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View Full Version : Web Radio, precisazione


maxone
25-03-2005, 15:22
:confused: Buondì,
ho letto un thread sulle streaming radio dove si diceva che nel caso vengano diffusi brani non coperti dalla SIAE non servono nè licenze nè pagamento dei diritti (naturalmente previa autorizzazione dell'autore).
Io vorrei creare una web radio per mandare in onda brani miei originali e di altre band della zona (tutti brani originali, "depositati" tramite auto spedizione di testi e musiche, ma non coperti dalla SIAE).
Esiste, a livello teorico almeno, la possibilità che qualcuno mi mandi una canzone copiata in giro senza che io ne sia al corrente. Per tutelarmi io vorrei che all'atto della spedizione tramite il sito internet o tramite e-mail, si fosse costretti a leggere e sottoscrivere una liberatoria in formato elettronico in cui ci si assume la responsabilità della musica che viene spedita. Nel caso la musica fosse spedita per posta la liberatoria sarebbe naturalmente spedita su carta. E' sufficiente per tutelarmi ?

Enzo Mazza
31-03-2005, 10:00
come content provider (perchè di fatto un webcaster lo é) si applicano le norme sulla responsabiltà previste dalle leggi sul commercio elettronico

PlastikRevolution
31-03-2005, 10:14
se vuoi farti tutelare per bene o scegli una licenza creative common :D

oppure ti affidi alla siae... dubito che portando come prova la canzone autospedita accettino di aprire una rogatoria internazionale per prendere qualche criminale (ladro?) che l'ha usata senza il tuo permesso... a meno che la tua "azienda" non abbia fatturati belli grossi ;)

Comunque se vuoi essere sicuro di non pagare la SIAE usare webservers extra UE (costa moooolto meno la banda) e fa in modo che il tutto sia intestato a qualche persona/società giuridica extra UE ;)

maxone
31-03-2005, 12:53
Io vedo che per quello che riguarda il commercio elettronico di ogni tipo (pure quello di immagini vietate ai minori), funziona sempre l'autocertificazione, cioè entrando in una certa pagina viene chiesta conferma e l'utente si assume la responsabilità. Io ho appunto preparato una dichiarazione che specifica che chi mi spedisce musica lo fa sotto la propria responsabilità dichiarando di esserne il creatore. Non conosco approfonditamente la legislazione sul commercio elettronico però.
Il problema SIAE non si pone, passando musica originale e non prodotta da qualche etichetta non pago nulla e non necessito di permesso, così mi hanno confermato anche quelli della SCF.

Buona l'idea di comprare un server all'estero, più che altro per risparmiare, che paese mi consigli ???

Massimo
31-03-2005, 14:49
Io vedo che per quello che riguarda il commercio elettronico di ogni tipo (pure quello di immagini vietate ai minori), funziona sempre l'autocertificazione, cioè entrando in una certa pagina viene chiesta conferma e l'utente si assume la responsabilità. Io ho appunto preparato una dichiarazione che specifica che chi mi spedisce musica lo fa sotto la propria responsabilità dichiarando di esserne il creatore. Non conosco approfonditamente la legislazione sul commercio elettronico però.
Il problema SIAE non si pone, passando musica originale e non prodotta da qualche etichetta non pago nulla e non necessito di permesso, così mi hanno confermato anche quelli della SCF.

Buona l'idea di comprare un server all'estero, più che altro per risparmiare, che paese mi consigli ???

