici deve acquisire apposita licenza onerosa concernente distintamente, ai sensi dell’art. 72, il diritto di riproduzione nonché, ai sensi dell’art. 73, il diritto di comunicazione al pubblico, comprensivo della quota spettante agli artisti interpreti o esecutori interessati, nonché ogni altra licenza dovuta da terzi, con particolare ma non esclusivo riferimento ai compensi ed ai consensi richiesti dalla SIAE;...

che classe Dott. Mazza, che classe!
Il diritto di comunicazione al pubblico, non poteva chiamarlo "diritto connesso"?

:rolleyes:

Enzo Mazza
23-05-2005, 17:43
ripeto ciò che le ho già detto. Studi, soprattutto la storia del diritto d'autore e i trattati e le convenzioni internazionali, poi torni. Il diritto di comunicazione al pubblico E' un diritto connesso... Mi dispiace solo che per queste elementari note dobbiamo stare qui ad occupare la "stanza" dell'avvocato Minotti. Comunque vorrei occuparmi di altro, visto che l'ho seguita abbastanza (e gratis).

Massimo
23-05-2005, 18:33
Strana cosa:
Lei ad una domanda precisa, precisamente risponde "se non usa SCF non paga SCF" poi però non spiega che senso hanno quei contratti stipulati con le rappresentanze di utilizzatori che fanno pagare prima ciò che non si sa se utilizeranno.... a casa mia uno+uno fa sempre due.
A un preciso emendamento da lei sostenuto, lei non risponde ad una semplice domanda di un utilizzatore che chiede "alla luce dell'emendamento e immaginando possa essere accolto, come si potrà delineare lo scenario delle licenze concesse all'utilizzatore?" .. risposta? Nessuna.

Chissà perchè ogni volta che "l'ascolto" mi torna alla mente una vecchia e divertente canzone di Mingardi.... la prossima volta che parlerà farò come Ambra, andrò in bagno.

Massimo
23-05-2005, 18:45
insomma Mazza, lei fa le solite chiacchiere ...e niente distintivo. Credo che il consiglio di studiare il diritto d'autore lo debba rivolgere a se stesso visto che non è ancora riuscito a portare a casa una sentenza che sufragasse le "sue teorie", a Bologna dicono "brisa dar via del tuo". A me non serve studiare, faccio un'altro mestiere dove una volta compilato il borderò e pagato il dovuto, altro non devo. ho fatto le scuole basse, io.