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View Full Version : Diritti Connessi e Copia Tecnica


Massimo
15-03-2005, 10:50
Dott. Mazza una domanda e una serie di considerazioni

Cito dal commento del provvedimento del tribunale di Sulmona:

Con il provvedimento segnalato, il Tribunale di Sulmona si è spinto oltre e, superando la rigidità del dettato normativo di cui all’art.55 L. n.633/1941, come modificato dall’art.4 del D. Lgs. n.68/2003 (per il quale sono ammesse le duplicazioni al fine della radiodiffusione differita, a condizione che le stesse dopo l’uso vengano distrutte o rese inservibili, tranne che rivestano “eccezionale valore documentario”), ha riconosciuto la liceità della registrazione su disco o su altro supporto (duplicazione) di opere protette dal diritto d’autore, in presenza di esigenze tecniche legate alla stessa diffusione radiofonica.
Invero, il Legislatore italiano, prima ancora dell’emanazione del D. Lgs. n.68/2003 (normativa di attuazione della direttiva comunitaria 2001/29/CE, pubblicata sulla G.U. del 22/6/2001), in armonia con il dettato normativo comunitario, aveva tempestivamente introdotto la sostanziale deroga al principio generale di cui all’art.171 ter lett.a) a beneficio delle emittenti radiotelevisive: l’art.7 comma II del D.P.C.M 11 luglio 2001, n.338, infatti, prevedeva espressamente l’esonero dall’apposizione del contrassegno SIAE per i supporti che le emittente radiofoniche o televisive avessero realizzato per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva.

Quindi primo punto su cui basare la mia domanda. La cosidetta copia tecnica è legittima e non si legge che per essere tale debba essere preventivamente autorizzata dal proprietario.

1. L'articolo 55 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 55 - 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto, l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.

Mi pare si possa dire che ciò costituisca una eccezione al diritto di riproduzione. Sappiamo poi da sempre che tale copia è esentata dall'apposizione del bollino.
......(continua)

Massimo
15-03-2005, 11:21
Secondo punto per la domanda, diritti connessi.
All'interno della Sentenza del Consiglio di Stato, la famosa numero 4440, si legge tra l'altro:

Acquista, invece, rilievo decisivo, ai fini della soluzione della questione, il riferimento al d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 419 sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, il cui art. 7 detta una specifica disposizione sulla società italiana autori ed editori.

L’art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 419 del 1999, nell’indicare, al comma 1, le funzioni proprie della SIAE, richiama non solo l’esercizio delle “attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio di diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la riproduzione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate” (art. 7, comma 1, lett. a), ma anche la necessità di assicurare “la migliore tutela dei diritti di cui alla lett. a) nell’ambito della società dell’informazione” (art. 7, comma 1, lett. c).

Il successivo comma 3 precisa, poi, che l’ente esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e che lo stesso “può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in ragione di convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati” (art. 7, comma 3); il comma 4 demanda l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente allo statuto, che “assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell’ente”, (art. 7, comma 4); l’art. 7, comma 6 dispone che “la SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi”; l’art. 7, comma 7, precisa, infine, che “la gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi si uniforma ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all’approvazione del Ministro vigilante”.

Tale essendo il quadro normativo nel quale si inserisce la fattispecie in esame, appare evidente che, contrariamente a quanto sostanzialmente, affermano sia la SIAE che il Ministero, quelle relative ai diritti connessi non sono funzioni secondarie e in qualche modo aggiuntive, ma funzioni istituzionali della SIAE.
A tale esito pare necessario pervenire non soltanto in relazione all’ampiezza della formula di cui all’art. 7, comma 1, lett. c, ma anche e soprattutto in considerazione dal disposto dell’art. 7, comma 6.

La norma, infatti, contrapponendo la “gestione relativa alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi” alla “gestione relativa agli ulteriori servizi” evidenzia con chiarezza che la prima è la gestione delle attività istituzionali della SIAE e che essa è comprensiva della gestione della tutela dei diritti connessi. La stessa norma, richiamando unitariamente la tutela dei diritti di autore e dei diritti connessi e prevedendo per essi una gestione unitaria, di cui va assicurata la separazione contabile rispetto alla gestione degli “ulteriori servizi”, (art. 7, comma 6), evidenzia con chiarezza che le funzioni relative ai diritti connessi non rientrano tra quelle che vengono dall’ente aggiuntivamente svolte, anche in regime di convenzione, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d. lgs. n. 419 del 1999.