La siae si occupa dei propri "iscritti" per la ripartizione ma il diritto di diffusione, radio, esecuzione ecc tout-court sta per così dire "sopra". Per l'autopromozione so che funziona così ma per il webcasting ho qualche dubbio, mi potresti chiarire, maxone.
grazie

PlastikRevolution
31-03-2005, 14:54
Buona l'idea di comprare un server all'estero, più che altro per risparmiare, che paese mi consigli ???

per il risparmio texas è il paese con il costo al gigabyte (di banda) minore al mondo e qualità delle linee al top...

non è il massimo per mettere su un server di gioco (pingare oltreoceano è sempre più lungo rispetto a pingare in italia) ma per una webradio anche se hai un ritardo di 40ms rispetto ad un server italiano non fa differenza :D

il providers più grosso è ev1servers.net... prezzi ancora più bassi li da serverbeach.com (da meno servizi e meno supporto però...)

con 400$ al mese ti danno 10mbit senza limiti... connettività che in italia possiamo solo sognare a tali prezzi ;)

http://www.ev1servers.net/english/10mbps_series.asp (in questo momento sono tutti "sold out" ma tornano disponibili in fretta in genere ;))

la il problema è avere abbastanza hardware da riuscire a saturare tutta quella banda... anche se con una radio online basata su shoutcast forse riesci a farli trasmettendo a tutti gli utenti la stessa stazione ;)

alternative possono essere le connettività svedesi/olandesi (anche in germania ci sono discrete offerte)... ma costano un po' di più...

maxone
31-03-2005, 22:01
Io ho considerato due fonti per quel che riguarda il discorso diritti d'autore edi trasmissione.
Una è Enzo Mazza che ha risposto in un altro thread rispetto al discorso SIAE.
Se uno non deposita la musica presso la SIAE o presso un ente equivalente allora può autorizzare l'uso gratuito delle sue opere (l'ho fatto anche io con alcuni scritti, di cui ho la paternità ma su cui non rivendico pecunia). Spero che la liberatoria sia sufficiente nel caso qualcuno faccia il furbo e mi passi pezzi scopiazzati (da quello che so quando uno copia è lui ad essere perseguito e non la casa discografica o le radio che lo mettono in onda).

Riposto qui di seguito invece la risposta della SCF (che rilascia i permessi di trasmissione di musica via web) dopo che io ho chiesto se per musica non depositata presso la siae e non prodotta da qualche etichetta necessitavo o meno di permesso:
"I diritti licenziati da SCF sono diversi da quelli di SIAE, difatti vengono definiti dalla legge sul diritto d'autore (la 633/41) "diritti connessi": SIAE, così come SCF, regolarizza e incassa per i diritti a ciascuna spettanti, per cui sottoscrivendo il contratto con noi non assolve i diritti spettanti a SIAE, così come viceversa.
SCF rappresenta circa un centinaio di etichette discografiche, tra cui le major, per un totale di circa il 90/95% del repertorio musicale italiano e internazionale pubblicato in Italia.
Nel caso di utilizzo di registrazioni (e quindi dei diritti connessi su queste) relative a produttori da noi non rappresentati, occorre ottenere l’autorizzazione dagli stessi produttori; se questi siete voi sarete voi ad autorizzavi per l’utilizzazione di queste registrazioni."

Grazie per le informazioni sul webcasting, ho trovato delle buone offerte pure in messico, da parte di "distaccamenti" di aziende americane, che offrono 4 Mbit e 100 Gb di spazio su disco (non posso trasmettere sempre in diretta) a circa 150$/mese. Mi informerò anche per il discorso Texas, visto che la web radio verrà associata ad un mio sito dedicato agli utenti americani.

Massimo
01-04-2005, 09:54
Io ho considerato due fonti per quel che riguarda il discorso diritti d'autore edi trasmissione.
Una è Enzo Mazza che ha risposto in un altro thread rispetto al discorso SIAE
Se uno non deposita la musica presso la SIAE o presso un ente equivalente allora può autorizzare l'uso gratuito delle sue opere (l'ho fatto anche io con alcuni scritti, di cui ho la paternità ma su cui non rivendico pecunia).

