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View Full Version : Legge Urbani, ecco cosa cambia


Faber
18-03-2005, 03:13
http://punto-informatico.it/p.asp?i=51990
Articolo di Daniele Minotti (qui è di casa ;) )

Nessuna depenalizzazione in vista ma molto cambia comunque: ecco vantaggi e difetti delle modifiche alla più contestata legge italiana su Internet. Cosa succederà e a chi

Enzo Mazza
18-03-2005, 12:40
bene. Era quello che ci aspettavamo

PlastikRevolution
18-03-2005, 17:16
Ottimo l'articolo di Minotti.

L'unico dubbio che mi resta sta sulla continuità di reato...

Nel caso specifico si paga il triplo dell'oblazione sia che si condividano 10 mp3 sia che si convida qualche terabyte di materiale illegale...

1500€ di oblazione per entrambi i casi... è così?

l'unica cosa che cambia è l'eventuale causa civile? anzi... con l'oblazione si estingue il reato => vuol dire che il reato non esiste più e qui nessuno può tentare un causa civile in quanto il reato non è esistito?

La causa civile ha senso solo se c'è una sentenza di colpevolezza giusto? con l'oblazione non ci sarà alcuna sentenza e tutto sparirà come se non fasse mai successo nulla... giusto?

(l'oblazione non è un ammissione di colpevolezza, è la semplice chiusura del procedimento penale senza proseguire nemmeno con le indagini giusto?)

quindi si inverte tutto quelle che è stato predicato fin'ora... ovvero vita facile per gli heavy uploaders...

ora se uno deve rischiare 1500€ di multa tanto vale farla grossa e condividere pure l'anima :D

rotfl

Daniele Minotti
18-03-2005, 17:41
bene. Era quello che ci aspettavamo

** Non mi dica che quel testo l'avete proposto voi...
Un saluto.

Luke
18-03-2005, 20:48
bene. Era quello che ci aspettavamo

Sono i saldi di fine stagione.

Daniele Minotti
18-03-2005, 21:36
L'unico dubbio che mi resta sta sulla continuità di reato...

Nel caso specifico si paga il triplo dell'oblazione sia che si condividano 10 mp3 sia che si convida qualche terabyte di materiale illegale...

1500€ di oblazione per entrambi i casi... è così?


Premetto che ho qualche difficolta' a chiamare questa procedura vera oblazione (si potrebbe parlare piu' correttamente di oblazione sui generis), in effetti i calcoli sono quelli.



l'unica cosa che cambia è l'eventuale causa civile? anzi... con l'oblazione si estingue il reato => vuol dire che il reato non esiste più e qui nessuno può tentare un causa civile in quanto il reato non è esistito?

No, la possibilita' civile rimane e siccome l'ipotesi e' un reato l'attore puo' domandare anche i danni morali.


La causa civile ha senso solo se c'è una sentenza di colpevolezza giusto? con l'oblazione non ci sarà alcuna sentenza e tutto sparirà come se non fasse mai successo nulla... giusto?


No. La sentenza e' tecnicamente una di *non doversi procedere*, ovviamente soltanto in penale. Nessuna conseguenza penale, ma impregiudicato il civile, che potra' avere qualsiasi esito.



(l'oblazione non è un ammissione di colpevolezza, è la semplice chiusura del procedimento penale senza proseguire nemmeno con le indagini giusto?)


Non si procede in penale, tutto qui. Lo Stato-Giustizia e' a posto cosi', non necessariamente il danneggiato.



quindi si inverte tutto quelle che è stato predicato fin'ora... ovvero vita facile per gli heavy uploaders...

ora se uno deve rischiare 1500€ di multa tanto vale farla grossa e condividere pure l'anima :D


Il discorso, in effetti, fila, ma, incidentalmente, rilevo che malgrado quanto detto dal dott. Mazza a suo tempo da noi non ha molto senso distinguere tra heavy e light downloader. Puo' fare la differenza di pena, ma, credetemi, non rivoluzioni, tanto meno con questa oblazione sui generis che, da tre opere e oltre, e' uguale per tutti.
Un saluto.

[/QUOTE]

PlastikRevolution
19-03-2005, 14:38
grazie per i chiarimenti.

Quindi per lo stato si può chiudere con l'oblazione ma in sede civile è tutto aperto a qualsiasi risultato... :rolleyes:

Anche rimborsi milionari come quelli richiesti al dj di cui si è discusso anche qui quindi... :rolleyes:

Daniele Minotti
21-03-2005, 00:47
grazie per i chiarimenti.

Quindi per lo stato si può chiudere con l'oblazione ma in sede civile è tutto aperto a qualsiasi risultato... :rolleyes:

Anche rimborsi milionari come quelli richiesti al dj di cui si è discusso anche qui quindi... :rolleyes:
E una fettina di c***o tagliata bella sottile vicino all'osso, magari al coltello?
Suvvia, non esageriamo...
Un saluto.