Non a caso, d’altra parte, i principi della “massima trasparenza della ripartizione dei proventi” riguardano la “gestione dei servizi” attinenti alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi” (art. 7, comma 7, d. lgs. n. 419 del 1999).

In una situazione del genere, nella quale quelle relative ai “diritti connessi” sono anch’esse funzioni istituzionali dell’ente, non può essere considerato legittimo un assetto organizzativo, come quello contenuto nello statuto impugnato ed annullato dal Tribunale, che sostanzialmente esclude da ogni forma rappresentativa e partecipativa i titolari di diritti connessi.

Una affermazione del genere non si risolve, peraltro, nella negazione delle diversità esistenti fra diritto d’autore e diritti connessi, e nella astratta omologazione di titolari di diritti d’autore, editori e titolari di diritti connessi.

Appare, infatti, possibile, predisporre forme partecipative e di rappresentanza che tengano presente, sia qualitativamente che quantitativamente, le diversità esistenti (e in questo senso sembrano orientarsi anche gli interessati: pag. 32 dell’atto di costituzione in giudizio ed appello); quel che è certo, peraltro, è che senza adeguate forme partecipative e di rappresentanza l’applicazione dei principi di massima trasparenza anche nel riparto dei proventi derivanti dai diritti connessi voluto dall’art. 7, comma 7, del d. lgs. n. 419 del 1999, è destinato a rimanere meramente nominale.

Enzo Mazza
15-03-2005, 11:27
è evidente che sia legittima (sotto il profilo strettamente penale, non contrattuale), qualora però l'emittente sia ovviamente in regola per la radiodiffusione. Altrimenti è evidente che sia illecita, visto che si tratta di copia tecnica ai fini della diffusione...

Massimo
15-03-2005, 11:47
è evidente che sia legittima (sotto il profilo strettamente penale, non contrattuale), qualora però l'emittente sia ovviamente in regola per la radiodiffusione. Altrimenti è evidente che sia illecita, visto che si tratta di copia tecnica ai fini della diffusione...
non so se riuscirò a completare come vorrei, ci sono errori di comunicazione col server.
Volevo anche aggiungere al quote del Consiglio di Stato, la recentissima 1037 del Tar del Lazio che contiene le stesse precisazioni su chi deve incassare i connessi.
la domanda è sempre la stessa:
Mi pare ovvio che sarò in regola con le licenze e quanto necessario per intraprendere la mia attività.
per quale motivo dovrei aderire agli accordi della scf allora?

Enzo Mazza
15-03-2005, 12:52
aderisce per poter trasmettere il repertorio rappresentato da questa societàè di collecting. Lo abbiamo già chiarito il punto. In caso contrario può sempre andare a negoziare da ogni casa discografica.

Massimo
15-03-2005, 13:51
scusate il doppione

Massimo
15-03-2005, 16:16
La norma, infatti, contrapponendo la “gestione relativa alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi” alla “gestione relativa agli ulteriori servizi” evidenzia con chiarezza che la prima è la gestione delle attività istituzionali della SIAE e che essa è comprensiva della gestione della tutela dei diritti connessi.

Se io leggo una cosa del genere è evidente che pagata la siae io gestore altro non devo per la mia attività.
Quindi riformulo la domanda:

A quali "connessi altri" si riferiscono le convenzioni della scf-fimi?

Enzo Mazza
16-03-2005, 12:02
vabbè faccia come vuole, si ritenga soddisfatto con il pagamento alla siae, non so cosa dirle, sono cento volte che torniamo allo stesso punto.
Vada al wipo e faccia cambiare le norme mondiali sui diritti connessi.

Massimo
16-03-2005, 13:45
vabbè faccia come vuole, si ritenga soddisfatto con il pagamento alla siae, non so cosa dirle, sono cento volte che torniamo allo stesso punto.
Vada al wipo e faccia cambiare le norme mondiali sui diritti connessi.

è curiosa la sua posizione Dott. Mazza. Io faccio come voglio ma come risponde all'affermazione del Consiglio di Stato, della Cassazione, dei vari Tar che ne hanno parlato eccetera, li manda al wipo?