Non conosco così bene l'argomento, posso solo dire che "musica" è una cosa, "uno scritto" altra cosa. Ricordo vagamente il mod. 112 con il quale si deposita un brano musicale presso la siae. Lo si fa per assegnare 24esimi (autori, editori, pubblica esecuzione ecc) e 100esimi (riproduzione meccanica) in parti stabilite tra gli aventi diritto del pezzo. Ricordo che sotto ad un certo limite non si può andare. Sull'altro discorso esiste forse un discorso diverso tra depositare e tutelare, mi fido se mi dici che un tua opera tutelata dalla siae perchè depositata può autorizzare l'uso gratuito, ti posto solo questa FAQ dal sito siae:
L’autore che aderisca alla SIAE, deve sempre avvalersi della sua intermediazione?

Dal momento in cui l’autore aderisce alla SIAE, si avvale della sua intermediazione per le utilizzazioni affidate alla sua tutela. Se interpellato direttamente, dovrà indirizzare alla SIAE gli utilizzatori per il rilascio delle autorizzazioni. L’autore non può concedere direttamente le autorizzazioni, non può rinunciare ai diritti e non può accordare riduzioni. Tutto ciò nell’interesse diretto dell’autore che, attraverso la gestione collettiva dei diritti, è garantito nei confronti degli utilizzatori, ai quali è assicurata la trasparenza di trattamento e la univocità di condizioni.

Spero che la liberatoria sia sufficiente nel caso qualcuno faccia il furbo e mi passi pezzi scopiazzati (da quello che so quando uno copia è lui ad essere perseguito e non la casa discografica o le radio che lo mettono in onda).

Anche qui max, a meno di un mio clamoroso fraintendimento di cui ti chiedo scusa, ho qualche dubbio: un conto è la paternità e il pericolo di "scopiazzatura", altro cosa sono gli "sfruttamenti" che derivano da quella paternità. SE aderisci alla SIAE, accetti le regole dell'ente.
L'opera è tua, trasmetterla in radio è utilizzare l'opera in chiave di sfruttamento del diritto.

Riposto qui di seguito invece la risposta della SCF (che rilascia i permessi di trasmissione di musica via web) dopo che io ho chiesto se per musica non depositata presso la siae e non prodotta da qualche etichetta necessitavo o meno di permesso:

Il mio dubbio nasce qui. So bene che non devo avere permessi "diversi" se l'opera è libera, ottenuto il benestare dall'autore, uso l'opera per quanto mi sono messo daccordo. Attento però col "mitico" decreto sulla competitività, la liberatoria ho paura serva a poco visto che devi essere certo che il materiale sia "originale". Se io ti faccio una falsa dichiarazione, certo vado incontro a delle grane ma tu, credo possa diventae quell'acquirente di materiale "contraffatto" per cui è prevista la multona da 10mila pezzi. Hai preso in considerazione questo o è solo una mi paranoia, che ne pensi?
Il dubbio non è, quindi, su il diritto o meno di trasmettere quel brano ma sulla necessità o meno di un permesso per diffondere al pubblico tramite "webradio".
Faccio un esempio che magari non è niente calzante. Se apro un locale, qualsiasi cosa faccia debbo essere preventivamente autorizzato dalla siae, non si scappa, senza DIA alla SIAE manco la licenza commericiale mi rilasciano. Se dopo io in sala metto solo musica libera come descritta da te, devo comunque avere il permesso siae. Oltretutto, cosa che non vale per te invece, se mando musica su cd, quei cd pure il bollino devono avere . Naturalmente di parlo dal punto di vista dell'esecente l'attività di esecuzione.


"I diritti licenziati da SCF sono diversi da quelli di SIAE, difatti vengono definiti dalla legge sul diritto d'autore (la 633/41) "diritti connessi": SIAE, così come SCF, regolarizza e incassa per i diritti a ciascuna spettanti, per cui sottoscrivendo il contratto con noi non assolve i diritti spettanti a SIAE, così come viceversa.

