pasinik
20-12-2004, 16:27
http://www.sestopotere.com/index.ihtml?step=2&rifcat=110&Rid=45742
DA SESTO POTERE (WWW.SESTOPOTERE.COM)
(16/12/2004 14:00) | BOLLINI SIAE: TRIBUNALE DI CESENA PONE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' U.E. DELLA NORMATIVA NAZIONALE
(Sesto Potere) - Cesena - 16 dicembre 2004 - Nel pomeriggio del 14 dicembre 2004 il Tribunale di Cesena ha accolto una domanda di formulazione di questione pregiudiziale in Corte di Giustizia comunitaria sollevata dall'Avv. Prof. Andrea Sirotti Gaudenzi, nel corso di un processo penale il reato di cui all art. 171 ter, comma I, lett. c) della legge 633/41 (l.d.a.), che punisce la vendita di supporti di opere multimediali, musicali e cinematografiche prive del bollino SIAE. L'avvocato Sirotti Gaudenzi (difensore di un soggetto accusato di violazione della legge sul diritto d'autore) aveva sollevato la questione con riferimento alla compatibilita' della normativa nazionale in tema di contrassegni SIAE e il Trattato e alcune direttive comunitarie. L'avvocato Sirotti Gaudenzi aveva rilevato come fosse indispensabile "tale interpretazione per verificare se la previsione dell art. 171 ter, comma I, lett. c) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (l.d.a.), introdotto in virtщ dell adozione della predetta direttiva del Consiglio 19 novembre 1992 92/100/CEE sia compatibile con la ratio della stessa direttiva 92/100/CEE, nonchй con il Trattato della Comunitа europea". Inoltre, si chiedeva se l 'adozione di tale normativa nazionale fosse conforme con quanto disposto dalla direttiva del Consiglio 28 marzo 1983 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, cosм come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988 88/182/CEE. L'avvocato difensore ha rilevato che "l ' apposizione di un contrassegno della Societа Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) non era prevista nella direttiva comunitaria e assume il ruolo di ostacolo alla libera circolazione delle merci nel territorio comunitario, falsando notevolmente il quadro del mercato comune, dato che i produttori di videocassette, musicassette ed altri supporti presenti negli altri Paesi comunitari non sono costretti ad adempiere all obbligo dell apposizione contrassegno". Lo stesso avvocato Sirotti Gaudenzi, ha rilevato che "non si puт negare al contrassegno natura di «misura di effetto equivalente». Infatti, la legge sul diritto d'autore stabilisce che la S.I.A.E. «puт assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti». Inoltre, secondo lo stesso legale la previsione del contrassegno costituisce una norma tecnica, che -ai sensi di alcune direttive comunitarie- deve essere adottato seguendo un determinato iter (non rispettato dall'Italia). L'istanza formulata dall'avvocato Sirotti Gaudenzi e' stata presentata "al fine di garantire un applicazione effettiva della normativa comunitaria, anche in considerazione del fatto che la disciplina dei supporti audiovisivi и oggetto di direttive comunitarie". Quindi, il Tribunale di Cesena si e' rivolto alla Corte di giustizia per chiedere di precisare la questione relativa all interpretazione del diritto comunitario, al fine di poter verificare la conformitа a tale diritto della loro normativa nazionale. Infatti, risulta necessario conoscere l esatta interpretazione della Corte di Giustizia su alcune norme e principi comunitari, alla luce della quale verificare l ' eventuale contrasto delle nuove norme di diritto interno con il diritto comunitario e, quindi, eventualmente sollevare, innanzi alla Corte Costituzionale italiana, una questione di legittimitа costituzionalitа di quelle norme interne che fossero in contrasto con il diritto comunitario, come interpretato dal Supremo Giudice comunitario. Aderendo a queste impostazioni, il giudice dott. De Virgilis, conformemente all art. 234 del Trattato CE, ha formulato una domanda di pronunzia pregiudiziale avente per oggetto l'interpretazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE del 19 novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietа intellettuale, nonchй sull art. 3 del Trattato con riferimento al divieto imposto agli Stati membri di imporre «dazi doganali» e «restrizioni qualificative all entrata e all uscita delle merci» e «tutte le altre misure di effetto equivalente», nonchй sugli artt. 23- 27 del Trattato CE, al fine di verificare se l' apposizione del contrassegno S.I.A.E. debba intendersi come una misura di effetto equivalente ai sensi del sopraddetto Trattato: Inoltre, ha formulato la domanda di pronunzia pregiudiziale in modo tale che riguardi anche l' interpretazione della direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d infor-mazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, cosм come modificata dalla direttiva del Consiglio, 88/182/CEE del 22 marzo 1988, al fine di verificare se l'apposizione di un contrassegno S.I.A.E. rientri nella previsione sopra indicata. Quindi, e' stato sospeso, come per legge, il procedimento penale in corso.(Sesto Potere)