UeO
21-03-2005, 22:47
E una fettina di c***o tagliata bella sottile vicino all'osso, magari al coltello?
Suvvia, non esageriamo...
Un saluto.

Stavolta non ho capito io: se rimane la possibilità di causa civile per danni morali (e perchè no anche materiali) se il soggetto ha condiviso qualche centinaio di file, cosa impedisce al giudice di calcolare il danno proporzionalmente?

Se perdo il controllo con la mia auto e ne danneggio una pago per una, se ne danneggio dieci pago per dieci.

Non le pare?

Daniele Minotti
22-03-2005, 10:13
Stavolta non ho capito io: se rimane la possibilità di causa civile per danni morali (e perchè no anche materiali) se il soggetto ha condiviso qualche centinaio di file, cosa impedisce al giudice di calcolare il danno proporzionalmente?

Se perdo il controllo con la mia auto e ne danneggio una pago per una, se ne danneggio dieci pago per dieci.

Non le pare?

Certo. Un conto e' la multa, un conto e' il risarcimento. Quella somma calcolata in quel modo particolare e' la multa. Il resto rimane impregiudicato.
Un saluto.

Fathibur
22-03-2005, 12:24
l'assicurazione per internet ? :D
è tutto un magna magna ... :D

scherzo..

Daniele Minotti
22-03-2005, 13:59
l'assicurazione per internet ? :D
è tutto un magna magna ... :D

scherzo..

Potrebbe anche essere un'idea. Il fatto e' che nessuna assicurazione puo' coprire fatti dolosi.
Un saluto.

Daniele Minotti
22-03-2005, 15:19
bene. Era quello che ci aspettavamo

Qui tacet consentire videtur?
Un saluto.

UeO
22-03-2005, 22:03
Vista la sua gentile disponibilità approfitto per esporre un arzigogolo che mi è venuto in mente da tanto tempo. (Tanto ormai possiamo considerare approvato il decreto legge).

Il 171 comincia così:

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (eccetera)

Secondo la lingua italiana la preposizione "salvo" deve intendersi: "tranne che"

(chi la interpreta con "fatto salvo" commette un grosso errore)

Riscrivendo:

"tranne che quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: eccetera.

Pertanto dovrebbe essere chiaro il senso esclusivo della prima frase che andrebbe interpretata: per tutti i casi che non rientrano nell'articolo 171-bis e 171-ter vale quanto segue (ecc. lista crimini).

Insomma l'articolo 171 cercherebbe di coprire tutti i casi generali che esulano dalla specificità degli articoli 171-bis e 171-ter di cui sopra per i quali sono previste regole e pene conformi.

Il 171-ter dice inoltre:

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro (già introdotta la modifica) e giù con la lista dei più grandi crimini contro l'umanità.

E' evidente che vale la regola reciproca:

Se il fatto è commesso per uso personale non è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro eccetera.

Consideriamo il caso del condivisore che istante per istante invia e riceve un pacchetto di dati per uso personale. Ovvero il fatto è commesso per solo ed esclusivo uso personale. E sicuramente questa attività di scambio dati personali rientra nel 171-ter dato che è inclusa nell'elenco.

Concludendo: l'articolo generale 171, pur avendo una valenza omnicomprensiva (visto il "senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma") è da escludersi perchè l'attività in esame seppur prevista da ambedue gli articoli è regolata dall'uso personale specificata esclusivamente nell' articolo 171-3 (come sancito dal legislatore con il "salvo") e soltanto a quest'ultimo bisogna riferirisi.

Di conseguenza chiunque per uso personale effettui una delle attività elencate nel 171-ter non è perseguibile (come sarebbe dovuto essere sancito fin dal principio di questa querelle).

Se è vero quanto sopra mi complimento con chi ha ideato gli emendamenti: è riuscito ad alzare una cortina fumogena non solo nei confronti dell'utenza, mediante un'eccezionale spauracchio, ma ha preso per i fondelli chi pretendeva le modifiche. Spero che venga almeno costretto a rendere i soldi.

Le sarei grato per una sua valutazione.

(P.s mi piacerebbe avere un parere se possibile su quell'altro arzigogolo relativo al meccanismo tecnico della E-mail e del file legale)

UeO
23-03-2005, 20:55
Vabbè, pazienza. Anche stavolta rimarro vittima del cogito interruptus.

:D

Daniele Minotti
24-03-2005, 12:15
Di conseguenza chiunque per uso personale effettui una delle attività elencate nel 171-ter non è perseguibile (come sarebbe dovuto essere sancito fin dal principio di questa querelle).

Se è vero quanto sopra mi complimento con chi ha ideato gli emendamenti: è riuscito ad alzare una cortina fumogena non solo nei confronti dell'utenza, mediante un'eccezionale spauracchio, ma ha preso per i fondelli chi pretendeva le modifiche. Spero che venga almeno costretto a rendere i soldi.