Moooooooolto opinabile questa impostazione. La siae incassa i diritti d'autore per "conto" dell Stato, perchè essa svolge una funzione Istituzionale datagli in "monopolio legale" e regolata da precise norme. Incassati i diritti di TUTTI essa poi ripartisce tra gli aventi diritto.
L'SCF non regolarizza "i diritti connessi" (art 180 e numerose sentenze è cosa di cui si occupa SIAE) ma può legittimamente stringere accordi, stipualre contratti con privati o associazioni per I SUOI DIRITTI CONNESSI, cioè quelli degli associati SCF e solo quelli. Quindi dire che regolarizza e incassa per i diritti a ciascuna spettanti è quanto meno discutibile.
Leggi bene la forma dello scritto, la domanda che hai fatto è precisa la risposta è un altra.

SCF rappresenta circa un centinaio di etichette discografiche, tra cui le major, per un totale di circa il 90/95% del repertorio musicale italiano e internazionale pubblicato in Italia.
Nel caso di utilizzo di registrazioni (e quindi dei diritti connessi su queste) relative a produttori da noi non rappresentati, occorre ottenere l’autorizzazione dagli stessi produttori; se questi siete voi sarete voi ad autorizzavi per l’utilizzazione di queste registrazioni."

ed ecco spiegata con questa forma molto indiretta, la questione.
L'art. 72 e 73 della LDA sono quelli a cui fanno riferimento i signori SCF e che nessuno discute, le modalità di pagamento però, sono scritte all'art. 180 e su un mare di sentenze. Per il webcasting non so, ho detto che nutro dubbi. Se, a prescindere da ciò che trasmetterò, io debbo essere preventivamente autorizzato dalla SIAE con relativa licenza credo che si aprano una serie di domande relative e all'uso delle cd "copie tecniche" (ammesso lo siano il prodotto dellupload sul server/trasmettitore) e sulle modalità di pagamento dei diritti connessi (e mi riferisco non a quelli della riproduzione meccanica ma a quelli relativi alla diffusione, radio in questo caso, sia pur atipica)
La SIAE in merito alla normativa di riferimento ci dice che:
Qual è la normativa di riferimento per la tutela del diritto d’autore su Internet?

La normativa di riferimento è la legge n. 633 del 22 aprile 1941, e successive modificazioni, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. In particolare, l’art. 12 della legge dispone che l’autore ha “il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato”.

Questo è riferito al diritto in quanto tale, prima che esso sia a pagamento o gratuito.
Quindi licenza per trasmettere e basta.

Aggiunge poi:
Quali sono le attività autorizzate dalla licenza SIAE?

La licenza SIAE autorizza i content provider:

a riprodurre le opere tutelate, tramite caricamento (uploading) dei file all’interno della sua banca dati;
alla diffusione al pubblico sulla rete Internet oppure sulle altre reti telematiche e/o di telecomunicazione, anche con riferimento a servizi interattivi in cui la programmazione è scelta direttamente dall’utente on demand;
a mettere a disposizione del pubblico opere musicali mediante downloading da parte degli utenti.

La SIAE autorizza a "riprodurre" il che vorrebbe forsee dire che viene "saltato" l'art 72 anche se immediatamente dopo dice il contrario :confused:
E’ sufficiente ottenere la licenza della SIAE per usare la musica legalmente sul mio sito?

No, le Licenze SIAE sono molto chiare su questo punto: nell’autorizzazione, che viene rilasciata in nome e per conto dei titolari del diritto d’autore (autori ed editori), non sono compresi i “diritti connessi” che spettano ai produttori fonografici e agli artisti interpreti ed esecutori per l’utilizzazione, rispettivamente, delle loro registrazioni e delle loro prestazioni artistiche (artt. 72 e segg. Legge 633/41 ). Per poter effettuare qualsiasi tipo di duplicazione, (compreso quello realizzato per il caricamento dei file sul server) utilizzando direttamente o indirettamente supporti registrati è quindi necessario ottenere la preventiva autorizzazione delle case discografiche

capirai che qualche dubbio assale uno sprovveduto come me che avrebbe la voglia di fare un po' musica per gli amici.
Da qui le mie domande a te. La licenza autorizza la trasmissione oppure la trasmissione di "certi" brani?
La SIAE da che ne so io è esclusivista dell'autorizzazione per la trasmissione e basta, dopo prende i soldini e li da a chi ne ha fatto richiesta attraverso il proprio diritto.