La mia domanda è semplice, mica tanto complicata. Se sono in regola con la siae che si adopera a raccogliere ANCHE i diritti connessi che poi consegna a lei e lei distribuisce ai suoi associati e collegati per colleting che vuole ancora da me?
Devo forse pagare due volte ? O forse mi vuol far credere che per ottemperare alle norme che regolano la mia attività svolta come cittadino italiano in Italia io debba rispondere ad un organo internazionale denonimato WIPO?
Pittoresco.
Ammettimolo, queste convenzioni sono sono una della mille legittime proposte che potete fare, chi vuole acquista, come in uno scambio commerciale. Faccia i mie complimenti al commerciale della fimi. Anche se avrebbe bisogno di un veloce ripasso di strategia di lungo termine. Del resto è così difficile oggi come oggi trovare un commerciale che veda oltre il proprio naso.

La domanda resta Dott. Mazza e capisco lei non possa rispondere:
Come esercente attività di spettacolo io sono in regola con i diritti d'autore e i diritti connessi grazie al rapporto che intercorre tra me e la siae.

Se è capace risponda motivando e magari portando altrettante verifiche (astenersi caso benetton di cui ancora non ha avuto la pazienza di raccontarci nei fatti) a questa che fino a questo momento resta una incontrovertibile realtà.
La prego solo di non offendere almeno la mia intelligenza con risposte di quel tipo. Gli altri facciano come credono.

Estratto della Sentenza del TAR del Lazio numero 1037 del 7 febbraio 2005
"
Ha rilevato, infatti, la ricorrente, che ai sensi dell’art. 180 comma 1 della L. n. 633/41, la SIAE esercita in via esclusiva l’attività di intermediazione e di tutela non soltanto dei diritti di autore, ma anche dei diritti connessi (tra i quali rientrano quelli di riproduzione fonomeccanica); lo statuto della SIAE ha sempre tenuto presente l’esistenza dei diritti connessi ed infatti l’art. 6 dello statuto nella versione approvata con D.P.R. 19/5/95 n. 223, ha previsto che “la tutela dei diritti connessi al diritto di autore è esercitata dalla società, con modalità determinate con apposite norme regolamentari”, anche se poi, di fatto, non essendo mai stati emanati i regolamenti attuativi, i titolari dei diritti connessi non sono mai stati iscritti e non hanno mai esercitato i diritti sociali.
Il riferimento ai diritti connessi è poi contemplato dall’art. 180 bis della L. n. 633/41 e soprattutto è riconosciuto dal D.Lgs. 419/99 sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali laddove all’art. 7 più volte vi si fa riferimento (cfr. comma 6 relativo alla diretta gestione dei diritti connessi).
Ritiene quindi la ricorrente che i titolari di diritti connessi vantino il diritto ad associarsi alla SIAE e ad esercitare i diritti sociali essendo altrimenti la loro posizione del tutto sprovvista di tutela (tanto più che l’adesione ai soggetti privati di collecting comportano pregiudizi di carattere economico e non attribuiscono alcuna certezza – essendo soggetti privati – sulle corrette modalità di ripartizione dei proventi )."

immagino non debba spiegarle chi sono questi soggetti :rolleyes:

Enzo Mazza
16-03-2005, 18:02
sa che mi posta sempre la stessa sentenza del TAR che nulla rileva con l'argomento in questione. Non so cosa farci.

Massimo
16-03-2005, 18:44
sa che mi posta sempre la stessa sentenza del TAR che nulla rileva con l'argomento in questione. Non so cosa farci.

Mai postata Dott Mazza è la prima volta, che succede, è in difficoltà?

Daccordo che lei ha il wipo ma risponda a tono e se lì che scritto che lei scf-fimi si può prendere la priga di bussare alla mia porta di esercente l'attività di spettacolo o di radiodiffusione, me lo renda chiaro, inequivocabilmente indiscutibile.

Toc toc, buonasera sono scf, ohhh bella discoteca complimenti e quanta gente ... andiamo in ufficio, sono qui per i diritti connessi.
Dove è scritto che questo può accadere?