Le sarei grato per una sua valutazione.

(P.s mi piacerebbe avere un parere se possibile su quell'altro arzigogolo relativo al meccanismo tecnico della E-mail e del file legale)

In tutta franchezza, mi sembra realmente difficile sostenere che chi condivide lo fa per uso personale... Cio' significa che se c'e' lucro le pene sono quelle dell'art. 171-ter, se si sta sotto si guarda al 171. Sotto un altro profilo, chi condivide non puo' andare esente da una qualche sanzione penale e lo spartiacque tra il 171 e il 171-ter e', in realta', soltanto il lucro.
Un saluto.

Massimo
24-03-2005, 14:08
già è parecchio improbabile che uno condivida con se stesso :D

Avvocato, se si affermasse il principio che la provenienza deve essere provata sullo stile della sentenza francese, che accadrebbe? Dovrebbe esserci la fragranza oppure il tracciato, ma poi come distinguere un file "normale" da uno "musicale" non destinato alla "libera diffuzione sulla rete"?

Beato il giorno che i producers e gli autori vedranno oltre il loro naso :cool:

UeO
24-03-2005, 19:13
In tutta franchezza, mi sembra realmente difficile sostenere che chi condivide lo fa per uso personale... Cio' significa che se c'e' lucro le pene sono quelle dell'art. 171-ter, se si sta sotto si guarda al 171. Sotto un altro profilo, chi condivide non puo' andare esente da una qualche sanzione penale e lo spartiacque tra il 171 e il 171-ter e', in realta', soltanto il lucro.
Un saluto.

Quello che non capisco è che, se il legislatore ha introdotto la postilla "purchè il fatto non sia commesso per uso personale", o ha un significato o non ne ha.

E siccome il "fatto" è uno dei commi dell'articolo mi sembra evidente la valenza esclusiva della postilla di cui sopra.

Non capisco assolutamente perchè non si possa sostenere che la condivisione non sia fatta per uso personale: caduto il profitto rimane il lucro.
Un utente casalingo lucra con Emule? Fosse vero abbiamo fatto sto popò di casino da urbani incluso in poi per un qualcosa che sarebbe stato tranquillamente punibile già all'origine.

Mi sfugge qualcosa :) ;)

Massimo
25-03-2005, 10:16
Perchè il 171 indica colui che "senza averne diritto" (la condivisione) a qualsiasi scopo (lucro, profitto e chissà cos'altro).
Se non ci sono "appigli" per il 171-ter e si è di fronte a quel tipo di messa a disposizione si passa al 171.

spero di aver detto bene. :D

PlastikRevolution
25-03-2005, 11:22
già è parecchio improbabile che uno condivida con se stesso :D

Avvocato, se si affermasse il principio che la provenienza deve essere provata sullo stile della sentenza francese, che accadrebbe? Dovrebbe esserci la fragranza oppure il tracciato, ma poi come distinguere un file "normale" da uno "musicale" non destinato alla "libera diffuzione sulla rete"?

Beato il giorno che i producers e gli autori vedranno oltre il loro naso :cool:

Per essere accusato di diffusione devono tracciarti per forza!!!

Anche se tracciano qualcuno per un singolo file il giorno che vanno a casa sua e trovano l'hd pieno di mp3 (purchè non siano nella cartella di share CON IL PROGRAMMA DI CONDIVISIONE APERTO (se il programma è chiuso nessuno può dire che li hai condivisi... magari li hai solo messi la temporeneamente ;) )) devono essere loro a provare che li hai condivisi TUTTI!!!

l'unica prova che hanno è che hai *caricato* (upload) 1 SOLA VOLTA (al loro tracker civetta (generalmente non il file intero... ma solo qualche megabyte... o al massimo un chunk da 9mb...)) il file X... tutto il resto sono supposizioni campate in aria... quando dicono che Tizio X ha diffuso il file Y a mille mila persone sono tutti numeri inventati!!! supposizioni non supportate da alcun riscontro reale!!

torniamo al caso del tizio di prima che tracciato per un solo file viene trovato con l'hd pieno di altri files... anche se non ne ha l'originale lui può tranquillamente dire di averli registrati da una radio online (copia privata da sorgente legale (radio con licenza) su supporto con equo compenso (hd con compenso siae pagato)... e di non averli mai condivisi... o sbaglio? :confused:


Non è successo solo in Francia... è successo pure in Canada con le tanto discusse sentenze tramite le quali venivano bloccate le richieste di ottenere i nomi di persone dedite al filesharing in quanto non c'erano prove a sufficienza che certificassero il fatto che la condivisione fosse realmente avvenuta...