Massimo
01-04-2005, 15:28
e cmq, max, prima di lanciarci in eventuali mega discussioni, voglio precisare che sono "quasi" daccordo sulla lettura che dai per le licenze di webcasting. Il mio sollevare dubbi è per aver maggior certezze sulla liceità di questa o quella attività.
Ti espongo per capi ciò che mi "perplime" :D
La licenza SIAE, nonostante sia definita "CONTRATTO DI LICENZA PER LE UTILIZZAZIONI ON LINE DEL REPERTORIO DELLE OPERE MUSICALI TUTELATE DALLA SIAE" così si apre:
La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), Ente di Diritto Pubblico ai sensi dell'art. 180 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", di seguito indicata come "L.d.A.") e successive modificazioni, con sede legale in Roma, Viale della Letteratura n. 30, in nome proprio e per conto e nell'interesse dei propri Associati e Mandanti, AUTORIZZA la Società (di seguito indicata come "il Licenziatario") rappresentata da con sede legale in codice fiscale................... partita I.V.A. titolare (Content Provider) del Sito denominato URL/IP residente sul server lingua principale residenza economica ad utilizzare su reti telematiche e/o di telecomunicazione il repertorio delle opere musicali affidate in tutela alla SIAE, alle seguenti condizioni.
E' ESPRESSAMENTE INTESO CHE NON SONO COMPRESI NELL'OGGETTO DELLA PRESENTE LICENZA I DIRITTI NON AFFIDATI ALLA TUTELA DELLA SIAE ED IN PARTICOLARE QUELLI PIU' SPECIFICATAMENTE INDICATI AL SUCCESSIVO ART. 7.5 E SPETTANTI AI PRODUTTORI FONOGRAFICI E AGLI ARTISTI INTERPRETI O ESECUTORI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE LORO REGISTRAZIONI E DELLE LORO PRESTAZIONI ARTISTICHE.

La'rt 180 citato (vediamo poi il contesto ma se lo citano per riaffermare il ruolo istituzionale ci sarà un motivo relativo al contratto o solo così per mettere in mostra il pedigree?) dice:
Art. 180.
L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. L'attività della Società si eserciterà altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata. La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge. Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento. Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suoi successori od aventi causa. I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla SIAE, detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Cassa di previdenza dei soci della SIAE, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.


il seguente bis recita:
Art. 180-bis (bis).
1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.
2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.

Cosa significhi l'articolo 180 lo traggo da una delle sentenze (l'ultima) emesse ultimamente:
Ha rilevato, infatti, la ricorrente, che ai sensi dell’art. 180 comma 1 della L. n. 633/41, la SIAE esercita in via esclusiva l’attività di intermediazione e di tutela non soltanto dei diritti di autore, ma anche dei diritti connessi (tra i quali rientrano quelli di riproduzione fonomeccanica); lo statuto della SIAE ha sempre tenuto presente l’esistenza dei diritti connessi ed infatti l’art. 6 dello statuto nella versione approvata con D.P.R. 19/5/95 n. 223, ha previsto che “la tutela dei diritti connessi al diritto di autore è esercitata dalla società, con modalità determinate con apposite norme regolamentari”, anche se poi, di fatto, non essendo mai stati emanati i regolamenti attuativi, i titolari dei diritti connessi non sono mai stati iscritti e non hanno mai esercitato i diritti sociali.

Il riferimento ai diritti connessi è poi contemplato dall’art. 180 bis della L. n. 633/41 e soprattutto è riconosciuto dal D.Lgs. 419/99 sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali laddove all’art. 7 più volte vi si fa riferimento (cfr. comma 6 relativo alla diretta gestione dei diritti connessi).