"Tale essendo il quadro normativo nel quale si inserisce la fattispecie in esame, appare evidente che, contrariamente a quanto sostanzialmente, affermano sia la SIAE che il Ministero, quelle relative ai diritti connessi non sono funzioni secondarie e in qualche modo aggiuntive, ma funzioni istituzionali della SIAE.
A tale esito pare necessario pervenire non soltanto in relazione all’ampiezza della formula di cui all’art. 7, comma 1, lett. c, ma anche e soprattutto in considerazione dal disposto dell’art. 7, comma 6."

Capisco che tra sentenza francese, siti russi, negli ultimi giorni abbia ricevuto una serie di contraccolpi non indiferente ma qui parliamo a chi spetta "la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni" (licenze per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate.)

Le tengo un tavolo stasera o vogliamo chiudere come la volta scorsa con un "attendiamo le sentenze"? io attendo e intanto che lei ci "riveli" ho postato le "mie" di sentenze.

Enzo Mazza
17-03-2005, 09:26
ha ragione, è una provvedimento uguale all'altro già citato più volte su questo forum ma come le dicevo non rileva nulla perchè nulla può rilevare.
Come le ho detto faccia come vuole.

Massimo
17-03-2005, 17:41
ha ragione, è una provvedimento uguale all'altro già citato più volte su questo forum ma come le dicevo non rileva nulla perchè nulla può rilevare.
Come le ho detto faccia come vuole.

Direi proprio di no, uguali non sono, si riferiscono a 2 episodi diversi e lontani nel tempo: il Consiglio di Stato nel 2003, il TAR del Lazio a febbraio di quest'anno. Citato più volte forse anche ma quella è la prima volta che appare con interessante parte da me "grassettata".

Più che fare come credo, faccio come la procedura per il rialscio dell'autorizzazione mi impone e come la stessa richiede per il mantenimento dell'autorizzazione.
Procedura che mi dice che presentata la DIA alla SIAE, segnate le dotazioni sul borderò conteggiato il 9/10 di diritto derivante l'attività, aggiunta l'iva, calcolato il 20% di imposta intrattenimento .... pagato il relativo alla siae, consegnati i programmi musicali per la composizione del campione di ripartizione .... io, gestore, sono "pari col mondo". Tutto quello che accade dopo non è affar mio. Perchè fatto questo io sono in piena totale completa legalità e più che un tavolo con bottiglia non posso offrirle. Le consiglio un metodo classico della zona del Garda, sono insuperabili.

Enzo Mazza
18-03-2005, 12:40
bene, siamo tutti a posto con la coscienza.

Massimo
18-03-2005, 14:14
bene, siamo tutti a posto con la coscienza.

Con la Legge Dott. Mazza, con la Legge. La coscienza viene dopo, nel corretto esercizio dei propri doveri.

Massimo
01-04-2005, 18:57
Carissimo Dott. Mazza, provi a mettersi la coscienza in pace con questo ennesimo, sia pur di un anno fa, pronunciamento .... ogni tanto mi capita di "essere rivelato" da qualcosa di interessante e così posto, tanto da tenere caldo il topic...

:D buona lettura ma credo già lo conosca.

http://www.altalex.com/index.php?idstr=84&idnot=7005

Massimo
18-04-2005, 09:20
ehm ... che succede Dott. Mazza, forse che neppure questa lettura ha "rivelato"? ... Pensi che ero riuscito a capirla pure io tanto era scritta facile. :D

Enzo Mazza
25-04-2005, 17:01
è un provvedimento un po'confuso che fa riferimento (sbagliando) alla comunicazione al pubblico per la quale c'è un esclusiva alla SIAE nella gestione anche dei diritti connessi. D'altra parte non è una sentenza ma un provvedimento di un tribunale del riesame.

Massimo
25-04-2005, 18:41
"A fronte di tale ragguaglio normativo, ritiene il Tribunale che rispetto all’emittente radiofonica che trasmetta legittimamente – in base a licenza SIAE con il versamento dei dovuti compensi – riproduzioni fonografiche di opere che rientrano nella sfera di tutela demandata alla SIAE stessa, non possa farsi luogo a distinzione tra compensi dovuti per i diritti di autore e quelli per i diritti connessi in quanto i compensi comprendono entrambi; i diversi diritti che spettano agli interpreti ed esecutori sono dovuti dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria."