UeO
25-03-2005, 19:22
Perchè il 171 indica colui che "senza averne diritto" (la condivisione) a qualsiasi scopo (lucro, profitto e chissà cos'altro).
Se non ci sono "appigli" per il 171-ter e si è di fronte a quel tipo di messa a disposizione si passa al 171.

spero di aver detto bene. :D


Non vorrei insisitere sul concetto esclusivo di "salvo" e la conseguente applicabilità del 171-ter in quanto è l'unico che prevede il caso personale.

Se non ci fosse il distinguo allora varrebbe il 171 tout court, ma a mio avviso così non è. C'è già una certa letteratura sulla interpretazione accessoria del 171 anche precedente a questo ulteriore papocchio.

Insomma il caso personale è retto esclusivamente dall'articolo 171-ter. Sospetto che sia stato fatto apposta per far finta di accontentare la FIMI. Alla prima causa, se ho ragione io, ne vedremo delle belle.

UeO
25-03-2005, 19:25
torniamo al caso del tizio di prima che tracciato per un solo file viene trovato con l'hd pieno di altri files... anche se non ne ha l'originale lui può tranquillamente dire di averli registrati da una radio online (copia privata da sorgente legale (radio con licenza) su supporto con equo compenso (hd con compenso siae pagato)... e di non averli mai condivisi... o sbaglio? :confused:



Corretto la legge non parla mai di detenzione. Correggetemi se sbaglio. Ma solo di fissazione.

Massimo
26-03-2005, 12:01
certo che si parla di detenzione ... come no.
a titolo d'esempio il comma c e d del 171-ter.
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

PlastikRevolution
26-03-2005, 14:44
certo che si parla di detenzione ... come no.
a titolo d'esempio il comma c e d del 171-ter.
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

???

quindi tutta la gente che ha copie di programmi trasmessi per tv su video cassetta è fuori regola???

ma la copia privata su supporti con equo compenso eseguita dalla stessa persona che ne usufruisce non è legale???

UeO
26-03-2005, 19:43
certo che si parla di detenzione ... come no.
a titolo d'esempio il comma c e d del 171-ter.
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

Si ma la detenzione in questo caso è relativa alla vendita distribuzone, noleggio eecetera.

La detenzione "pura" (possesso) su HD (per uso diverso da quelli elencati) non è contemplata.

Se ho dei file sull'HD per me e solo per me, non rientro negli articoli.

Esempio: se mi rippo dei CD su HD perchè mi fa comodo averli tutti lì mentre lavoro con la cuffietta, sono perfettamente a posto.

Suppongo sia questo il senso della domanda originale, altrimenti mi sono sbagliato.
:)

UeO

Massimo
28-03-2005, 09:54
???

quindi tutta la gente che ha copie di programmi trasmessi per tv su video cassetta è fuori regola???

ma la copia privata su supporti con equo compenso eseguita dalla stessa persona che ne usufruisce non è legale???

no plastik certo che no, la copia personale o privata e tale mica è detenuta per la vendita, la distribuzione, il noleggio ecc ecc ecc .. Questo è l'uso personale, della copia, non della condivisione che è di suo non personale.

Alex Mallozzi
31-03-2005, 10:16
Caro Enzo,
non so se ti ricordi di me,
discutevamo di "caro-cd"
gia' qualche annetto fa...;-)

Mi auguro che se passarà questa legge
che per me continua a contenere
molti aspetti assai discutibili,
mi auguro almeno che OBBLIGHERAI
tutte le MAJOR a DIMEZZARE
i prezzi di CD e DVD e usarai la tua lobby
per fare pressione sul Governo per far
si che porti l'IVA al 4% come hanno gia'
fatto in Spagna.

Per me sarebbe un'ottima soluzione del problema,
vietiamo il p2p e dimezziamo i prezzi.

Che cosa ne pensi?
Ciao

Alex Mallozzi
www.alicenonlosa.it

Enzo Mazza
31-03-2005, 10:37
i prezzi per fortuna non dipendono da FIMI e in ogni caso mi sembra che l'alternativa online offerta oggi per acquistare brani musicali al prezzo di un caffè non sia male.

Per quanto riguarda l'IVA la storia della Spagna è una bufala che ancora gira in rete ma fu smentita dal Govero Zapatero il giorno dopo l'annuncio.
Portare l'IVA al 4 % è consentito solo dopo una decisione dell'Ecofin (il consiglio dei Ministri delle Finanze EU) che allarga la lista dei prodotti che possono godere di un 'IVA ridotta nell'ambito dell'annesso H alla Direttiva sull'IVA. Italia, Francia, Portogallo e Spagna sono tra i Paesi favorevoli alla revisione, mentre gli Stati scandinavi e in parte UK E Germania sono contrari.
La decisione deve essere assunta all'unanimità

Massimo
31-03-2005, 10:42
...
per fare pressione sul Governo per far
si che porti l'IVA al 4% come hanno gia'
fatto in Spagna.