Ritiene quindi la ricorrente che i titolari di diritti connessi vantino il diritto ad associarsi alla SIAE e ad esercitare i diritti sociali essendo altrimenti la loro posizione del tutto sprovvista di tutela (tanto più che l’adesione ai soggetti privati di collecting comportano pregiudizi di carattere economico e non attribuiscono alcuna certezza – essendo soggetti privati – sulle corrette modalità di ripartizione dei proventi)

Ma cosa vuol dire "diffondere" tramite reti ?
Interessante il punto di vista di Cristian Ercolano sul suo sito:
http://www.autoreonline.net/AUTORE/6.htm

Tutta sta lettura a me fa sorgere il dubbio, sicuramente sbagliato ma se per "trasmettere" sul web ho bisogno della licenza, definiamola, istituzionale perchè sottoscrivo un contratto?
Mi par di capire che la licenza non serva ma solo il contratto con coloro che andrò ad utilizzare ma allora perchè la siae si presenta in forma istituzionale?

maxone
02-04-2005, 02:43
Ciao e grazie per aver sollevato dubbi!
Mi sono un po' spiegato male però, visto che mi parli di autorizzazioni da parte dell'autore a dare in concessione un pezzo depositato alla SIAE gratis, mentre io intendevo l'esatto contrario :). La SIAE non lascerebbe mai eseguire gratuitamente un pezzo depositato manco se l'autore si inginocchia, altrimenti dove li prendono i soldi?

La liberatoria che intendo far sottoscrivere non è solo per tutelarmi a livello di scopiazzature, ma anche per far dichiarare all'autore che l'opera NON è stata depositata presso alcun ente (SIAE, RIAA eccetera) e NON è stata prodotta da alcuna casa discografica (così la SCF non fa testo).
L'autore inoltre rinuncia a chiedere soldi per la trasmissione del suo pezzo sulla mia radio. Questa è l'idea di fondo. In pratica uno mantiene la paternità e in un futuro può depositare la musica eccetera, ma per il servizio che io offro (diffondere la sua musica su scala mondiale) io non pago lui e lui non paga me.

A questo punto siccome la SIAE non tutela i non iscritti e la SCF altrettanto, dubito che mi potrebbero dire qualcosa visto che non se ne interessano e che comunque se uno non è famoso, l'unico modo per scoprire un plagio è che lui stesso senta la musica, la SIAE infatti non ha gente che ascolta tutte le radio e tutte le tv. In questo senso è molto simile ad un problema legale di cui ho letto su un sito (credo notariato.it).
Un autore diceva che uno scrittore non famoso ha molte ma molte possibilità di vedere la sua opera rubata e tradotta in un'altra lingua e poi pubblicata con un altro titolo, a quel punto l'unica speranza è che qualcuno che parla entrable le lingue e conosce entrambi i libri se ne accorga e lo comunichi all'autore.
La SIAE è una macchina che va a monetine (monetone!! :D ) se il gioco non vale la candela manco si preoccupano di verificare le copiature in giro per il mondo.
Adesso però mi prendo un po' di tempo per leggermi bene le cose che mi hai scritto, soprattutto per il discorso plagio!
Grazie ancora,
Max

maxone
02-04-2005, 02:53
Ciao ancora,
ti dirò, io non sono mai stato dentro alla questione più di tanto, quando suoonavo in pubblico mi compilavo la mia lista e finita lì.
Ho trovato però questo link che parla anche di musica priva di deposito presso la SIAE.
http://www.comune.torino.it/rock/enpals/

"Detto questo ci preme precisare che:
1 - chi si esibisce gratuitamente sotto ogni forma (compresi i rimborsi spese, percentuali sul biglietto, ecc.) non è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali;
2 - chi esegue dal vivo brani non depositati o non tutelati dalla Siae non è tenuto al pagamento dei diritti d'autore e alla compilazione dei moduli relativi.
3 - in caso di onorario o pagamento, se il gruppo è costituito come ditta, associazione o cooperativa, deve provvedere alla propria "agibilità" Enpals. Se invece lo fa a titolo saltuario, non professionale, non continuativo, o ha partita iva come singolo, è l'organizzatore del concerto o il gestore del locale che dovrà procurargli l'agibilità per la serata.
4 - negli altri casi ogni musicista deve dichiarare agli enti preposti l'effettiva condizione di gratuità dell'esibizione, beneficenza, brani non tutelati, ecc. ai sensi della legge sulle autocertificazioni. "

