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View Full Version : Il penale nel copyright... da quando?


PlastikRevolution
08-11-2004, 13:18
Cito alcune frasi:

Effettivamente mi rendo conto riteniate necessaria una forma di "equo compenso" anche nel campo giuridico, dato che (come amministratore) gli illeciti amministrativi sono stati depenalizzati mi sembra opportuno (come utente) veder reso penale un illecito (?) originariamente amministrativo.
mai stato amministrativo, si legga la direttiva copyright e la trasposizione nella norma italiana



Caro dottore, la depenalizzazione del falso in bilancio e la legge Urbani appartengono alla medesima aberrante categoria degli aborti giuridici.

Gianluca Cardinale


Bene dott. Cardinale, il Governo potrebbe fare una bella figura evitando la depenalizzazione dalla Urbani, come peraltro evitando di depenalizzare i reati ambientali, i furti di opere d'arte, il falso in bilancio, ecc.
Nall maggior parte degli Stati europei il file sharing di brani musicali è sanzionato penalmente (come peraltro lo era in Italia anche prima della Urbani)

L'ultima modifica prima della urbani era quella della 448/2000:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00248l.htm

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 13.

1. L’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

1. L’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

Premetto che mi sono letto attentamente le Sue FAQs su Punto Informatico (compresa quella sul personale).

Non c'è modo di considerare il download da emule (con conseguente upload parziale) con un "fatto commesso per uso personale" infatti il solo scopo (per) è quello di avere un certo file nel proprio pc... se si potesse disattivare l'upload tutti lo disattiverebbero!!!

E' una visione distorta? In un procedimento penale la "volontarietà" non conta nulla?

UeO
09-11-2004, 08:10
Non ho parole. :eek: :eek:

Qui siamo a rivoltare le leggi come un calzino a seconda delle necessità :mad:

lupocattivo
09-11-2004, 08:48
...
Io continuo però a considerare (probabilmente erroneamente) il download da emule (con conseguente upload parziale)
....


Io invece penso che.... il conseguente upload parziale in quanto non aggiunge nulla sia da considerare alla stregua delle copie che vengono automaticamente registrate nei proxy o nella cache....

Se anche tutti i dowloaders... si astenessero il file incriminato non cesserebbe di esistere, nè sarebbe meno reperibile e tantomeno ne verrebbe alterata significativamente la disponibilità. L'upload "contestuale" serve tecnicamente a "restituire", in parte, la fetta di banda occupata dal download; una sorta di "volano" software. Ergo l'upload conseguente non influisce minimamente su quantità, qualità e disponibilità; ovvero è assolutamente ininfluente.

Ciao dal Lupo.

upupa
09-11-2004, 08:59
Cito alcune frasi:

E' tutto vero?

Prima di urbani il fileshare a scopo personale (senza lucro) era punito con il carcere?

Non mi sembra di ricordare così :confused:


http://punto-informatico.it/p.asp?i=46686
Guarda la data ;)

PlastikRevolution
10-11-2004, 16:45
http://punto-informatico.it/p.asp?i=46686
Guarda la data ;)

ah ecco...

quindi non ricordavo male :D

Bellissimo il finale:

Infine, atteso che i poteri degli accertatori di illeciti amministrativi (in buona sostanza, quelli previsti dalla l. 689/81) sono assai più contenuti e meno invasivi rispetto a quelli a disposizione dell'autorità giudiziaria penale, non penso che la denuncia penale sia una mossa corretta e di sicuro successo. A meno che non si ritenga che la magistratura non sia in grado di discernere tra fatti di rilevanza penale e illeciti amministrativi e che riponga la massima fiducia nell'interpretazione dei discografici procedendo ad intercettazioni, perquisizioni e sequestri del tutto illeciti mettendo in discussione l'impianto di legalità di un intero Paese.

UeO... si è sempre fatto così.... le leggi bisogna adattarsele :D

Come la decisione della corte suprema canadese che diceva che anche se uno tiene nella cartella di share 1gb di canzoni ed il pc acceso con edonkey connesso non commette nulla di differente rispetto ad copisteria che ha in mezzo alla stanza una fotocopiatrice e sugli scaffali tutti libri protetti da copyright...

(in quel caso era un invito a presentare prove concrete di upload...) ma deviando ancora di più la visione, se fosse legale tenere la cartella di share (una normalissima cartella del mio pc come molte altre) piena di iso dei miei cd audio originali... la responsabilità cadrebbe tutta su chi richiede al mio pc tali contenuti pur sapendo che il mio pc non è autorizzato a distribuirli... insomma guardare ma non toccare....

un po' come le cracks che fino a poco tempo fa (prima della direttiva europea del 2000 con conseguente incorporazione nella legge italiana) erano legalmente detenibili ma non potevano essere utilizzate a scopo illecito... oppure come i siti di mp3 russi che dicono di essere in regola, ma qualsiasi persona prima di usarli DEVE informarsi e si rende conto che per un cliente italiano non sono legali ed utilizzabili...

Lo stesso dovrebbe fare ogni utente del p2p... contattare l'eventuale uploader e chiedere se questi ha l'autorizzazione siae... se questi non ce l'ha allora deve abbandonare l'idea del download "da quel soggetto"...

mi rendo conto che sembra quasi un delirio... ma sono cose su cui è bello riflettere con lo scopo di trovarci un buco.... :D