'tento Alex, in Spagna non lo hanno fatto, ci hanno provato... l'ECOFIN, non vuole (per ora e per fortuna). Fà molto programma elettorale definire un pezzo di plastica "cultura" e dire "abbassiamo l'iva".
Bisognerebbe farlo per gli editori che sono i veri promotori di quella cultura e non con i produttori ( o riproduttori che dir si voglia) che fanno solo industria. Che gestiscano meglio repertori e magazzini così produrranno meglio e otterranno margini migliori. E che abbassino i prezzi, accidenti! :mad:

Massimo
31-03-2005, 14:45
io poi Alex, francamente, non capisco una cosa.
Perchè tutti si agitano e dicono "Abbassare l'iva AL 4%", sapendo bene che la cosa riguarda l'ecofin, quando invece, se si fosse meno ipocriti, basterebbe cambiare una sola parola e dire:
"Abbassare l'iva DEL 4%" (e magari anche del 5) .... Questa si che è una decisione che potrebbe prendere il Governo che però decise per l'aliquota unica.

Mi sapresti rispondere? in non ci arrivo proprio...

Sul fatto del repertorio online, caro Mazza, ad 1 euro / 1 euro e mezzo lei me la chiama "bazza" (dallo slang bolognese di "cosa vantaggiosa". Tu si che hai delle gran bazze, tu si che sei uno che ne sai a pacchi) ... per favore.
Il CD non dovebbe costare più di 10/12€, il file 50 cent è pure troppo.
La qualità della proposta è così bassa che si fa fatica a determinare un "equo compenso" per i produttori.

Alex Mallozzi
31-03-2005, 15:29
Per quanto riguarda l'IVA la storia della Spagna è una bufala che ancora gira in rete ma fu smentita dal Govero Zapatero il giorno dopo l'annuncio.
Portare l'IVA al 4 % è consentito solo dopo una decisione dell'Ecofin (il consiglio dei Ministri delle Finanze EU) che allarga la lista dei prodotti che possono godere di un 'IVA ridotta nell'ambito dell'annesso H alla Direttiva sull'IVA. Italia, Francia, Portogallo e Spagna sono tra i Paesi favorevoli alla revisione, mentre gli Stati scandinavi e in parte UK E Germania sono contrari.
La decisione deve essere assunta all'unanimità[/QUOTE]


Sarà anche una bufala nel senso che è vero purtroppo la cosa dipende dall'Ecofin e quindi non l'hanno potuta applicare ma si stanno muovendo verso questa direzione con una discreta forza che mi sembra di non vedere in Italia...

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=170640
http://hispamp3.com/noticias/noticia.php?noticia=20050309082037
http://www.musicstgn.com/modules.php?name=News&file=article&sid=90

http://www.ifpi.org/site-content/library/vat-brochure-gb.pdf

Ma alla fine qual'è il motivo di contrarietà di UK e Germania?
Il loro PIL si basa ancora cosi tanto sull'Industria Musicale?
Pensano che abbassando l'IVA perderebbero solo i soldi incassati con la tassazione senza ottenere di rimettere in moto il mercato?
Oppure c'e' un'altra ragione.
Non è che neanche l'industria discografica ora crede più nel cd e rimangono solo pochi nostalgici e collezionisti come me che comperano ancora i cd per il gusto dell'originale, del packaging e per sostenere artisti che a mio avviso meritano i miei soldi?

Saluti
Alex

Enzo Mazza
01-04-2005, 13:24
ci sono motivi diversi. Non è ovviamente solo l'industria discografica a chiedere la revisione dell'IVA ma moltissimi altri e tutti con motivi ampiamente giustificati. UK, ad esempio sostiene l'IVA ridotta per il settore dell'abbiglianento per bambini, gli olandesi per il commercio di fiori, ecc.
L'Italia ha già ottenuto un'IVA ridotta temporanea al 10 % per le ristrutturazioni. Come vede non è così semplice e l'industria sta sempre spingendo come ha potuto intuire anche dalla brochure di ifpi che ha citato come link.
L'Italia ha già approvato diversi ordini del giorno in Parlamento e ha votato a favore nell'ultima riunione dell'Ecofin dove l'argomento fu affrontato. Più di così...Ora si tratta di ottenere che il tema torni all'oDG dell'Ecofin, che già è un passo non facile, visto anche l'intercorso allargamento avvenuto con l'ingresso di nuovi Stati membri.

Massimo
02-04-2005, 08:58
Ripeto la domanda, perchè invece di chiedere "abbassiamola al 4%" non si dice "abbassiamola DEL 4%"?
Perchè l'Italia adotta l'aliquota unica invece di diversificare?

Così in Europa:
Germania: CD al 16%, libri, quotidiani e periodici 7%
Francia: CD al 19,6, libri al 5,5, quotidiani e periodici al 2,1
UK: CD al 17,5, nessuna imposta su libri quotidiani e peiodici.

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2004/04_Aprile/30/ivacd.shtml

detto questo questo vorrei l'abbasamento dell'iva sui miei occhiali e pantaloni Armani, sulle mie tod's, sul cannonau e sulla ferrari ... se non è promozione alla cultura questa :cool:

Enzo Mazza
04-04-2005, 17:49
perchè l'IVA massima e manima è diversa da Paese e Paese.
La nostra IVA al 20 % in Germania è al 16%
Un motivo in più per chiedere all'Ecofin un'armonizzazione. Con la moneta unica l'IVA non è più neutrale e due o tre cents di differenza contano anche per importazioni intracomunitarie.

Massimo
04-04-2005, 19:03
perchè l'IVA massima e manima è diversa da Paese e Paese.
La nostra IVA al 20 % in Germania è al 16%
Un motivo in più per chiedere all'Ecofin un'armonizzazione. Con la moneta unica l'IVA non è più neutrale e due o tre cents di differenza contano anche per importazioni intracomunitarie.
questo lo so bene, l'ho messo bene in evidenza mi pare e allora perchè non ottenere un risultato da subito chiedendo al governo di abbassare DEL 4% l'iva?
Vabbè che con la'ria che tira dalle urne :)

Enzo Mazza
05-04-2005, 11:19
infatti abbiamo chiesto un'IVA temporanea al 15 %, cosa tecnicamemte possibile. Per ora nessuna risposta

Fred
05-04-2006, 17:39
Premetto che ho qualche difficolta' a chiamare questa procedura vera oblazione (si potrebbe parlare piu' correttamente di oblazione sui generis), in effetti i calcoli sono quelli.


Una cosa non capisco da questa discussione:

questi 1500€ da che calcolo escono?

io sapevo che la multa doveva essere la metà del triplo del massimo e cioè:

= 2065 * 3 / 2 = 3090€ circa

perchè voi state parlando della metà della cifra?

Grazie mille per le eventuali delucidazioni
Fred

Daniele Minotti
06-04-2006, 12:19
Una cosa non capisco da questa discussione:

questi 1500€ da che calcolo escono?

io sapevo che la multa doveva essere la metà del triplo del massimo e cioè:

= 2065 * 3 / 2 = 3090€ circa

perchè voi state parlando della metà della cifra?

Grazie mille per le eventuali delucidazioni
Fred

Io avevo scritto proprio cosi'
*E, infatti, se per 50 file il codice mi permette di infliggere una sanzione corrispondente, al massimo, a tre volte quella prevista per una singola violazione e se la norma in approvazione determina la somma per l'estinzione nella metà del massimo, il calcolo non può che essere questo: 2065 x 3 / 2 = 3097,5 euro.*
Non so da dove escano i 1500 Euro (anche se, in una prima versione dell'articolo, avevo sbagliato io i calcoli e mi scuso).
Un saluto.

Fred
06-04-2006, 17:03
Io avevo scritto proprio cosi'
*E, infatti, se per 50 file il codice mi permette di infliggere una sanzione corrispondente, al massimo, a tre volte quella prevista per una singola violazione e se la norma in approvazione determina la somma per l'estinzione nella metà del massimo, il calcolo non può che essere questo: 2065 x 3 / 2 = 3097,5 euro.*
Non so da dove escano i 1500 Euro (anche se, in una prima versione dell'articolo, avevo sbagliato io i calcoli e mi scuso).
Un saluto.

La ringrazio per la puntualizzazione
Purtroppo la somma dovrà essere completata con le spese del procedimento (che non so come quantificare, dove trovare come fare una stima?) e delle spese legali.

Approfitto della sua bontà per porle un'ulteriore chiarimento:
la richiesta può essere fatta prima del dibattimento come leggo dal suo articolo su P.I., ma non avendo a disposizione il testo aggiornato della legge ma solo le successive modifiche non mi è chiaro se:

- il PM o il giudice possono rigettare la richiesta e quindi obbligare l'imputato ad affrontare il dibattimento?, dalle ultime modifiche all'articolo 171 comma 1 lett. a bis) leggo che "chiunque è ammesso a ...." quindi sarei propenso a pensare che non sia possibile nemmeno in casi considerati gravi come i recidivi per esempio.

- nel caso sia presente una parte civile, questa, anche dopo che l'imputato ha richiesto ed ottenuto l'estinzione del reato, può far valere i propri diritti in un tribunale civile? può il giudice penale chiudere definitivamente la vicenda anche dal lato civile? come poi sarà possibile il calcolo dell'entità dei presunti danni subiti dalla parte civile? mi sembra difficile fare una stima basata sul numero di persone che hanno condiviso il file, magari a distanza di anni..... non vedo nessun parametro realistico che possa essere preso come valido riferimento.

Mi aiutate a capire?

Grazie ancora
Fred

Daniele Minotti
06-04-2006, 22:30
La ringrazio per la puntualizzazione
Purtroppo la somma dovrà essere completata con le spese del procedimento (che non so come quantificare, dove trovare come fare una stima?) e delle spese legali.

Approfitto della sua bontà per porle un'ulteriore chiarimento:
la richiesta può essere fatta prima del dibattimento come leggo dal suo articolo su P.I., ma non avendo a disposizione il testo aggiornato della legge ma solo le successive modifiche non mi è chiaro se:

- il PM o il giudice possono rigettare la richiesta e quindi obbligare l'imputato ad affrontare il dibattimento?, dalle ultime modifiche all'articolo 171 comma 1 lett. a bis) leggo che "chiunque è ammesso a ...." quindi sarei propenso a pensare che non sia possibile nemmeno in casi considerati gravi come i recidivi per esempio.

- nel caso sia presente una parte civile, questa, anche dopo che l'imputato ha richiesto ed ottenuto l'estinzione del reato, può far valere i propri diritti in un tribunale civile? può il giudice penale chiudere definitivamente la vicenda anche dal lato civile? come poi sarà possibile il calcolo dell'entità dei presunti danni subiti dalla parte civile? mi sembra difficile fare una stima basata sul numero di persone che hanno condiviso il file, magari a distanza di anni..... non vedo nessun parametro realistico che possa essere preso come valido riferimento.

Mi aiutate a capire?

Grazie ancora
Fred

Per le spese, parliamo di qualcosa di imponderabile. Se c'e' una consulenza del PM come si fa a sapere, in astratto, a quanto ammontano? Di base, senza consulenza, si parla di qualche decina di Euro, ma il resto e', appunto, imponderabile.
In ordine al termine ultimo della richiesta, la legge modificata e' un po' *anomala*: prima del dibattimento o prima del decreto penale (una cosa veramente sbagliata, secondo me). Se il PM chiede ed ottiena il decreto, si e' sostanzialmente *fregati*, senza una ragione comprensibile.
Sulla possibilita' di accedere, di diritto, a questa sorta di obliazione, mi viene da dire che non dovrebbero esserci particolari problemi, considerato che non c'e' un richiamo espresso al 162-bis c.p. (oblazione discrezionale).
Sui rapporti civile/penale, questa specie di oblazione non pregiudica azioni civili.
Infine, sicuro che questo signor Fred non sia un avvocato o qualcosa del genere che, invece di studiare, preferisce scroccare pareri invece di studiare come fanno tutti i seri professionisti?
Un saluto.

Fred
07-04-2006, 08:54
Per le spese, parliamo di qualcosa di imponderabile. Se c'e' una consulenza del PM come si fa a sapere, in astratto, a quanto ammontano? Di base, senza consulenza, si parla di qualche decina di Euro, ma il resto e', appunto, imponderabile.
In ordine al termine ultimo della richiesta, la legge modificata e' un po' *anomala*: prima del dibattimento o prima del decreto penale (una cosa veramente sbagliata, secondo me). Se il PM chiede ed ottiena il decreto, si e' sostanzialmente *fregati*, senza una ragione comprensibile.
Sulla possibilita' di accedere, di diritto, a questa sorta di obliazione, mi viene da dire che non dovrebbero esserci particolari problemi, considerato che non c'e' un richiamo espresso al 162-bis c.p. (oblazione discrezionale).
Sui rapporti civile/penale, questa specie di oblazione non pregiudica azioni civili.
Infine, sicuro che questo signor Fred non sia un avvocato o qualcosa del genere che, invece di studiare, preferisce scroccare pareri invece di studiare come fanno tutti i seri professionisti?
Un saluto.

Io la ringrazio per i chiarimenti.
Da normale cittadino mi sono interessato a cosa si può andare in contro in questi casi come molti altri utilizzatori della rete.

Mi spiace poi leggere la sua ultima frase sperando che sia stata una conclusione ironica :), solo che leggendo i tanti messaggi tecnici presenti in questo forum pensavo di essere arrivato nel posto giusto per chiarire alcuni miei dubbi (che in parte rmangono) senza dover andare a cercare e parlare con avvocati che difficilmente conoscono questa materia.
Non le pare che se fossi un serio professionista avrei in mano almeno il testo completo della legge invece (come scritto nel mio precedente messaggio) invece che cercare di capire qualcosa utilizzando spezzoni trovati qua e là su internet?

Grazie ancora
Fred

Daniele Minotti
07-04-2006, 19:18
Io la ringrazio per i chiarimenti.
Da normale cittadino mi sono interessato a cosa si può andare in contro in questi casi come molti altri utilizzatori della rete.

Mi spiace poi leggere la sua ultima frase sperando che sia stata una conclusione ironica :), solo che leggendo i tanti messaggi tecnici presenti in questo forum pensavo di essere arrivato nel posto giusto per chiarire alcuni miei dubbi (che in parte rmangono) senza dover andare a cercare e parlare con avvocati che difficilmente conoscono questa materia.
Non le pare che se fossi un serio professionista avrei in mano almeno il testo completo della legge invece (come scritto nel mio precedente messaggio) invece che cercare di capire qualcosa utilizzando spezzoni trovati qua e là su internet?

Grazie ancora
Fred

Francamente, mi sembrava un'impostazione piuttosto *avanzata* per un normale cittadino.
Cosi'', se sei veramente un normale cittadino, la conclusione ironica diventa un complimento.
E' sempre una questione di prospettive.
Un saluto.

Fred
09-04-2006, 09:57
Francamente, mi sembrava un'impostazione piuttosto *avanzata* per un normale cittadino.
Cosi'', se sei veramente un normale cittadino, la conclusione ironica diventa un complimento.
E' sempre una questione di prospettive.
Un saluto.

Grazie dei complimenti allora :)
Il fatto che la formulazione della mia/e domanda è piuttosto *avanzata* è che ho avuto già a che fare con amici avvocati ai tempi dell'università e da buon ingegnere amo soppesare bene le parole, ma non ha idea di quanto tempo ho impiegato per buttar giù quei due capoversi :p

Spero che, in futuro, riesca a chiarirmi anche la seconda parte della mia domanda, le sarei molto grato perchè sinceramente mi riesce molto difficile capire come si possa *quantificare* quanto danno abbia arrecato la condivisione di un file.

Grazie ancora e
un saluto ;)

P.S.: se potesse servire a qualcuno del forum che ha avuto problemi a reperire la legge 633/41 completa e aggiornata basta che faccia un giro su www.dirittodautore.it ed è scaricabile nella sua ultima versione. Ci ho messo un po ma l'ho trovata anche io :)

Fred
10-04-2006, 14:18
Io avevo scritto proprio cosi'
*E, infatti, se per 50 file il codice mi permette di infliggere una sanzione corrispondente, al massimo, a tre volte quella prevista per una singola violazione e se la norma in approvazione determina la somma per l'estinzione nella metà del massimo, il calcolo non può che essere questo: 2065 x 3 / 2 = 3097,5 euro.*
Non so da dove escano i 1500 Euro (anche se, in una prima versione dell'articolo, avevo sbagliato io i calcoli e mi scuso).
Un saluto.

Approfitto un'ultima volta della sua bontà :) e disponibilità ;)

E' possibile che il giudice (o pm, non saprei chi decide) dia una multa per l'estinzione del reato superiore a questi 3097,5€ ? oppure si è vincolati dal codice ?
Non vorrei che qualche giudice, in qualche caso, ci possa andare pesante e fare la somma della multa per ogni opera condivisa e arrivare così a multe salate......
Lo ritiene possibile?

Grazie
Fred

Fred
20-04-2006, 09:39
Approfitto un'ultima volta della sua bontà :) e disponibilità ;)

E' possibile che il giudice (o pm, non saprei chi decide) dia una multa per l'estinzione del reato superiore a questi 3097,5€ ? oppure si è vincolati dal codice ?
Non vorrei che qualche giudice, in qualche caso, ci possa andare pesante e fare la somma della multa per ogni opera condivisa e arrivare così a multe salate......
Lo ritiene possibile?

Grazie
Fred

E' passato un po di tempo ormai senza novità in questo thread.

C'è qualcuno che può aiutarmi a risolvere questi dubbi (soprattutto l'ultimo)?
Mi rivolgo al sempre disponibile Avv.Minotti ma anche a tutti gli altri che volessero intervenire :)

Normalmente sono abituato a forum forse troppo animati anche se comprendo la maggiore autorità di questo forum dovuta anche all'attività svolta dai moderatori.

Grazie ancora
Fred

Daniele Minotti
02-05-2006, 10:33
Approfitto un'ultima volta della sua bontà :) e disponibilità ;)

E' possibile che il giudice (o pm, non saprei chi decide) dia una multa per l'estinzione del reato superiore a questi 3097,5€ ? oppure si è vincolati dal codice ?
Non vorrei che qualche giudice, in qualche caso, ci possa andare pesante e fare la somma della multa per ogni opera condivisa e arrivare così a multe salate......
Lo ritiene possibile?

Grazie
Fred

Mi scuso per il ritardo, in effetti tutti siamo sempre un po' occupati.
La mia riposta e' che il calcolo e' *matematico e secco*. Non si puo' fare di piu' o di meno.
Un saluto.

Fred
02-05-2006, 23:04
Mi scuso per il ritardo, in effetti tutti siamo sempre un po' occupati.
La mia riposta e' che il calcolo e' *matematico e secco*. Non si puo' fare di piu' o di meno.
Un saluto.

La ringrazio molto
non si preoccupi per il ritardo ;)

Fred