Occhio, è del 2003, non so se sia valido il discorso.
Credo che il discorso SIAE nei locali non sia del tutto vero nei termini in cui tu lo hai posto.
Potrebbe esserci effettivamente una tassa siae sulle apparecchiature di diffusione musicale nei locali, ma dubito che se trasmetti tutta musica "libera" ti possano far pagare qualcosa, loro tutelano solo gli iscritti.
Fammi sapere che ne pensi.

Max

maxone
02-04-2005, 03:05
si legge meglio :D
http://www.comune.torino.it/musicainpiemonte/consulenze.htm

Massimo
02-04-2005, 08:52
si legge meglio :D
http://www.comune.torino.it/musicainpiemonte/consulenze.htm
si conosco bene la procedura legata all'enpals, non sono un musicista, sono stato dj e gestore con le dovute differenze formali l'agibilità è la stessa.
Come dj, compilando il programma musicale, se mandavo un brano libero e/o autoprodotto lo devo comunque segnare. Mi viene fatto obbligo di scrivere i brani effettivamente eseguiti, il programma va sotto quella licenza istituzionale, i soldi che io verso attraverso il borderò e con il programma musicale andranno in siae, e ci sono anche quelli del "mio amico intelligente che usa il copyleft o CC"; i suoi soldi però non arriveranno mai, anche se io li ho pagati.

Viva il copyleft/CC, rinuciare a qualche "privilegio per ottenere il vantaggio di canali di di distribuzione immensi. beato il giorno che gli artisti tireranno fuori gli ..... :eek:

Massimo
02-04-2005, 09:04
Occhio, è del 2003, non so se sia valido il discorso.
Credo che il discorso SIAE nei locali non sia del tutto vero nei termini in cui tu lo hai posto.
Potrebbe esserci effettivamente una tassa siae sulle apparecchiature di diffusione musicale nei locali, ma dubito che se trasmetti tutta musica "libera" ti possano far pagare qualcosa, loro tutelano solo gli iscritti.
Fammi sapere che ne pensi.

Max

è procedura, senza Dichiarazione di Inizio Attività alla SIAE l'istanza per l'ootenimento della licenza commerciale non è valida. La DIA è presuppostio alla licenza. Una volta ottenuta la licenza commerciale, devo ottenere la licenza della SIAE, essa fa riferimento alla DIA, dura 30 giorni sulla licenza sono indicati i giorni della settimana, gli orari e i prezzi applicati. Se faccio una serata fuori da quelle dichiarate devo comunicarlo alla siae. Ogni volta che apro una serata DEVO compilare il BORDERò che è un documento a valenza fiscale li sono segnate le dotazioni col numero iniziale e il numero finale dei biglietti venduti, i prezzi applicati, il tipo di trattenimento, scorpori, aliiquote, quota integrativa ecc ecc ecc ecc .. alla fine c'è un totale che si traduce in soldi da dare alla siae, iva da versare, imposta sull'intrattenimento da pagare.
SE faccio una serata la siae la devo avvertire, comunque sia.

maxone
02-04-2005, 15:01
ti avevo scritto un rispostone lungo....sto forum me lo ha cancellato....o meglio, mi ha chiesto di nuovo username e pwd quando lo stavo postando.... :mad:

maxone
02-04-2005, 15:10
Tento di sintetizzare quello che ho scritto prima (che nerviiiiiiii).

