PlastikRevolution
08-11-2004, 13:18
Cito alcune frasi:
Effettivamente mi rendo conto riteniate necessaria una forma di "equo compenso" anche nel campo giuridico, dato che (come amministratore) gli illeciti amministrativi sono stati depenalizzati mi sembra opportuno (come utente) veder reso penale un illecito (?) originariamente amministrativo.
mai stato amministrativo, si legga la direttiva copyright e la trasposizione nella norma italiana
Caro dottore, la depenalizzazione del falso in bilancio e la legge Urbani appartengono alla medesima aberrante categoria degli aborti giuridici.
Gianluca Cardinale
Bene dott. Cardinale, il Governo potrebbe fare una bella figura evitando la depenalizzazione dalla Urbani, come peraltro evitando di depenalizzare i reati ambientali, i furti di opere d'arte, il falso in bilancio, ecc.
Nall maggior parte degli Stati europei il file sharing di brani musicali è sanzionato penalmente (come peraltro lo era in Italia anche prima della Urbani)
L'ultima modifica prima della urbani era quella della 448/2000:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00248l.htm
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 13.
1. L’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
1. L’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
Premetto che mi sono letto attentamente le Sue FAQs su Punto Informatico (compresa quella sul personale).
Non c'è modo di considerare il download da emule (con conseguente upload parziale) con un "fatto commesso per uso personale" infatti il solo scopo (per) è quello di avere un certo file nel proprio pc... se si potesse disattivare l'upload tutti lo disattiverebbero!!!
E' una visione distorta? In un procedimento penale la "volontarietà" non conta nulla?
Effettivamente mi rendo conto riteniate necessaria una forma di "equo compenso" anche nel campo giuridico, dato che (come amministratore) gli illeciti amministrativi sono stati depenalizzati mi sembra opportuno (come utente) veder reso penale un illecito (?) originariamente amministrativo.
mai stato amministrativo, si legga la direttiva copyright e la trasposizione nella norma italiana
Caro dottore, la depenalizzazione del falso in bilancio e la legge Urbani appartengono alla medesima aberrante categoria degli aborti giuridici.
Gianluca Cardinale
Bene dott. Cardinale, il Governo potrebbe fare una bella figura evitando la depenalizzazione dalla Urbani, come peraltro evitando di depenalizzare i reati ambientali, i furti di opere d'arte, il falso in bilancio, ecc.
Nall maggior parte degli Stati europei il file sharing di brani musicali è sanzionato penalmente (come peraltro lo era in Italia anche prima della Urbani)
L'ultima modifica prima della urbani era quella della 448/2000:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00248l.htm
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 13.
1. L’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
1. L’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
Premetto che mi sono letto attentamente le Sue FAQs su Punto Informatico (compresa quella sul personale).
Non c'è modo di considerare il download da emule (con conseguente upload parziale) con un "fatto commesso per uso personale" infatti il solo scopo (per) è quello di avere un certo file nel proprio pc... se si potesse disattivare l'upload tutti lo disattiverebbero!!!
E' una visione distorta? In un procedimento penale la "volontarietà" non conta nulla?