Sarà anche sbagliato il riferimento ma la dottrina (si dice così?) spiega che avendo regolare licenza siae per trasmettere (la dico semplice, così come vale per il locale per "eseguire") e pagando quanto richiesto, il richiesto comprende entrambi i diritti. La siae terrà i "suoi", darà i connessi ai produttori che a loro volta ripartiranno anche con interpreti ed esecutori.

Non serve la scala ne una laurea per arrivarci ... se avete stretto accordi con SILB, ASSOINTRATTENIMENTO, AERANTI/CORALLO ecc ecc beh buon pro vi faccia ma non raccontateci che sono per QUEI diritti connessi (ne raccontataci che le radio debbano pagare per le copie che utilizzano nello svolgimento della loro attività. Vedasi provvedimento GIP Sulmona per maggiori ragguagli. stop)

Enzo Mazza
26-04-2005, 15:30
ciò avviene già per coloro (titolari di diritti connessi) che hanno dato mandato alla SIAE, per il resto non si può per il seplice fatto che non sta ad un giudice decidere chi incassa e per conto di chi. E' un provvedimento sbagliato al quale sarà sicuramente posto rimedio. I diritti sono esclusivi e sta al produttore decidere a chi dare mandato per la riscossione.

Fathibur
26-04-2005, 17:03
la Siae percepisce diritti che non gli competono ?

Massimo
26-04-2005, 17:35
ciò avviene già per coloro (titolari di diritti connessi) che hanno dato mandato alla SIAE, per il resto non si può per il seplice fatto che non sta ad un giudice decidere chi incassa e per conto di chi. E' un provvedimento sbagliato al quale sarà sicuramente posto rimedio. I diritti sono esclusivi e sta al produttore decidere a chi dare mandato per la riscossione.
guardi, in parte mi trova pure daccordo.... ma solo in parte. Il giudice applica la legge e tutti sappiamo come tecnicamente tale "incasso" deve avvenire.
Mi consola che finalmente si sia deciso ad ammettere che le cose così stanno e che sta "lavorando" per cambiarle. Ora staremo a vedere.

Massimo
27-04-2005, 08:19
la Siae percepisce diritti che non gli competono ?
;) ovviamente no, faith
La siae percepisce i corrispettivi per il diritto dell'autore (l'esecuzione, nei locali) dentro il quale è compreso il suo connesso (non esisterebbe se non ci fosse il primo, ovvio).

Enzo Mazza
27-04-2005, 17:39
il "suo" connesso nel caso abbia ricevuto il mandato dalla casa discografica, altrimenti non può incassare niente.

Massimo
27-04-2005, 18:58
il "suo" connesso nel caso abbia ricevuto il mandato dalla casa discografica, altrimenti non può incassare niente.

ma andiamo Dott. Mazza, se il diritto "originario" (mi concede il termine) è l'esecuzione connesso sarà quello che scatirisce da quel diritto. ma quale mandato e mandato. Il mandato l'ho da chi detiene il diritto, che in questo caso è l'autore .... non c'è mica una gestione separata, tanto che ammette che ci sta "lavorando su" ...

Fathibur
27-04-2005, 19:02
ma se i diritti connessi possono essere incassati anche separatamente ,esercitandolo tramite altra associazione o direttamente...

quando uno chiede chessò di utilizzare del materiale c'e' scritto da qualche parte ( modulo , documento scritto ) anche solo a titolo informativo che la Siae non ha ricevuto incarico di prendere quei diritti ? ma che bisogna rivolgersi alla società X o al tizio Y per pagare questi diritti connessi ?

Non per essere in mala fede , ma se la Siae che dovrebbe essere l'organo che coordina quest'attività a livello nazionale non mi informa o mi tiene nascosto qualcosa ( mi sembra poco credibile ) io che ci posso fare ?

Oppure bisogna domandare ogni volta se il tal brano la Siae paga i diritti connessi o no ? Anche qui mi sembra poco credibile , se hanno fatto un'istituto che deve cordinare tutti e che tutti sono obbligati in qualche modo a parlarsi tramite quest'istituto non vedo perchè devo andare a parlare con i singoli...mi sembra un pò macchinoso e dire stressante .. a volerci pensare se non fosse cosi'.