1 - Mi pare che a livello di web radio ci potremmo essere, non sono un esercizio commerciale, non faccio pagare nessun biglietto e nessuna consumazione, non vedo dove si potrebbero attaccare nel mio caso (un'idea ce l'ho ;) ), non mi spiace comunicare l'elenco dei pezzi alla siae perchè verifichino la non registrazione presso di loro, basta che non li debba pagare

2 - Hai detto delle sante parole!!! I musicisti si devono svegliare. Molti credono che se un pezzo non è depositato presso la SIAE loro non ne abbiano manco la paternità!!! Cosa assurda ma che potrebbe causarmi problemi in Italia perchè non so quanti gruppi si trovino con pezzi propri non depositati.
Per fortuna all'estero sono un po' più svegli!! Però anche qui...io ho parlato con copyzero.org...per tirargli fuori un'informazione devi trapanargli i denti...miiiiiii

3 - Mi premeva che guardassi il modulo 2 del secondo link che ti ho mandato, quello dove i musicisti autocertificano che non stanno eseguendo pezzi depositati. Per fortuna vige l'autocertificazione, così in teoria se uno mi manda un pezzo copiato da un brano depositato è lui che dichiara il falso, io sono in buona fede.

4 - Posso trovare un socio in Uzbekistan e mettere su la radio là :D

Uffa...era più bella la risposta di prima però.....
a presto
Massimo

Massimo
03-04-2005, 18:46
3 - Mi premeva che guardassi il modulo 2 del secondo link che ti ho mandato, quello dove i musicisti autocertificano che non stanno eseguendo pezzi depositati. Per fortuna vige l'autocertificazione, così in teoria se uno mi manda un pezzo copiato da un brano depositato è lui che dichiara il falso, io sono in buona fede.


L'ho visto Max e ti ringrazio, ti invito però a riguardarlo dall'ottica del nuovo decreto sulla competitività (ahahahaha che fini umoristi!) questo per garantirti meglio.
Appena apri la radio mi raccomando avvertimi, hai già un ascoltatore! :)

Magari mandami un PM da lì ci potremo scambiare le mail per i msg lunghi!.

In gamba max!

maxone
03-04-2005, 23:32
Devi spiegarmi cosa intendi...anzi dammi un link per sto decreto !!! :)

Ti mando volentieri un PM....cos'è un PM? :rolleyes:

Mi farebbe molto piacere averti come ascoltatore...speriamo bene !!!

Max

Massimo
04-04-2005, 09:02
Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

comma 7 dell'art 1:
"salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale.
La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza".

Si parla di pericolo soprattutto per le aste on line ma guardaarci anche in ottica radio sul web, credo non sia male. Sono poi sicuro che è una preoccupazione inutile, però...

maxone
06-04-2005, 17:54
Ciao Massimo
La SIAE dice che la responsabilità sui contenuti del sito è mia, quindi anche della webradio (dicono loro). Io ho guardato online e sembra sia così a meno di liberatoria. Devo approfondire però!

Coa'è un PM ?? (e non dirmi pubblico ministero, mi riferivo a quello che mi hai detto 3 messaggi fa) :P

maxone
06-04-2005, 18:04
un esempio di come regna la confusione: "Il sito Malp***.com potrebbe contenere link a siti non gestiti dalla Società, i quali sono forniti come semplice riferimento e per il cui contenuto la Società non può essere ritenuta responsabile. La Società non fornisce alcuna garanzia e declina qualsiasi responsabilità in relazione ai medesimi. Nel caso in cui l'utente decida di consultarli lo fa a proprio rischio."

disclaimer sul sito di un popolare aeroporto italiano :P

esiste una sentenza del tribunale di Amburgo che dice che il titolare del sito è il responsabile per i link presenti sul medesimo.
Mi sa che stiamo sempre in un terreno minato
http://www.webmasterpoint.org/diritto/14.asp?id=410&voto=3&cat=rubrica&dat=17.42.14

maxone
06-04-2005, 18:12
cosa mi diranno su sto sito:
http://www.dirittoproarte.com/