DA SESTO POTERE (WWW.SESTOPOTERE.COM)
(16/12/2004 14:00) | BOLLINI SIAE: TRIBUNALE DI CESENA PONE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' U.E. DELLA NORMATIVA NAZIONALE
(Sesto Potere) - Cesena - 16 dicembre 2004 - Nel pomeriggio del 14 dicembre 2004 il Tribunale di Cesena ha accolto una domanda di formulazione di questione pregiudiziale in Corte di Giustizia comunitaria sollevata dall'Avv. Prof. Andrea Sirotti Gaudenzi, nel corso di un processo penale il reato di cui all art. 171 ter, comma I, lett. c) della legge 633/41 (l.d.a.), che punisce la vendita di supporti di opere multimediali, musicali e cinematografiche prive del bollino SIAE. L'avvocato Sirotti Gaudenzi (difensore di un soggetto accusato di violazione della legge sul diritto d'autore) aveva sollevato la questione con riferimento alla compatibilita' della normativa nazionale in tema di contrassegni SIAE e il Trattato e alcune direttive comunitarie. L'avvocato Sirotti Gaudenzi aveva rilevato come fosse indispensabile "tale interpretazione per verificare se la previsione dell art. 171 ter, comma I, lett. c) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (l.d.a.), introdotto in virtщ dell adozione della predetta direttiva del Consiglio 19 novembre 1992 92/100/CEE sia compatibile con la ratio della stessa direttiva 92/100/CEE, nonchй con il Trattato della Comunitа europea". Inoltre, si chiedeva se l 'adozione di tale normativa nazionale fosse conforme con quanto disposto dalla direttiva del Consiglio 28 marzo 1983 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, cosм come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988 88/182/CEE. L'avvocato difensore ha rilevato che "l ' apposizione di un contrassegno della Societа Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) non era prevista nella direttiva comunitaria e assume il ruolo di ostacolo alla libera circolazione delle merci nel territorio comunitario, falsando notevolmente il quadro del mercato comune, dato che i produttori di videocassette, musicassette ed altri supporti presenti negli altri Paesi comunitari non sono costretti ad adempiere all obbligo dell apposizione contrassegno". Lo stesso avvocato Sirotti Gaudenzi, ha rilevato che "non si puт negare al contrassegno natura di «misura di effetto equivalente». Infatti, la legge sul diritto d'autore stabilisce che la S.I.A.E. «puт assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti». Inoltre, secondo lo stesso legale la previsione del contrassegno costituisce una norma tecnica, che -ai sensi di alcune direttive comunitarie- deve essere adottato seguendo un determinato iter (non rispettato dall'Italia). L'istanza formulata dall'avvocato Sirotti Gaudenzi e' stata presentata "al fine di garantire un applicazione effettiva della normativa comunitaria, anche in considerazione del fatto che la disciplina dei supporti audiovisivi и oggetto di direttive comunitarie". Quindi, il Tribunale di Cesena si e' rivolto alla Corte di giustizia per chiedere di precisare la questione relativa all interpretazione del diritto comunitario, al fine di poter verificare la conformitа a tale diritto della loro normativa nazionale. Infatti, risulta necessario conoscere l esatta interpretazione della Corte di Giustizia su alcune norme e principi comunitari, alla luce della quale verificare l ' eventuale contrasto delle nuove norme di diritto interno con il diritto comunitario e, quindi, eventualmente sollevare, innanzi alla Corte Costituzionale italiana, una questione di legittimitа costituzionalitа di quelle norme interne che fossero in contrasto con il diritto comunitario, come interpretato dal Supremo Giudice comunitario. Aderendo a queste impostazioni, il giudice dott. De Virgilis, conformemente all art. 234 del Trattato CE, ha formulato una domanda di pronunzia pregiudiziale avente per oggetto l'interpretazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE del 19 novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietа intellettuale, nonchй sull art. 3 del Trattato con riferimento al divieto imposto agli Stati membri di imporre «dazi doganali» e «restrizioni qualificative all entrata e all uscita delle merci» e «tutte le altre misure di effetto equivalente», nonchй sugli artt. 23- 27 del Trattato CE, al fine di verificare se l' apposizione del contrassegno S.I.A.E. debba intendersi come una misura di effetto equivalente ai sensi del sopraddetto Trattato: Inoltre, ha formulato la domanda di pronunzia pregiudiziale in modo tale che riguardi anche l' interpretazione della direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d infor-mazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, cosм come modificata dalla direttiva del Consiglio, 88/182/CEE del 22 marzo 1988, al fine di verificare se l'apposizione di un contrassegno S.I.A.E. rientri nella previsione sopra indicata. Quindi, e' stato sospeso, come per legge, il procedimento penale in corso.(Sesto Potere)