Enzo Mazza
29-04-2005, 09:51
è impossibile ogni dieci thread ricominciare questa discussione sui diritti connessi.
Si leggano le norme nella legge DA e sui siti www.scfitalia.it, www.imaie.it ecc.
sobo diritti separati e autonomi

Massimo
29-04-2005, 10:20
è impossibile ogni dieci thread ricominciare questa discussione sui diritti connessi.
Si leggano le norme nella legge DA e sui siti www.scfitalia.it, www.imaie.it ecc.
sobo diritti separati e autonomi

ma non diciamo ...... il diritto connesso che si sviluppa in discoteca o nelle radio NON è affatto separato e autonomo, per favore Dott. Mazza, abbiamo sopportato sin qui ma non abusi della nostra... esperienza!

Se non si fosse l'esecuzione dell'opera NON ci sarebbe neppure il suo connesso, o meglio quel connesso che la discoteca paga perchè esercente l'attività di ESECUZIONE. MA quale separazione e autonomia d'egitto!
L'esclusiva del diritto, da par suo, sta nella RIPRODUZIONE, quella delle radio, delle tv dei locali da ballo NON c'entra un tubo. Loro fanno ESECUZIONE oppure RADIODIFFUSIONE, tutti diritti ESCLUSIVI dell'AUTORE per il quale esercizio bisogna essere autorizzati dalla SIAE che detiene in via esclusiva il rilascio e l'esercizio di TALI LICENZE.
LA legge, e non gli scritti della SCF dice che i PRODUTTORI hanno DIRITTO ad un COMPENSO ma non c'è scritto che essi hanno DIRITTO all'esercizio ....

Invece di leggere SCF si legga la legge, Dott. Mazza ma per cortesia. :mad:

Guardi che mica pendiamo dalle sue labbra, anzi semmai il contrario.

Massimo
29-04-2005, 10:25
"A fronte di tale ragguaglio normativo, ritiene il Tribunale che rispetto all’emittente radiofonica che trasmetta legittimamente – in base a licenza SIAE con il versamento dei dovuti compensi – riproduzioni fonografiche di opere che rientrano nella sfera di tutela demandata alla SIAE stessa, non possa farsi luogo a distinzione tra compensi dovuti per i diritti di autore e quelli per i diritti connessi in quanto i compensi comprendono entrambi; i diversi diritti che spettano agli interpreti ed esecutori sono dovuti dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria."


L'unico esercizio che DOVETE fare lo fate nei confronti degli ESECUTORI.
accidenti non è difficile da capire!

Massimo
09-05-2005, 11:50
http://punto-informatico.it/p.asp?i=52714

avremo finalmente qualcosa che ci "riveli"? .... ci terrà informati, ci farà il favore di espore il fatto?
E se finisse come le altre volte, ci darà finalmente la "giusta risposta"?

Massimo
09-05-2005, 14:10
Noto con piacere che sta lavorando senza sosta.

http://www.dirittodautore.it/news.asp?IDNews=2833
9 maggio 2005
FIMI sull’art. 180 lda: bisogna porre fine all’esclusiva SIAE
Canale: ATTUALITÀ
[Versione per la stampa]


FIMI ha chiesto alla Commissione Affari istituzionali al Senato che venga rimossa l’esclusiva della SIAE relativamente alla gestione del diritto d’autore prevista dall’art. 180 lda.
Secondo quanto dichiarato da FIMI la possibilità di agire in un regime concorrenziale e non monopolistico porterebbe vantaggi agli aventi diritto che potrebbero scegliere le condizioni migliori tra quelle offerte da una pluralità di operatori.
La stessa associazione ha ricordato come la Commissione europea abbia espresso dubbi sulla possibilità della permanenza della attuale situazione in Italia.

La redazione

Enzo Mazza
09-05-2005, 17:37
perfino il senatore Cossiga ha abbandonato la questione. Ora è rimasto solo lei ad occuparsene.

Massimo
10-05-2005, 18:33
beh mica vero, la siae le ha risposto, non sono l'unico.
Ora che faremo attenderemo anche queste nuove sentenze per le radio denunciate per non avere pagato i diritti connessi?
Strano reato, non c'è traccia sulla normativa.
:confused: