View Full Version : Richiesta di delucidazioni sulla copia privata
Mr. Mojo Risin'
22-07-2004, 09:30
Gentilissimo dott. Enzo Mazza,
approfitto della Sua presenza e disponibilità su questo forum, per rivolgerLe una domanda che esula dalle polemiche in corso.
Probabilmente questo quesito era meglio indirizzato a copiaprivata@siae.it, ma una Sua risposta qui permetterebbe di essere indicizzata da google e di chiarire alcuni punti che nella rete risultano piuttosto oscuri con interpretazioni variegate.
Venendo al punto Le volevo chiedere se nei casi seguenti è possibile effettuare una copia privata (ovviamente se effettuata mediante l’utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per “copia privata” previsto dalla legge):
- dalla radio
- dalla televisione (penso a programmi come festival bar, top of the pop o cd live)
- dall'originale noleggiato
Se può motivare le Sue risposte ne sarei particolarmente felice, visto che, come dicevo, colmerebbero un vuoto di conoscenza (o meglio di idee confuse) che sono presenti in rete sull'argomento.
RingraziandoLa anticipatamente
Giovanni Badino
caro Giovanni, se intanto nn ti dispiace, in attesa della risposta di Mazza, ti do una mia riposta.
Nei 3 casi che hai indicato la risposta è no.
la copia privata, prevede alla base il possesso dell'"originale fonografico", dopo di che la tua copia privata (che nn avrà bisogno di alcun bollino) potrà essere usta esattamente come usi la il suo originale (usopersonale nelle forme indicate dalla etichetta). Ogni altro uso, va autorizzato a seconda del diritto connesso a cui ci si va a riferire.
Ciao
Massimo
Mr. Mojo Risin'
22-07-2004, 10:54
caro Giovanni, se intanto nn ti dispiace, in attesa della risposta di Mazza, ti do una mia riposta.
grazie Massimo del tuo commento, tuttavia questo non fa che confermare come l'idee in rete siano piuttosto confuse, come dimostra questo
http://www.attivissimo.net/diritti/copia_p2p/i_miei_diritti.htm
con questo non voglio dire che la tua versione non sia corretta, anzi tutt'altro, ma attendo fiducioso un parere diciamo "istituzionale" (il che ovviamente non vuol dire la verità assoluta, quella probabilmente sta al giudice indicarla, ma comunque rappresenta un parere autorevole) in modo da chiudere definitivamente un argomento che, come si vede, non viene inteso univocamente
Saluti
Giovanni
grazie Massimo del tuo commento, tuttavia questo non fa che confermare come l'idee in rete siano piuttosto confuse, come dimostra questo
http://www.attivissimo.net/diritti/copia_p2p/i_miei_diritti.htm
con questo non voglio dire che la tua versione non sia corretta, anzi tutt'altro, ma attendo fiducioso un parere diciamo "istituzionale" (il che ovviamente non vuol dire la verità assoluta, quella probabilmente sta al giudice indicarla, ma comunque rappresenta un parere autorevole) in modo da chiudere definitivamente un argomento che, come si vede, non viene inteso univocamente
Saluti
Giovanni
Ci mancherebbe Giovanni, il mio era solo un chiacchierare in attesa della risposta. Mi sono permesso di intervenire perchè l'argomento Copia Privata (usi e costumi :) ) è cosa di cui mi posso vantare conoscere molto bene.
Sono stato denunciato anni fa proprio in base all'art 171-ter. Naturalmente tutto si è risolto più che positivamente (archiviazione senza dibattimento. Non vi era reato) proprio perchè quello copie di cui mi si contestava uso, utilizzo possesso, erano copie private.
Sono tutt'oggi in contatto con molti miei colleghi che hanno avuto o stanno avendo lo stesso problema (è vero c'è molta ignoranza in merito ma nn da parte dell'utente) e devono sopportare il peso di una indagine che li vedrà al 99.99% assolutamente immacolati.
Per questo so capire bene anche le piccole sfumature di chi parla di "copiare a volte non ' reato", uso personale ecc ecc.
La copia privata è ben descritta nel famoso 71-sexies che tu conoscerai bene.
In pratica citando la "copia privata" e facendo gli esempi che hai fatto...
hai richiamato 2 cose differenti.
Hai inoltre ricordato "l'equo compenso", tassa (perchè questa è, un po' come il canone rai, Tassa sul possesso del televisore) che non autorizza a nulla.
Anche perchè. nella sostanza, nn è l'utente che paga la tassa di equo compenso, non è lui cioè che utilizza tale compenso a fini commerciali (in questo senso l'esempio canone rai nn reggerebbe).
E' un po' come andare in discoteca, non è il cliente che paga la siae ma il titolare del permesso, è lui l'utilizzatore, il cliente paga un biglietto e quindi usufruisce di un servizio.
Pagare il supporto vergine gravato di equo compenso non da diritto a nulla.
Sono tutte cose differenti tra loro.
Ps. sto leggendo Attivissimo, beh a mio parere contiene un sacco di cose inesatte
Mr. Mojo Risin'
22-07-2004, 11:51
Hai inoltre ricordato "l'equo compenso", tassa (perchè questa è, un po' come il canone rai, Tassa sul possesso del televisore) che non autorizza a nulla.
Pagare il supporto vergine gravato di equo compenso non da diritto a nulla.
Sono tutte cose differenti tra loro
sbagli, non ho detto che autorizza a qualcosa, ho solo detto che è uno dei requisiti per realizzare la copia privata, come scritto sul sito siae
spero che la differenza fra requisito sufficiente e necessario sia chiara a tutti se no mi scuso per essere stato poco chiaro prestandomi a fraintendimenti
Saluti
Giovanni
sbagli, non ho detto che autorizza a qualcosa, ho solo detto che è uno dei requisiti per realizzare la copia privata, come scritto sul sito siae
spero che la differenza fra requisito sufficiente e necessario sia chiara a tutti se no mi scuso per essere stato poco chiaro prestandomi a fraintendimenti
Saluti
Giovanni
giusto giovanni ma guarda a chi è rivolto.... ti ho riposto editando soitto il mio post, scusami
sbagli, non ho detto che autorizza a qualcosa, ho solo detto che è uno dei requisiti per realizzare la copia privata, come scritto sul sito siae
spero che la differenza fra requisito sufficiente e necessario sia chiara a tutti se no mi scuso per essere stato poco chiaro prestandomi a fraintendimenti
Saluti
Giovanni
riprovo forse nn è arrivata la mia risposta, nel caso chiedo scusa per il doppione.
Capisco ed hai ragione ma attento a quanto dice la stessa siae
Guarda chi deve pagare il compenso affinchè possa accedere alla fabbricazione di supporti destinati alla copia privata:
"
Il compenso, dovuto al momento della fabbricazione o della immissione nel territorio dello Stato degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini, è corrisposto dal fabbricante o dall’importatore alla SIAE a seguito della cessione dei supporti e degli apparecchi stessi. "
Quando io compro il supporto vergine vuole dire che il fabbricante ha pagato "l'equo compenso", quel supporto quindi possiede il requisito.
Io utente usufruisco del "servizio" ma quel supporto diventa copia privata solo se risponde a quanto detto nell'art 71-sexies. E' cioè copia autorizzata.
Se io invece prendo quel supporto munito di requisito e ci copio sopra una canzone, chessò, registrata dalla radio, non ho in mano "una copia privata" ma un supporto fonografico non autorizzato che, se resta al mio uso personale (nello stesso modo cioè io sono autorizzato ad usare un supporto originale o autorizzato), nel caso venga "contestato" viene sanzionato in base al'art 171 (insomma i 103 euro di multa, spero sia giusta la citazione all'articolo) in quanto mi sono impossessato di un diritto senza autorizzazione (il diritto di riproduzione). Se invece quel supporto viene da USATO in modo NON personale e a scopo di lucro e/o di profitto allora si passa al penale art 171-ter.
a quanto detto aggiungo poi il copia incolla dal sito siae, secondo me è chiarissimo perchè specifica e rende palese la "partecipazione" di questo soggetto terzo che è quello che corrisponde l'equo compenso (che si dopo grava sul prezzo del supporto, alla fine sempre noi paghiamo)
"
Perché è dovuto il compenso per copia privata?
Il compenso per “copia privata” è dovuto per il beneficio che il consumatore trae dalla facoltà data dalla legge di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale, fonogrammi e videogrammi, senza dover chiedere il preventivo consenso (licenza) di autori, artisti e produttori, titolari di autonomi diritti esclusivi di riproduzione.
Conseguentemente, chi effettua copie ad uso personale di registrazioni musicali ed audiovisive senza che sia stato pagato il compenso per “copia privata” effettua un’attività illecita. "
Mr. Mojo Risin'
22-07-2004, 13:30
Capisco ed hai ragione
non capisco la tua spiegazione iniziale che ritengo superflua visto che non ho mai detto (e a onor del vero neanche attivissimo) che pagare il compenso autorizzi a violare la legge, ancora una volta si confonde il necessario con il sufficiente e non vedo il perchè delle tua spiegazione visto che la differenza fra necessario e sufficiente credo sia pacifica per tutti
per quanto riguarda il resto ripropongo le domande perchè la questione che tu accontoni con tanta facilità non è così lineare nel mio modo di vedere. Ovviamente bisogna rifarsi alla 633/1941 e all'articolo 71-sexies e seguenti (come hai ben detto). Tu ritieni, probabilmente giustamente, che requisito necessario (anche qui non sufficiente) per la copia privata è il legittimo possesso dell'originale, io invece (pur senza mettere in discussione la tua visione) mi interrogo da profano sul significato del comma 4 e su quel "la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo dell'esemplare dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata"
a questo va aggiunto che solitamente nei testi di diritto e nella formulazione delle leggi "o e ovvero" sono utilizzati con valore congiuntivo piuttosto che avversativo o esplicativo.
Cercando in rete ho notato come le posizioni sono molto variegate sull'argomento, come accennavo nel primo intervento, per questo attento la risposa del dott. Mazza che quantomeno sarà (per me, per gli altri non so) un parere illuminante da aggiungere a quelli meno illuminati che circolano per la rete.
Saluti
Giovanni
Guarda Giovanni , io penso che molti dei problemi che stanno nascendo c'è li creaiamo noi stessi, tutto queston come più volte detto in attesa del intervento di Mazza.
Ciò che ho detto a titolo di parere personale è molto semplice ma molte persone hanno interesse a "incasinare" questa semplicità.
La Copia Privata è riferita a "Fonogramma" e "Videogramma" che sono due cose ben precise. Il possesso pieno e legittimo del Fonogramma o Videogramma ti da la possibilità di fare una copia privata (senza bollini o altre diavolerie).
Tutto ciò che non è questo non è "Copia Privata" e, quindi sarà "copia non autorizzata", non lo sarà neppure la copia fonografica di una canzone presa dalla radio, ad esempio, (non varrà quindi neppure nessun canone o autorizzazione alla visione, come paventa Attivissimo sul sito) registrata su cd vergine (su cui sono state assolte le pendenze di "equo compenso, che nulla c'entrano) semplicemente perchè quella canzone è primo SOLO un opera, secondo NON è un FONOGRAMMA, terzo, se è ad esempio un ascolto non è in tuo legittimo possesso. Che significa che dovrai presentare il suo originale fonografico se richiesto, come, ad esempio successo a me, quando in sede d'indagine si doveva verificare la veridicità della mia dichiarazione.
"I cd da me masterizzati sono copie personali di opere che detengo al mio possesso personale e legittimo. Tali copie servono allo svolgimento del mio lavoro, non le cedo quindi a nessuno altro se non al mio uso personale e sono state realizzate per salvaguardare l'integrità dell'opera originale".
Questa spiegazione, verificata dalla Polizia POstale, dal Pm e dal GIP ha portato a dire "sono copie private", il reato ipotizzato non esiste. Archiviazione.
Spesso si confonde poi la copia privata con l'uso personale, sono cose totalmente differenti. Sono due cose che non c'entrano tra loro.
La copia privata è ciò che abbiamo appena visto, l'uso personale è il SOLO, l'unico uso che tu puoi fare di un supporto fonografico (leggi sull'etichetta di un quasiasi disco). Non esisterà quindi un uso personale del P2p, ad esempio, perchè esso potrà solo essere NON personale (semmai esistesse come utilizzo di un diritto)
Ma potrà esistere un uso personale di un opera tratta da una operazione di P2P, (che oltretutto non esiste come diritto in quanto tale, e l'operazione che porta o tenta di portare avanti l'industria discografica è proprio quella di far ricardere il P2P all'interno dell'alveo del diritto fonografico tanto da impossessarsene e rivendicarne i diritti), se quell'opera (anche messa su supporto) resta all'uso personale (proprio ascolto, ambito famigliare ecc ecc)
Se quindi scarichi ( o lo prendi dalla radio) un brano e lo metti su CD.
L'equo compenso non sanerà nulla ne farà di quel fonogramma ottenuto un fonogramma privato.
Sarà solo un supporto su cui è stato pagato un equo compenso ma sui cui è stato registrato un opera di cui non si ha il legittimo possesso. Questa operazione ha trasformato un semplice CD vergine che possiede il requisito di legge dell'equo compenso in una supporto fonografico ( o fonogramma) che ha attivato dei nuovi diritti che prima nn c'erano, perchè non lo si aveva semplicemente "trasformato".
Sarà cioè un supporto non autorizzato a cui si è "rubato" il diritto esclusivo di riproduzione. Se poi di quel supporto fonografico si farà un uso non personale, lo si userà ad esempio, per organizzare dei Trattenimenti Danzanti, sarà un supporto non conforme su cui si sta esercitando un nuovo diritto (la diffusione meccanica) per il quale sarà necessaria una nuova autorizzazione (rilasciata dalla siae). E questo è uso personale, non uso personale.
Il tutto senza usare legalese, anche perchè nn ne sono capace.
Venendo al punto Le volevo chiedere se nei casi seguenti è possibile effettuare una copia privata (ovviamente se effettuata mediante l’utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per “copia privata” previsto dalla legge):
- dalla radio
- dalla televisione (penso a programmi come festival bar, top of the pop o cd live)
- dall'originale noleggiato
Non penso proprio.
Che differenza c'è tra scaricarsi un film da internet e registrarsi lo stesso film dalla tv?
O scaricarsi un determinato brano audio da internet e registrare lo stesso dalla radio?
Non c'è alcuna differenza! Secondo me questa è una ipocrisia bella e buona...
Spero anch'io che il Dott.Mazza si esprima sull'argomento perchè le opinioni al riguardo sono talmente contrastanti che si rischia di tenere l'ennesimo comportamento illegale senza rendersene conto.
Se, come dice Massimo, registrare un film dalla TV od una canzone dalla radio, è illegale, pur facendone esclusivamente un uso privato, sarebbe molto interessante sapere se il Dott Mazza non ritenga utile una modifica alla normativa, al fine di scongiurare il rischio che nel nostro Paese la totalità delle famiglie italiane viva nell'illegalità.
Se invece, come dicono altri, registrare una copia privata di un opera trasmessa in TV o alla radio è perfettamente legale, la prego spiegarmi il ragionamento dell'industria dei contenuti, che considera lecito programmare il videoregistratore di casa per registrare il film X trasmesso da Rai Uno il lunedì sera e parla di ladri, invocando la galera, per coloro che il martedì mattina si scaricano lo stesso film X da Internet.
E' evidente che, nel caso del film scaricato da Internet, i detentori dei diritti non hanno incassato i milioni di euro che invece le emittenti televisive hanno pagato ma è pur sempre una questione che interessa relativamente l'utilizzatore finale, il quale si riterrà responsabile solamente d'essersi dimenticato la sera prima di spingere REC sul videoregistratore.
Esistono le leggi e vanno rispettate ma esiste anche il buon senso, non sarebbe male se ogni tanto anche le leggi lo rispettassero.
Spero anch'io che il Dott.Mazza si esprima sull'argomento perchè le opinioni al riguardo sono talmente contrastanti che si rischia di tenere l'ennesimo comportamento illegale senza rendersene conto.
Se, come dice Massimo, registrare un film dalla TV od una canzone dalla radio, è illegale, pur facendone esclusivamente un uso privato, sarebbe molto interessante sapere se il Dott Mazza non ritenga utile una modifica alla normativa, al fine di scongiurare il rischio che nel nostro Paese la totalità delle famiglie italiane vivano nell'illegalità.
Upupa purtroppo le major in America stanno spingendo affinchè i broadcaster implementino nelle trasmissioni via etere una protezione che autorizzi la copia o meno. Ovviamente ciò richiede apparati che riconoscano ed utilizzino tale protezione, ma probabilmente non siamo lontanti da un futuro in cui non saremo più liberi di copiare i film che trasmettono via TV o le musiche che trasmettono via radio.
Anche la legge italiana parla chiaro: se tu sei in possesso di una copia di un film o di un cd musicale, senza detenerne l'originale, puoi finire in galera o beccarti una multa salata!!!
Non c'è distinzione se quel film o brano è stato scaricato via internet o copiato dalla tv/radio! tu lo detieni? si. Non hai la copia originale? Bene! Vai in galera! Basta leggersi l'articolo 171 per capire quanto esso sia pericoloso...
Così gira il mondo adesso purtroppo...
Spero anch'io che il Dott.Mazza si esprima sull'argomento perchè le opinioni al riguardo sono talmente contrastanti che si rischia di tenere l'ennesimo comportamento illegale senza rendersene conto.
Se, come dice Massimo, registrare un film dalla TV od una canzone dalla radio, è illegale, pur facendone esclusivamente un uso privato, sarebbe molto interessante sapere se il Dott Mazza non ritenga utile una modifica alla normativa, al fine di scongiurare il rischio che nel nostro Paese la totalità delle famiglie italiane vivano nell'illegalità.
Se invece, come dicono altri, registrare una copia privata di un opera trasmessa in TV o alla radio è perfettamente legale, la prego spiegarmi il ragionamento dell'industria dei contenuti che considera lecito programmare il videoregistratore di casa per registrare il film X trasmesso da Rai Uno il lunedì sera e parla di ladri, invocando la galera, per coloro che il martedì mattina si scaricano lo stesso film X da Internet.
E' evidente che nel caso del film scaricato da Internet i detentori dei diritti non hanno incassato i milioni di euro che invece le emittenti televisive hanno pagato ma è pur sempre una questione che interessa relativamente l'utilizzatore finale, il quale si imputerà come unica colpa quella di essersi dimenticato la sera prima di spingere REC sul videoregistratore.
Esistono le leggi e vanno rispettate ma esiste anche il buon senso, non sarebbe male se ogni tanto anche le leggi lo rispettassero.
o mamma mia upupa, :) se rileggi attentamente ciò che hai tu stessa/o scritto ti accorgerai dove sta la "confusione". Tu, come molti del resto, pensi che copia privata ed uso personale siano legati. Non è così sono cose differenti.
La copia privata è una cosa l'uso personale è un altra.
Io ho detto che se ti registri una canzone dalla radio o da internet NON fai una Copia Privata, perchè essa non risponde alle caratteristiche indicate dall'art 71-sexies che la renderebbero copia legale/autorizzata e nessun "equo compenso" la fa diventare "copia privata"
Ho detto poi che se quella copia fatta (che non è copia privata) la detieni ad uso personale (la usi cioè nello stesso modo tu usassi un originale, per il tuo ascolto, cioè; ad uso personale, quindi) il reato che si configura è ESCLUSIVAMENTE amministrativo. a mio avviso in base all'art 171 cioè da un minimo di 103 euro a 10 volte tanto per ogni copia non autorizzata.
Se invece quella copia NON privata la usi in senso NON personale e con uno scopo (lucro o profitto) allora dall'amministrativo si passa al penale, in base cioè all'art 171-ter, quello modificato dall'Urbani.
Un ultima cosa i diritti incassati dalle televisoni o dalle radioper la trasmissione sono diritti diversi da quelli incassatii o dovuti da un "operazione" di download o di upload. Così come sono diversi diritti pagati dai locali pubblici, da quelli della televisione, sono diversi da quelli del noleggio ecc ecc .. ogni diritto ha la sua precisa collocazione, è diverso dall'altro e può essere rivendicato anche separatamente dagli altri diritti.
o mamma mia upupa, :) se rileggi attentamente ciò che hai tu stessa/o scritto ti accorgerai dove sta la "confusione". Tu, come molti del resto, pensi che copia privata ed uso personale siano legati. Non è così sono cose differenti.
La copia privata è una cosa l'uso personale è un altra.
Io ho detto che se ti registri una canzone dalla radio o da internet NON fai una Copia Privata, perchè essa non risponde alle caratteristiche indicate dall'art 71-sexies che la renderebbero copia legale/autorizzata.
Ho detto poi che se quella copia fatta (che non è copia privata) la detieni ad uso personale (la usi cioè nello stesso modo tu usassi un originale, per il tuo ascolto, cioè; ad uso personale, quindi) il reato che si configura è ESCLUSIVAMENTE amministrativo. a mio avviso in base all'art 171 cioè da un minimo di 103 euro a 10 volte tanto per ogni copia non autorizzata.
Se invece quella copia NON privata la usi in senso NON personale e con uno scopo (lucro o profitto) allora dall'amministrativo si passa al penale, in base cioè all'art 171-ter, quello modificato dall'Urbani
Chiedo scusa se mi sono espresso male.
Ho capito perfettamente la differenza tra copia privata ed uso personale e
non mi interessa assolutamente iniziare una discussione su questo argomento. Internet ne è pieno e converrai con me che le opinioni sono contrastanti perchè molte persone per giustificare la legalità della registrazione dalla radio e dalla Tv, si rifanno al comma 4 citato anche in precedenza da Mr. Mojo Risin'.
A me interessa sapere il parere della Fimi.
Del resto nel loro sito si trova un commento dettagliato relativo ad ogni singolo articolo della legge sul diritto d'autore, per esempio la FIMI considera, secondo me giustamente, l'art 171 una norma residuale che sanziona penalmente alcune condotte non comprese tra quelle più gravi del 171 bis e ter.
La violazione del 171 non sarebbe quindi, come dici tu, un semplice illecito amministrativo, ma un ben più grave illecito penale punito con semplici multe perchè relativo a condotte considerate di meno pericolosità sociale.
Insomma, l'ennesimo esempio confermante che i depositari della verità assoluta, riguardo questi argomenti, debbono ancora nascere.
Resto quindi in attesa che il Dott Mazza ci illustri la posizione ufficiale della Fimi riguardo la registrazione di musica e film dalla Tv e dalla radio.
Chiedo scusa se mi sono espresso male.
Ho capito perfettamente la differenza tra copia privata ed uso personale e
non mi interessa assolutamente iniziare una discussione su questo argomento. Internet ne è pieno e converrai con me che le opinioni sono contrastanti
perchè molte persone per giustificare la legalità della registrazione dalla radio e dalla Tv, si rifanno al comma 4 citato anche in precedenza da Mr. Mojo Risin'.
A me interessa sapere il parere della Fimi.
Del resto nel loro sito si trova un commento dettagliato relativo ad ogni singolo articolo della legge sul diritto d'autore, per esempio la FIMI considera, secondo me giustamente, l'art 171 una norma residuale che sanziona penalmente alcune condotte non comprese tra quelle più gravi del 171 bis e ter.
La violazione del 171 non sarebbe quindi, come dici tu, un semplice reato amministrativo, ma un ben più grave reato penale punito con semplici multe perchè relativo a condotte considerate di meno pericolosità sociale.
Insomma, l'ennesimo esempio che i depositari della verità assoluta riguardo questi argomenti debbono ancora nascere.
Resto quindi in attesa che il Dott Mazza ci illustri la posizione ufficiale della Fimi riguardo la registrazione di musica e film dalla Tv e dalla radio.
eheheehh si Upupa, forse è così. ma se tu dici
"registrare una copia privata di un opera trasmessa in TV o alla radio è perfettamente legale," stai sbagliando perchè, quella registrata dalla Tv o dalla radio o da internte .. NON è una copia privata, è un'altra cosa.
il comma 4 della'rt 71 sexies dice:
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Ora "esemplare" non mi pare si possa invocare rispetto ad una visione. Il proprietario dei diritti (radiofiffusione, che n c'entrano con quelli fonografici o di riproduzione) è la radio o la TV e NON lo spettatore.
l'art 171 non prevede sanzioni penali ma solo pecunarie:
Art. 171.
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter (1) è punito con la multa da l. 100.000 (€ 51,65) a l. 4.000.000 (€ 2065,83) (2) chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (3):
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) (4);
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 (€ 516,46) (2) se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due (€ 1032,91) a dieci milioni di lire (€ 5164,57) (5).
(1) Le parole "e dall'art. 171-ter" sono state aggiunte dall'art. 2 L. 18 agosto 2000 n. 248.
(2) L'originaria pena pecuniaria è stata prima moltiplicata per 40 ai sensi dell'art. 3 L. 12 luglio 1961 n. 603 e successivamente moltiplicata per 5 ai sensi dell'art. 113 L. 24 novembre 1981 n. 689.
(3) Alinea così modificato dall'art. 9 D.Lgs. 29 dicembre 1992 n. 518.
(4) Lettera soppressa dall'art. 3 L. 29 luglio 1981 n. 406.
(5) Comma aggiunto dall'art. 2 L. 18 agosto 2000 n. 248.
il 171 bis e 171 ter prevedono forme penali
eheheehh si Upupa, forse è così. ma se tu dici
"registrare una copia privata di un opera trasmessa in TV o alla radio è perfettamente legale," stai sbagliando perchè, quella registrata dalla Tv o dalla radio o da internte .. NON è una copia privata, è un'altra cosa.
Lascia che sia il dott Mazza a spiegarci cos'è.
Ho letto ora le tue aggiunte.
Stai attento perchè stai confondendo l'illecito penale che prevede delle pene che incidono solo sul patrimonio (multe) con l'illecito amministrativo.
La differenza è enorme.
Lascia che sia il dott Mazza a spiegarci cos'è
certo certo ..... come detto stiamo scambiando delle opinioni in attesa di(anche se a mio favore c'è l'esperienza sul campo, come un maresciallo decorato dopo una battaglia :) )
Lascia che sia il dott Mazza a spiegarci cos'è.
Ho letto ora le tue aggiunte.
Stai attento perchè stai confondendo l'illecito penale che prevede delle pene che incidono solo sul patrimonio (multe) con l'illecito amministrativo.
La differenza è enorme.
Guarda che hai invertito le due cose :D
Illecito amministrativo = multa
Illecito penale = galera
Guarda che hai invertito le due cose :D
Illecito amministrativo = multa
Illecito penale = galera
No Frantz, non mi confondo.
Come esistono il diritto penale ed il diritto amministrativo esistono l'illecito penale e l'illecito amministrativo.
Le pene dell'illecito penale possono colpire la libertà personale (con il carcere) oppure il patrimonio (con multe o ammende) od entrambe.
Non bisogna confondere gli illeciti penali che colpiscono esclusivamente il patrimonio (ad esempio il l'art.171 citato che non prevede sanzioni detentive ma solo multe) con l'illecito amministrativo che è un'altra cosa.
Un conto è essere condannati a pagare 1000 euro di multa dopo un processo penale ed un conto è pagare lo stesso importo quando l'Autovelox ti scopre mentre superi i limiti di velocità.
Nel secondo caso fai un versamento della somma e se paghi entro tot giorni hai pure uno sconto, nel primo hai bisogno di un legale e subisci un processo penale, con le conseguenze del caso, presenti e soprattutto future.
In altre parole l'equazione soldi = amministrativo carcere =penale è profondamente sbagliata.
No Frantz, non mi confondo.
Come esistono il diritto penale ed il diritto amministrativo esistono l'illecito penale e l'illecito amministrativo.
Le pene dell'illecito penale possono colpire la libertà personale (con il carcere) oppure il patrimonio (con multe o ammende) od entrambe.
Non bisogna confondere gli illeciti penali che colpiscono esclusivamente il patrimonio (ad esempio il l'art.171 citato che non prevede sanzioni detentive ma solo multe) con l'illecito amministrativo che è un'altra cosa.
Un conto è essere condannati a pagare 1000 euro di multa dopo un processo penale ed un conto è pagare lo stesso importo quando l'Autovelox ti scopre mentre superi i limiti di velocità.
Nel secondo caso fai un versamento della somma e se paghi entro tot giorni hai pure uno sconto, nel primo hai bisogno di un legale e subisci un processo penale, con le conseguenze del caso, presenti e soprattutto future.
In altre parole l'equazione soldi = amministrativo carcere =penale è profondamente sbagliata.
Ok, grazie per il chiarimento! Però nella legge Urbani si parla comunque di carcere...
Non penso proprio.
Che differenza c'è tra scaricarsi un film da internet e registrarsi lo stesso film dalla tv?
O scaricarsi un determinato brano audio da internet e registrare lo stesso dalla radio?
Teoricamente radio e Tv hanno pagato i diritti per trasmetterlo (anche se poi in Italia molte TV private vivacchiano con le trasmissioni pirata, alcune volte prendendo le registrazioni proprio dai DivX che circolano nel p2p, senza che nessuno dica nulla) .
Xoth
sono andato a controllare, visto che era troppe volte che ripeto "...insomma quello dei 103 euro di multa" e "vado a memoria"... insomma era doveroso da parte mia fare chiarezza.
Eccolo: "OGGETTO: Verbale di sequestro amministrativo (art 13 lg.689/81) a carico di: .... identificato..... ... ritenuto responsabile della violazione amministrativa di cui all'art 16 comma 1 della Legge 248/2000 (la legge sul diritto d'autore, n.d.a.).
a ciò è seguito ( ovenuto subito prima, nn ricordo):
"Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa"
... contravvettore.....
obbligato in solido.....
La segiuente violazione:
art 16/1° Legge 248/2000.....
Modalità di pagamento o estinzione:
ec ecce
....
Ora al di la della perfetta spiegazione resa, Upupa non vedo alcuna violazione penale qui, ne in senso carcerario ne in senso patrimoniale.
A me pare tutta roba a carattere amministrativo, almeno in questo caso.
Ps: quelle riportate erano parti del verbale a me contestato in data 5/2001
Teoricamente radio e Tv hanno pagato i diritti per trasmetterlo (anche se poi in Italia molte TV private vivacchiano con le trasmissioni pirata, alcune volte prendendo le registrazioni proprio dai DivX che circolano nel p2p, senza che nessuno dica nulla) .
Xoth
ok, ma tu non hai pagato i diritti per detenerne una copia :)
sono andato a controllare, visto che era troppe volte che ripeto "...insomma quello dei 103 euro di multa" e "vado a memoria"... insomma era doveroso da parte mia fare chiarezza.
Eccolo: "OGGETTO: Verbale di sequestro amministrativo (art 13 lg.689/81) a carico di: .... identificato..... ... ritenuto responsabile della violazione amministrativa di cui all'art 16 comma 1 della Legge 248/2000 (la legge sul diritto d'autore, n.d.a.).
a ciò è seguito ( ovenuto subito prima, nn ricordo):
"Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa"
... contravvettore.....
obbligato in solido.....
La segiuente violazione:
art 16/1° Legge 248/2000.....
Modalità di pagamento o estinzione:
ec ecce
....
Ora al di la della perfetta spiegazione resa, Upupa non vedo alcuna violazione penale qui, ne in senso carcerario ne in senso patrimoniale.
A me pare tutta roba a carattere amministrativo, almeno in questo caso.
Ps: quelle riportate erano parti del verbale a me contestato in data 5/2001
L'articolo che ti hanno contestato recitava :
"Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria .....
si tratta di un illecito amministrativo
L'art 171, di cui discutevamo, recita :
"Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma....."
si tratta evidentemente di un illecito penale
L'articolo che ti hanno contestato recitava :
"Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria .....
si tratta di un illecito amministrativo
L'art 171, di cui discutevamo, recita :
"Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma....."
si tratta evidentemente di un illecito penale
infatti upupa ti ho chiesto e ti chiedo scusa per aver citato il 171 impropriamente lo citavo per la sua previsone nn carceraria (se nn nel caso in grassetto ) ma sono andato sui ricordi.
Quei verbali erano stati da me accantonati, nella memoria, anche perchè erano stati "trasformati" in penale in base al 171-ter. Per cui mi tengo sempre qui pronta la mia copia d'archiviazione e l'ordine di dissequestro del GIP.
Diciamo che dalla copia privata siamo un po' usciti dal tema ma sempre per dissertare sul significato delle parole.
Tornando a noi, la mia vicenda è proprio legata alla "copia privata" ecco perchè sono anch'io in fremente attesa di sentire il parere di Mazza.
ok, ma tu non hai pagato i diritti per detenerne una copia :)
Non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che nel 92 (o giu' di li') istituirono un sovraprezzo sui supporti e sui videoregistratori (che tra l'altro credo sia stato di ispirazione per il piu' recente "equo compenso") proprio per coprire i diritti delle opere registrate da TV e radio.
Xoth
no nn c'entra nulla xoth... è una delle riposte che stiamo aspettando da Mazza cmq.
Non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che nel 92 (o giu' di li') istituirono un sovraprezzo sui supporti e sui videoregistratori (che tra l'altro credo sia stato di ispirazione per il piu' recente "equo compenso") proprio per coprire i diritti delle opere registrate da TV e radio.
Xoth
A me non risulta nulla...
Enzo Mazza
26-07-2004, 11:08
mi sembra che non ci sia molto da aggiungere agli interventi già fatti da Massimo. Le norme sono chiare in proposito e la copia privata è soltanto quella che riguarda la riproduzione da supporto per uso personale, non la registrazione da TV, radio, ecc.
Mr. Mojo Risin'
26-07-2004, 11:25
mi sembra che non ci sia molto da aggiungere agli interventi già fatti da Massimo. Le norme sono chiare in proposito e la copia privata è soltanto quella che riguarda la riproduzione da supporto per uso personale, non la registrazione da TV, radio, ecc.
RingraziandoLa per la Sua risposta, La invito a considerare l'assurdità di tutto ciò, credo che in nessuna casa italiana non ci sia almeno una videocassetta registrata dalla TV (tutti ladri usando la terminologia a Lei cara). Spero per Lei che ai suoi figli non capiti mai di registrarsi un cartone animato altrimenti anche Lei entrerà, a pieno titolo, nel mondo dei ladri.
La ringrazio ancora per la Sua dettagliata risposta
Cordiali Saluti
Giovanni
Enzo Mazza
26-07-2004, 14:23
RingraziandoLa per la Sua risposta, La invito a considerare l'assurdità di tutto ciò, credo che in nessuna casa italiana non ci sia almeno una videocassetta registrata dalla TV (tutti ladri usando la terminologia a Lei cara). Spero per Lei che ai suoi figli non capiti mai di registrarsi un cartone animato altrimenti anche Lei entrerà, a pieno titolo, nel mondo dei ladri.
La ringrazio ancora per la Sua dettagliata risposta
Cordiali Saluti
Giovanni
La risposta non è stata dettagliata perchè si ritiene che colui che la ponga sia in buona fede, visto che non lo è allora le fornisco una serie di utili dettagli che escludono che tale comportamento abbia valenza penale o amministrativa.
Cominciamo con le basi
Art. 1
1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne
sia il modo o la forma di espressione.
Art. 12
1. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
2. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o
derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
Art. 13
Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a
mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro
procedimento di riproduzione.
Art. 16
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego
di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri
mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché
le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende altresì la messa
a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi
gli atti di messa a disposizione del pubblico.
Vediamo poi come funziona il rapporto con gli enti radiotelevisivi
15
SEZIONE IV
Opere radiodiffuse
Art. 51
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo stato, che lo esercita
direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con
qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.
Art. 52
1. L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere
dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti
indicati nel presente articolo e nei seguenti.
2. I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le
prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.
3. E' necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni
stagionali delle opere non nuove.
4. Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo
pubblico.
Art. 53
1. Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente
indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i
concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.
2. Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi
pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Art. 54
1. L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, è di esclusiva
spettanza degli organi dello stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti
dall'art. 2, capoverso della legge 14 giugno 1928-vi, n. 1352, e dell'art.2 del r. Decreto-legge 3 febbraio
1936-XIV, n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.
2. Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.
Art. 55
1. Senza pregiudizio dei diritti dell’autore sulla radiodiffusione della sua opera, l’ente esercente é
autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto, l’opera stessa, al fine della sua radiodiffusione
differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l’uso, distrutta o resa
inservibile.
Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”
Testo consolidato in vigore alla data del 29 aprile 2003
2. E’ consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un
eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o
commerciali salva, per quest’ultima, l’autorizzazione dell’autore dell’opera e dei titolari di diritti
connessi.
Art. 56
1. L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente
esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di
disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.
2. La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di
conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.
Art. 57
1. Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
2. Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o
ripetute.
Vediamo poi come funzione la riproduzione per uso personale
SEZIONE II
Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies
1. E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da
una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente
o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi
finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso
personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis,
79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione
del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
quando l’opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater ovvero quando l’accesso è
consentito sulla base di accordi contrattuali.
Dove è stata prevista un'eccezione ? Solo qui
Art. 71-quater
E’ consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di
prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo
compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui
all’art.190.
Tra l'altro non solo tali trasmissioni sono protette nell'ambito della tutela assegnata agli autori e ai produttori ma anche per le stesse emittenti che godono di separata tutela
Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva
Art. 79
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi,
dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli
artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l’attività di emissione radiofonica o
televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al
distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di
radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o
forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione
al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso
nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse
effettuate su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si
esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita
dal titolare in uno Stato membro.
Da qui a concludere che chi registra dalla TV o dalla radio sia soggetto a sanzione penale mi sembra che ce ne corra, visto l'Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale,
Quindi non c'è nessun ladro se è ciò che vuole sostenere, diversamente da chi immette in rete migliaia di file musicali tramite reti p2p ovvero due cose che nulla hanno in comune.
La teoria che registrare dalla TV e scambiarsi file sul p2p siano la stessa cosa è già morta e sepolta in vari consessi internazionali che hanno contribuito a legiferare in USA, Europa ed altri Stati, tant'è che è stato codificato un seperato diritto di messa a disposizione al pubblico che non ha nulla a che fare con il broadcasting
Mr. Mojo Risin'
26-07-2004, 16:42
La risposta non è stata dettagliata perchè si ritiene che colui che la ponga sia in buona fede, visto che non lo è
In primis Lei non ha alcun diritto ne alcuna base per giudicare le mie motivazioni, io Le ho usato la dovuta cortesia, mi sarei aspettato il medesimo comportamento da parte Sua, evidentemente mi sono sbagliato.
allora le fornisco una serie di utili dettagli che escludono che tale comportamento abbia valenza penale o amministrativa.
La ringrazio.
Da qui a concludere che chi registra dalla TV o dalla radio sia soggetto a sanzione penale mi sembra che ce ne corra, visto l'Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale,
non ho mai detto che l'articolo di riferimento fosse il 171-ter, forse ciò è stato detto da altri utenti a cui Lei ha, forse frettolosamente, fatto riferimento. Rimane la domanda se Le sembra normale poter/dover (virtualmente of course) multare (a questo punto, dopo discussioni direi secondo il 171, ma mi corregga se sbaglio) la totalità, o quasi, della popolazione italiana. Glielo chiedo visto che Lei ha certamente più potere di me nello spingere il legislatore a modificare una legge che appare, in questo caso, quantomeno grottesca.
Quindi non c'è nessun ladro se è ciò che vuole sostenere
dipende dal valore che da alla parola, noto spesso che certi Suoi "colleghi" (non Lei, certamente) ne fanno un uso disinvolto o improprio (se il riferimento è il "De Mauro") mi sono permesso di emularli.
diversamente da chi immette in rete migliaia di file musicali tramite reti p2p ovvero due cose che nulla hanno in comune.
Non sono stato io a sostenere questa equazione, ne, come Lei potrà evincere dai miei post, era questo il mio scopo.
La teoria che registrare dalla TV e scambiarsi file sul p2p siano la stessa cosa è già morta e sepolta in vari consessi internazionali che hanno contribuito a legiferare in USA, Europa ed altri Stati, tant'è che è stato codificato un seperato diritto di messa a disposizione al pubblico che non ha nulla a che fare con il broadcasting
La ringrazio per l'informazione, ma ribadisco che l'equazione di cui sopra non è il motivo di questo post, ne vuole esserne lo sbocco.
Scusandomi se nel post precedente Le posso esser sembrato sgarbato
La ringrazio per la dissertazione puntuale (che come forse si renderà conto chiarirà molte delle confusioni presenti sull'argomento)
Cordiali saluti
Giovanni
Da qui a concludere che chi registra dalla TV o dalla radio sia soggetto a sanzione penale mi sembra che ce ne corra, visto l'Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale,
Mi scusi Dott Mazza ma sarebbe necessaria, almeno da parte dell'associazione che Lei rappresenta, un po' di chiarezza.
Perchè cita il 171-ter quando Massimo parla del 171 ?
Nell'art 171 della LDA non si parla di uso personale eppure si tratta di un reato penale, la pena del quale è una multa da 50 a 2000 euro.
Ricapitolando, Massimo diceva che registrare un film dalla televisione per guardarlo in un orario diverso da quello programmato è un reato penale (art171).
Lei ha scritto che concordava, non capisco se ora ha cambiato idea .
Io invece mi permetto di scriverLe che la legge che stabilisce una cosa del genere è un insulto alle regole di convivenza civile.
Sarebbe ora di cambiarla profondamente.
Mi scusi Dott Mazza ma sarebbe necessaria, almeno da parte dell'associazione che Lei rappresenta, un po' di chiarezza.
Perchè cita il 171-ter quando Massimo parla del 171 ?
Nell'art 171 della LDA non si parla di uso personale eppure si tratta di un reato penale, la pena del quale è una multa da 50 a 2000 euro.
Ricapitolando, Massimo diceva che registrare un film dalla televisione per guardarlo in un orario diverso da quello programmato è un reato penale (art171).
Lei ha scritto che concordava, non capisco se ora ha cambiato idea .
Io invece mi permetto di scriverLe che la legge che stabilisce una cosa del genere è un insulto alle regole di convivenza civile.
Sarebbe ora di cambiarla profondamente.
Lei dott. Mazza è persona intelligente e furba, se ha voglia di divertirsi un po' va bene , siamo persone di compagnia sappiamo che un giorno tocca a me, domani a lei.
Però risponda alla domanda
Attento upupa io, e forse anche Mazza schivando la riposta, non ho detto che registrare per guardare in orario diverso sia un reato penale; ho detto che registrare (riprodurre) un opera protetta da uno di quegli articoli citati anche dal Mazza (e che ho spesso citato pure io richiamandoli in toto e in varie occasioni dal 12 fino al 19 compreso) è un reato penale al 171 in quanto "senza averne diritto".
Se poi quella riproduzione ha un uso (guardare) personale e, in questo caso, nessuno scopo (neppure di profitto) non si ascrive al 171-ter.
Se però chissà per quale strano caso qualcuno chiede il perchè di un supporto sul quale è riprodotta un opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, allora ecco tornare all'origine. E' una riproduzione senza diritto perchè non è copia privata, perchè la riproduzione è stata da te eseguita; non hai comprato o noleggiato il supporto perchè, nel qual caso, sarebbe un acquisto o noleggio di una copia non conforme (senza bollino cioè, che gli permetterebbe di essere posta in distribuzione o commercio o noleggio evìcc ecc )sanzionata con l'ammenda e il sequestro di cui all'art 174-ter.
Dove sta la differenza?
nel caso fossi stato tu a riprodurre (registrare, masterizzare ecc ecc) saresti tu ad aver compiuto l'atto di riprodurre senza averne diritto (art 171) la contestazione è in ordine al solo atto di registrare e nn all'assistere.
Sarebbe quello il caso successivo, con un altro diritto ancora.
Se invece tu avessi acquistato o noleggiato il supporto (registrato da un altro e messo sul mercato allo scopo di vendita, regalo, noleggio ecc ecc) allora ti si sarebbe contestato il 174-ter per aver acquistato o noleggiato un supporto non conforme. A che che uso? Personale, la tua semplice visione.
Il succo è "state in guardia" perchè noi si crede di fare una cosa mentre ci può arrivare la .. mazza..ta perchè non sapevamo di averne fatta un altra.
Altro edit:
Insomma upupa, mojo e tutti, che vi importa sapere se è legale o no registrare dalla TV o dalla radio un opera dell'ingegno protetta per guardarsela o goderla in differita, quando l'oggetto della discussione non è la trasmissione ma l'opera?
Che vi importa saperlo, se è legale diventa illegale dal momento che viene coinvolta un opera protetta di cui non possedete i diritti.
Dott. Mazza le propongo un veloce e semplice FAQ, perchè di questo abbiamo bisogno, di semplicità.
Ci sta, se la sente di mettere la sua "firma" ad una cosa del genere?
Tipologia le FAQ:
D: E' legale registrare/riprodurre dalla Tv, dalla Radio, da internet o da qualsiasi altro mezzo di comunicazione?
R: Si è legale, nessuna legge lo vieta.
D:: E' legale registrare/riprodurre dalla Tv, dalla Radio, da internet o da qualsiasi altro mezzo di comunicazione opere dell'ingegno protette dalla Legge sul Diritto d'Autore?
R: No, non è legale, perchè l'atto di "registrare/riprodurre" chiama in causa l'utilizzo di diritti legati all'opera protetta dalla Legge sul Diritto d'Autore.
E' legale se si è autorizzati all'uso/utilizzo di quei Diritti.
e via così....
che ne dice?
Enzo Mazza
28-07-2004, 12:59
mi sembra che si continui a confondere diritti diversi, eccezioni ai diritti che sono diverse e soprattutto il fatto che un comportamento sia lecito o illecito a seconda che siano previste sanzioni penali o meno.
Che un comportamento sia illecito, ovvero violi diritti altrui, non comporta che automaticamente sia soggetto a norme penali.
mi sembra che si continui a confondere diritti diversi, eccezioni ai diritti che sono diverse e soprattutto il fatto che un comportamento sia lecito o illecito a seconda che siano previste sanzioni penali o meno.
Che un comportamento sia illecito, ovvero violi diritti altrui, non comporta che automaticamente sia soggetto a norme penali.
A dir la verità noi speravamo che Lei potesse chiarirci un pò le idee.
Registrare un programma televisivo o radiofonico coperto dai diritti d'autore è forse un illecito civile ? Oppure amministrativo ? O, come più volte sostenuto in precedenza da alcuni partecipanti, un illecito penale ?
Oppure, come vorrebbe il buon senso, è un comportamento lecito ?
Vorrei sottolineare che si parla di copia privata, ossia quando la registrazione è effettuata per uso esclusivamente personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.
In poche parole, registro dalla radio un programma musicale e me lo riascolto da solo, in casa mia.
Nel sito della Fimi c'è un esauriente spiegazione di molti articoli della LDA, purtroppo manca qualsiasi delucidazione in merito a questa questione e, purtroppo, le sue risposte contraddittorie non aiutano a risolvere il quesito.
Converrà con me che serve un pò di chiarezza perchè stiamo parlando di un comportamento tenuto dalla quasi totalità delle famiglie italiane.
La ringrazio per la gentilezza
A dir la verità noi speravamo che Lei potesse chiarirci un pò le idee.
Registrare un programma televisivo o radiofonico coperto dai diritti d'autore è forse un illecito civile ? Oppure amministrativo ? O, come più volte sostenuto in precedenza da alcuni partecipanti, un illecito penale ?
Credo che sia equivalente allo scaricare un brano/film da internet. Tu possiedi una copia di quel brano/film che è *PROTETTO* da copyright, e quindi hai commesso un'illecito!
Oppure, come vorrebbe il buon senso, è un comportamento lecito ?
Vorrei sottolineare che si parla di copia privata, ossia quando la registrazione è effettuata per uso esclusivamente personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.
In poche parole, registro dalla radio un programma musicale e me lo riascolto da solo, in casa mia.
Purtroppo il buon senso è una cosa e le leggi sono un'altra cosa! Ovvio che nessuno ti verrà a perseguire per una copia di un film trasmesso sulla tv, però è preoccupante pensare che ciò è considerato fuori-legge e che in America stanno già implementando dei sistemi che impediscano agli utenti di copiarsi i film via trasmessi via tv!
Come dicevo prima, manca il buon senso...o meglio, il buon senso è dettato dai soldi.
Mr. Mojo Risin'
29-07-2004, 09:53
mi sembra che si continui a confondere diritti diversi, eccezioni ai diritti che sono diverse e soprattutto il fatto che un comportamento sia lecito o illecito a seconda che siano previste sanzioni penali o meno.
Che un comportamento sia illecito, ovvero violi diritti altrui, non comporta che automaticamente sia soggetto a norme penali.
Gentilissimo Dott. Mazza,
io capisco che a volte è meglio dire e non dire e spesso conviene lasciare nel vago. Certo la nostra ignoranza in materia non La aiuta; tuttavia basterebbe una chiara risposta al mio ultimo post per completare e direi chiudere esaustivamente, grazie al Suo intervento, questo tread.
Dunque tirando le somme, abbiamo detto (mi corregga se sbaglio) che registrare dalla tv/radio opere coperte da diritto di autore è illegale.
Ora, senza girarci troppo intorno (visto che i balletti possono essere carini, ma alla lunga stancano), Le stiamo chiedendo se e come sono sanzionate tali comportamenti e in base a quale articolo. Tutto qui, capisco che a Lei queste cose appaiano chiare soltanto alla lettura delle legge, ma Le chiedo gentilmente di abbassarsi momentaneamente al livello dell'interlocutore e parlare, come dire, papale papale: con una cosa del tipo è punito ai sensi dell'art 171 (piuttosto che un altro) con l'ammenda da a etc etc.
Con un post di due righe di questo genere risolverebbe molti dubbi
RingraziandoLa
Cordiali saluti
Giovanni
Enzo Mazza
29-07-2004, 13:10
per radio e TV (che come abbiamo detto comportano tutele diverse per gli autori rispetto all'online) si può escludere la punibilità penale per la registrazione anche ai sensi dell'art. 171
Secondo il mio parere neanche l'art.174 ter si applica alla fattispecie (a questo scopo potrebbero essere anche utili gli atti parlamentari che sono alla base della legge 248/2000)
Potrebbe quindi prefigurarsi un eventuale illecito a carattere civile però va detto che non risultano vi siano precedenti ne penali ne civili in merito a fattispecie riguardanti "privati" che si sono registrati programmi protetti da copyright.
Diversa è invece, come abbiamo già detto, la questione legata al diritto di messa a disposizione del pubblico, che non è assimilabile all'attività di broadcasting (quindi internet NON è come la radio o la TV).
In tale caso sussiste, visto che sia il download sia l'upload incarnano in ogni caso un'attività di riproduzione, l'applicabilità sia dell'art.171, sia del 174 ter, e, per le fattispecie più gravi il 171ter (se si tratta di programmi per elaboratore, oggetto della riproduzione il 171 bis)
In questi casi esistono invece già diversi precedenti.
per radio e TV (che come abbiamo detto comportano tutele diverse per gli autori rispetto all'online) si può escludere la punibilità penale per la registrazione anche ai sensi dell'art. 171
Secondo il mio parere neanche l'art.174 ter si applica alla fattispecie (a questo scopo potrebbero essere anche utili gli atti parlamentari che sono alla base della legge 248/2000)
Potrebbe quindi prefigurarsi un eventuale illecito a carattere civile però va detto che non risultano vi siano precedenti ne penali ne civili in merito a fattispecie riguardanti "privati" che si sono registrati programmi protetti da copyright.
Ecco è questa l'assurdità. La possibilità che si possano punire queste persone perchè la legge PREVEDE ciò! Ne conviene che è assurdo??
Ok, non ci sono precedenti, ma chi mi dice che un giorno un precedente ci sarà???
Diversa è invece, come abbiamo già detto, la questione legata al diritto di messa a disposizione del pubblico, che non è assimilabile all'attività di broadcasting (quindi internet NON è come la radio o la TV).
In tale caso sussiste, visto che sia il download sia l'upload incarnano in ogni caso un'attività di riproduzione, l'applicabilità sia dell'art.171, sia del 174 ter, e, per le fattispecie più gravi il 171ter (se si tratta di programmi per elaboratore, oggetto della riproduzione il 171 bis)
In questi casi esistono invece già diversi precedenti.
Ovviamente spero che la legge faccia una distinzione tra chi ci guadagna (i pirati veri) e chi invece non ci guadagna nulla (i filesharers).
Se non è così allora ha ragione Cortiana a voler correggere la Legge Urbani.
per radio e TV (che come abbiamo detto comportano tutele diverse per gli autori rispetto all'online) si può escludere la punibilità penale per la registrazione anche ai sensi dell'art. 171
Secondo il mio parere neanche l'art.174 ter si applica alla fattispecie (a questo scopo potrebbero essere anche utili gli atti parlamentari che sono alla base della legge 248/2000)
Potrebbe quindi prefigurarsi un eventuale illecito a carattere civile però va detto che non risultano vi siano precedenti ne penali ne civili in merito a fattispecie riguardanti "privati" che si sono registrati programmi protetti da copyright.
Diversa è invece, come abbiamo già detto, la questione legata al diritto di messa a disposizione del pubblico, che non è assimilabile all'attività di broadcasting (quindi internet NON è come la radio o la TV).
In tale caso sussiste, visto che sia il download sia l'upload incarnano in ogni caso un'attività di riproduzione, l'applicabilità sia dell'art.171, sia del 174 ter, e, per le fattispecie più gravi il 171ter (se si tratta di programmi per elaboratore, oggetto della riproduzione il 171 bis)
In questi casi esistono invece già diversi precedenti.
certamente Dott. Mazza, la "messa a disposizione del pubblico", (mi permette di aggiungere attraverso le reti telematiche?) con l'attività di broadcasting non c'entra nulla. Lo si capisce perfettamente, è un po' come dire (nel mio campo, ad esempio) che fare "Trattenimento" e "Spettacolo" sono la stessa cosa. Non lo sono, tanto che esistono due licenze diverse a cui si accede in modo diverso.
Ora provo a girare ancora un po' la questione ed arrivare ad un'altra conclusione:
Bene lei ci dice che, a suo parere, fare una copia di un opera (eccetera, troppo lungo ma ci siamo capiti) non è un illecito penale, non è amministrativo, non esclude possa essere un illecito civile. Bene, credo di poter dire faccia piacere (sarebbe carino, non fosse neppure civile; fosse cioeè, assolutamente LEGALE)
Quindi, lei esclude che la copia ottenuta attraverso la diffusione televisiva dalla registrazione , ad esempio, del Signore degli Anelli sia una "copia privata"?
In pratica, il fatto di pagare l'abbonamento a Sky, da o non da diritto alla "riproduzione" di una copia privata del film trasmesso?
Grazie
Enzo Mazza
29-07-2004, 14:37
secondo le norme non lo è, ma è abbastanza logico altrimenti perchè vi sarebbero ulteriori forme di sfruttamento, successive al passaggio in pay tv per esempio, come il DVD ecc.
Non a caso le televisioni tipo SKY si definiscono "pay per view" non "pay per recording" ;)
secondo le norme non lo è, ma è abbastanza logico altrimenti perchè vi sarebbero ulteriori forme di sfruttamento, successive al passaggio in pay tv per esempio, come il DVD ecc.
Non a caso le televisioni tipo SKY si definiscono "pay per view" non "pay per recording" ;)
Dott Mazza....
credo che Lei sappia benissimo che Sky non è "solamente" una televisione Pay per View ma "anche" una televisione Pay per View e che la legge sul diritto d'autore esclude il diritto alla copia privata per le opere trasmesse in pay per view
Cito Art. 71-sexies comma 3 :
La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
Non si parlava di Pay per View e forse, data la confusione, non era il caso di aggiungere altra carne al fuoco...
Approfitto per complimentarmi con il legislatore : una settimana di tempo non è stata sufficiente per chiarire se registrare una canzone dalla radio per riascoltarla in camera prima d'addormentarsi sia illecito oppure no.
Neppure l'intervento di un'associazione che rappresenta un centinaio d'imprese italiane produttrici di musica, gente che dorme con la legge del diritto d'autore sotto il cuscino, è riuscito a svelare il "dubbio amletico della videocassetta"....
Se non si trattasse di film e canzonette ci sarebbe veramente da piangere...
Se mi permette, dott Mazza, Lei ha perso una grande occasione.
Un tempo si diceva "il cliente ha sempre ragione", a me sembra che in casa FIMI si ragioni con il motto " il cliente è un potenziale ladrone", che, converrà, è molto diverso.....
Quale occasione migliore le ricapiterà per schierarsi dalla parte dei consumatori ?
In fondo si sta parlando di un comportamento che non provoca alcun danno all'autore, il quale percepisce dalla SIAE sia il compenso versato dall'emittente, sia il compenso versato dal consumatore per copia privata.
Pensi che bella figura avrebbe fatto dicendo : "Volete registrarvi una canzone dalla radio? Diavolo!!! Se la riascoltate da soli in casa vostra non sarà certo la FIMI ad opporsi. In fondo è grazie a voi che noi esistiamo"
Invece quelle risposte evasive lasciano un pò l'amaro in bocca :
"è reato"
"no, non lo è"
"si, è un illecito"
"no, non lo è"
"state attenti...."
"occhio...."
"leggete qui..."
"pay per view..."
Intendiamoci dott Mazza, risposte legittime.
Come sarebbe stato bello però se la sua associazione si fosse preso cura di noi... noi appassionati... noi acquirenti... noi che spendiamo ogni anno quei 300 milioni di euro ( ma chi li ha visti mai....) che finiscono nelle tasche dei suoi associati....
Come sarebbe stato bello se ci fosse stato concesso la libertà di qualcosa.... una piccola cosa.... che so... una microregistrazione di una microcanzone da poter ascoltare in una microstanza... in una microvita.....
Lo so, è una richiesta impossibile perchè ai sensi dell'articolo.....
Io, stanotte, getterò nell'immondizia la videocassetta sulla quale ho registrato il Signore degli Anelli trasmesso da Sky, di cui sono regolarmente abbonato e domani mattina invierò la lettera di disdetta .
Se un giorno qualcuno mi chiederà spiegazioni, cosa che dubito, risponderò che mi riabbonerò solo quando mi sarà permesso, a fronte dei 480 euro d'abbonamento annuo, di videoregistrare un film per poterlo guardare quando mio comodo.
In altre parole, quando Sky si potrà definire....... una "pay per recording" ;).
Cordiali saluti
Upupa
Enzo Mazza
30-07-2004, 09:54
scusi ma lei ha chiesto delucidazioni su come interpretare la legge o no ?
Le sono state date o no ?
Forse non ha letto bene l'ultima risposta con gli articolati della legge.
Sa quante norme in Italia non sono di facile interpretazione ?
Ha mai letto di qualcuno accusato per aver registrato dalla TV ?
Ho scritto da qualche parte che FIMI è favorevole ad una norma che punisce chi si registra una cassetta dalla TV o dalla radio ? Non mi sembra, le ho solo dato una risposta tecnica.
Nella risposta c'è scritto anche che nella storia della legge sul diritto d'autore non risulta nessuna azione giudiziaria ne civile ne penale contro soggetti che si registravano musica dalla radio. Peraltro le scrivo anche che si tratta di norme che esistono da decine di anni.
Non risulta che la mia associazione o altre abbiano mai fatto dichiarazioni o spinto per ottenere enforcement su tale fronte quindi la sua polemica è inutilmente strumentale.
Forse non ha letto bene neanche ciò che è scritto in più post di questo forum. Le sembra una priorità dell'industria discografica perseguire chi si registra una cassetta dalla radio ?
scusi ma lei ha chiesto delucidazioni su come interpretare la legge o no ?
Le sono state date o no ?
Forse non ha letto bene l'ultima risposta con gli articolati della legge.
Sa quante norme in Italia non sono di facile interpretazione ?
Ha mai letto di qualcuno accusato per aver registrato dalla TV ?
Ho scritto da qualche parte che FIMI è favorevole ad una norma che punisce chi si registra una cassetta dalla TV o dalla radio ? Non mi sembra, le ho solo dato una risposta tecnica.
Nella risposta c'è scritto anche che nella storia della legge sul diritto d'autore non risulta nessuna azione giudiziaria ne civile ne penale contro soggetti che si registravano musica dalla radio. Peraltro le scrivo anche che si tratta di norme che esistono da decine di anni.
Non risulta che la mia associazione o altre abbiano mai fatto dichiarazioni o spinto per ottenere enforcement su tale fronte quindi la sua polemica è inutilmente strumentale.
Forse non ha letto bene neanche ciò che è scritto in più post di questo forum. Le sembra una priorità dell'industria discografica perseguire chi si registra una cassetta dalla radio ?
Mi permetto di riportare alcune parti delle sue risposte :
"Le norme sono chiare in proposito e la copia privata è soltanto quella che riguarda la riproduzione da supporto per uso personale, non la registrazione da TV, radio, ecc."
"Le fornisco una serie di utili dettagli che escludono che tale comportamento abbia valenza penale o amministrativa:
segue il testo degli articoli 1,12,13,16,51,52,53,54,55,56,57,71-sexies,Art. 71-quater,79.
Da qui a concludere che chi registra dalla TV o dalla radio sia soggetto a sanzione penale mi sembra che ce ne corra, visto l'Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale"
"Mi sembra che si continui a confondere diritti diversi, eccezioni ai diritti che sono diverse e soprattutto il fatto che un comportamento sia lecito o illecito a seconda che siano previste sanzioni penali o meno.
Che un comportamento sia illecito, ovvero violi diritti altrui, non comporta che automaticamente sia soggetto a norme penali"
"Per radio e TV (che come abbiamo detto comportano tutele diverse per gli autori rispetto all'online) si può escludere la punibilità penale per la registrazione anche ai sensi dell'art. 171
Secondo il mio parere neanche l'art.174 ter si applica alla fattispecie (a questo scopo potrebbero essere anche utili gli atti parlamentari che sono alla base della legge 248/2000)
Potrebbe quindi prefigurarsi un eventuale illecito a carattere civile però va detto che non risultano vi siano precedenti ne penali ne civili in merito a fattispecie riguardanti "privati" che si sono registrati programmi protetti da copyright"
A DOMANDA PRECISA :
In pratica, il fatto di pagare l'abbonamento a Sky, da o non da diritto alla "riproduzione" di una copia privata del film trasmesso?
RISPOSTA PRECISA :
"Secondo le norme non lo è, ma è abbastanza logico altrimenti perchè vi sarebbero ulteriori forme di sfruttamento, successive al passaggio in pay tv per esempio, come il DVD ecc. "
Le dico cosa ho capito io dalle sue risposte ?
Io ho capito che la FIMI considera illecito quel comportamento e che esiste il dubbio se sia ravvisabile un illecito civile oppure un illecito amministrativo.
Non capisco poi per quale motivo dovrei dormire tranquillo sapendo che in dieci anni non è stato denunciato nessuno.
E se il primo fossi io ?
Chiedo scusa se il mio sfogo Le è sembrato fuori luogo.
Vede, tutte le volte che ci si trova di fronte ad una legge ingarbugliata come l'attuale legge sul diritto d'autore, è possibile interpretarla in cento modi diversi.
Diciamo che ogni parte in causa tira un pò l'acqua al proprio mulino....
Le cito un esempio : nel suo ultimo comunicato la FIMI contesta con forza l'interpretazione del nuovo art. 171-ter, quella che preannuncia la possibiltà del carcere per migliaia di ragazzini che scaricano da Internet un file musicale.
La FIMI sostiene che la dicitura "ad uso personale" scongiura questo rischio.
Interpretazioni diverse della stessa norma di legge.
Anche sulla liceità della registrazione dalla TV o dalla radio le opinioni non sono concordi, c'è chi la considera lecita e chi no.
A me sarebbe piaciuto che la Fimi, questa volta, si fosse schierata con decisione dalla parte dei consumatori.
Una speranza... un sogno....nulla di più.
Prendo atto che non è così e che un giorno, chissà quando e chissà se, qualche titolare dei diritti, con l'appoggio della sua associazione, potrà chiederci un risarcimento danni per le nostre amate videocassette casalinghe.
Se mi permette, Dott Mazza, un bello schifo.
Nella risposta c'è scritto anche che nella storia della legge sul diritto d'autore non risulta nessuna azione giudiziaria ne civile ne penale contro soggetti che si registravano musica dalla radio. Peraltro le scrivo anche che si tratta di norme che esistono da decine di anni.
Non risulta che la mia associazione o altre abbiano mai fatto dichiarazioni o spinto per ottenere enforcement su tale fronte quindi la sua polemica è inutilmente strumentale.
Forse non ha letto bene neanche ciò che è scritto in più post di questo forum. Le sembra una priorità dell'industria discografica perseguire chi si registra una cassetta dalla radio ?
Il porblema è che una cosa è dire che registrare è legittimo ed un altro che non lo è ma tanto nessuno ti becca.
La questione è di principio, si vorrebbe che certi comportamenti fatti dalla STRAGRANDE MAGGIORANZA dei cittadini italiani siano considerati leciti, non solo tollerati.
In fondo la fortuna di questa legge è dovuta solo alla grande ignoranza che c'è in giro.
Se venisse fuori un articolo su un giornale nazionale o su una tv rai o mediaset che chiarisse per bene che NON si può registrarsi nulla, che NON si può prestare nè far ascoltare/vedere nulla agli amici, tutti i pizzi che impone la SIAE, etc etc etc (ovviamente con la dovuta visibilità, non in 10 minuti alle 3 di notte...) secondo me avreste la vita molto più difficile (voi e i politici che vi appoggiano).
Anche se il sospetto è che verrebbe fuori una trasmissione piena di ospiti danneggiati gravemente da questa gioventù pirata, con statistiche di danni di miliardi di euro dovuti alla pirateria, con la cui iva si potrebbe pagare il debito pubblico dell'Italia e di mezzo continente afriacano, etc. etc.
P.S.
tanto per chiarire il tono è ironico (o satirico se volete) ;)
scusi ma lei ha chiesto delucidazioni su come interpretare la legge o no ?
Le sono state date o no ?
Forse non ha letto bene l'ultima risposta con gli articolati della legge.
Sa quante norme in Italia non sono di facile interpretazione ?
Ha mai letto di qualcuno accusato per aver registrato dalla TV ?
Ho scritto da qualche parte che FIMI è favorevole ad una norma che punisce chi si registra una cassetta dalla TV o dalla radio ? Non mi sembra, le ho solo dato una risposta tecnica.
Nella risposta c'è scritto anche che nella storia della legge sul diritto d'autore non risulta nessuna azione giudiziaria ne civile ne penale contro soggetti che si registravano musica dalla radio. Peraltro le scrivo anche che si tratta di norme che esistono da decine di anni.
Non risulta che la mia associazione o altre abbiano mai fatto dichiarazioni o spinto per ottenere enforcement su tale fronte quindi la sua polemica è inutilmente strumentale.
Forse non ha letto bene neanche ciò che è scritto in più post di questo forum. Le sembra una priorità dell'industria discografica perseguire chi si registra una cassetta dalla radio ?
Scusi ma se un giorno, ipoteticamente, le persone invece che scaricare la musica da internet se la copieranno dalla radio (che nel frattempo avrà fatto la conversione da analogico in digitale, quindi si potrà copiare lo stream senza disturbi), voi delle major, comunque, cosa avrete ottenuto?? :o
Scusi ma se un giorno, ipoteticamente, le persone invece che scaricare la musica da internet se la copieranno dalla radio (che nel frattempo avrà fatto la conversione da analogico in digitale, quindi si potrà copiare lo stream senza disturbi), voi delle major, comunque, cosa avrete ottenuto?? :o
In pratica già potrebbe avvenire tramite satellite. Ci sono un miliardo di radio e comprese nei pacchetti e free to air ... e sono digitali.
La Legge non è perfetta, è perfettibile.
Il problema è saper trovare la giusta via che soddisfi tutti: non si può far prevalere una parte sull'altra.
Altrimenti che Stato di diritto è?
E' necessario quindi trovare la motivazione e la disponibilità a chiarire punti, promuovere idee nella salvaguardia di tutti: troppe volte ci si dimentica della gente di strada dando spazio ad interessi particolari.
vincii83
01-08-2004, 17:00
Gent.mo dott. Mazza,
leggendo il comunicato FPM sul sito della FIMI, mi è sorto un dubbio: per annullare l'attività di gente che usa Internet per diffondere materiale pedo-pornografico (intento più che lodevole, sia chiaro), la FPM (o la FIMI) intenderebbe eliminare i programmi di File Sharing?
In tal caso non si toglierebbe ad ognuno la possibilità di condividere il proprio materiale?
Colgo l'occasione per dire che, a mio avviso, sarebbe necessario definire come "pirati musicali" coloro i quali scaricano musica da Internet e/o masterizzano CD originali *per scopo di lucro*.
Attualmente mi sembra che siano sullo stesso piano due categorie di persone (quelle che scaricano musica per scopo di lucro, e quelle che scaricano musica per uso personale (esclusivamente in casa e/o macchina) ), che ritengo molto differenti tra loro.
La ringrazio cordialmente e La saluto.
Vincenzo Iofrida
Ciao a tutti, sono nuovo e ammetto di non aver letto tutte le pagine di risposte date fin'ora a questo argomento...
Approdo a questo Forum dopo una serie di ricerche in rete dovute al fatto che sarei effettivamente interessato ad avere essendo io un DJ che lavora in discoteca.
Non so se siano previsti altri interventi da parte di esperti del settore, o se per caso nelle pagine precedenti avete già risposto al mio quesito che sto per andare a porvi (se così fosse sarà sufficiente indicarmelo e cercherò io stesso nei post precedenti).
Oltre a essere un DJ, sono un fanatico del vinile che tengo tantissimo a non rovinare, inoltre come sapete le produzioni dance da disoteca non sempre escono su cd singoli come accade per produzioni più commerciali o di massa che dir si voglia. Quindi, per me la registrazione del vinile, che si rovinerebbe notevolmente in discoteca, su computer e poi su CD è di "vitale importanza"..
Mi chiedo:
1) Se in discoteca porto con me il vinile l'orginila di ogni riproduzione fatta su CD, posso suonarla? Come devo comportarmi se l'ispettore SIAE contesta qualcosa? Se esibisco di ogni CD masterizzato che suono anche il vinile originale, sono "salvo"?
2) Quando compro vinili all'estero non trovo mai il bollino SIA, questo ovviamente perchè questo organismo nn esiste all'estero. Negli altri paesi il diritto d'autore esiste si, ma è gestito in maniera molto più elastica e intelligente, ma questo è una mia pura considerazione. Ribadisco, solo mia.
Se suono i supporti acquistati all'estero senza bollino SIAE in discoteca sono ugualmente un "fuori-legge"?
3) Noi DJs ci teniamo sempre a fare una gran bella figura e ad avere in anteprima copie promozionali (tra l'altro molto costose) di dischi che usciranno successivamente.
Tali copie non hanno ne bollino SIAE e, in genere, non hanno nenache i dati degli autori, hanno addirittura il titolo scritto a penna nel centro del vinile.
Se suono in discoteca una di queste copie sono ancora una volta un fuori-legge? Eppure arrivano dalle stesse Case discografiche normalmente in relazione con la SIAE....non vengono bloccate prima che io possa acqustarle a prezzi ke oscillano tra i 20 e i 100 euro....quindi ci sono delle eccezioni al bollino? o al diritto d'autore?
Vedete, io sono un autore SIAE, regolarmente iscritto, ma la confusione + grande l'ho sempre trovata negli ispettori SIAE che normalmente sono venuti a controllarmi in disocteca (a volte ragazzi prossimi alla laurea ke lo fanno x passatempo, mi è capitato siano venuti a controllarmi in compagnia della fidanzata....) quindi è ovvio ke poi la confusione sia generale. Questo perkè l'organo SIAE va avanti negli anni ad acquistare poteri demandati dallo Stato, credo ormai a questi livelli scavalcando completamente il vero significato del diritto d'autore, poteri secondo me forniti alla SIAE da elementi che l'ultima cosa che devono fare è parlare del diritto d'utore. Soprattutto nel 2005. Sono sicuro che molti dei sostenitori del'anti-peer2peer non sanno neanche accedere a internet. Cerdo che se una persona ci tiene ad avere un disco e gli piace davvero, SE LO COMPRA! ...è questo che nn si è capito...
sapete ke molti autori esteri hanno fatto la loro fortuna grazie alla condivisione di files? Sapete come? io faccio un pezo ke nessuno vuole produrre xkè alle casi discogr nn piace. Lo metto in rete e casualmente grazie al p2p viene scaricato da 10, 100, 1000. alla fine diventa un must xkè il pubblico vede dove le case discografiche nn hanno visto....
quindi l'autore mascherato a quel punto viene "ripescato" e prodotto. ...e sapete cos'hanno fatto i 10, 100 , 1000 scaricatori? Si sono andati a comprare l'originale appena è uscito!!!! ...e sono diventati 100.000!!!!
...e sul sito della SIAE? Vogliamo parlarne? Non c'è neANCHE UN fORUM, O ALMENO IO NON L'HO VISTO....
Le FAQ sono inutili. E la risposta al quesito COPIA PRIVATA è una serie di articoli ke neanche un dottore in legge avrebbe voglia di spulciarsi. Dato che il 90% dei contribuenti SIAE sono persone che di articoli legislativi nn ci capiscono un 'H, vogliamo parlare i maniera un po' + maccheronica e chiarirci le idee una volta x tutte?
Mi piacerebbe davvero venisse a rispondermi un ispettore SIAE o un DIRIGENTE....
Ora apetto..
Grazie per l'attenzione e scusate se mi sono dilungato ma volevo dire tutto....e cercare di farmi capire!
Oltre a essere un DJ, sono un fanatico del vinile che tengo tantissimo a non rovinare, inoltre come sapete le produzioni dance da disoteca non sempre escono su cd singoli come accade per produzioni più commerciali o di massa che dir si voglia. Quindi, per me la registrazione del vinile, che si rovinerebbe notevolmente in discoteca, su computer e poi su CD è di "vitale importanza"..
[QUOTE]
Ciao, premesso che non sono un avvocato un giurista o altra figura di tanto grande rilevanza, sono come te un dj/gestore, vado a rispondere alle tue domande sulla base delle mie esperienze personali.
[QUOTE]
1) Se in discoteca porto con me il vinile l'orginila di ogni riproduzione fatta su CD, posso suonarla?
Si, certamente. Spieghiamo però che "suonarla" significa per il dj il semplice atto tecnico, la mansione di lavoro. Suonarla in legalese è l'attività di pubblica esecuzione su cui come dj non hai parte, è il titolare del permesso, l'organizzatore, il gestore che ha questa responsabilità non tu.
Come devo comportarmi se l'ispettore SIAE contesta qualcosa?
Non mi pare che la SIAE abbia funzioni di polizia non dovebbe neppure passargli per l'anticamera del cervello una domanda del genere. Puoi invitarlo a spostarsi più in là visto che "impalla" la visione della pista. :)
Diverso è se la contestazione è sollevata da un agente di polizia.
A lui devi dire null'altro che la verità:
Che è tuo che è la tua copia personale, fatta da te e per te, che possiedi a pieno titolo il legittimo originale (guarda nella sezione dedicata a FIMI cerca il topic "mp3 legalmente acquistati e masterizzati)
Se esibisco di ogni CD masterizzato che suono anche il vinile originale, sono "salvo"?
Non saresti tenuto ma aiuta.
2) Quando compro vinili all'estero non trovo mai il bollino SIAE, questo ovviamente perchè questo organismo nn esiste all'estero. Negli altri paesi il diritto d'autore esiste si, ma è gestito in maniera molto più elastica e intelligente, ma questo è una mia pura considerazione. Ribadisco, solo mia.
Se suono i supporti acquistati all'estero senza bollino SIAE in discoteca sono ugualmente un "fuori-legge"?
Volevi dire sono allo stesso assolutamente legali :)
3) Noi DJs ci teniamo sempre a fare una gran bella figura e ad avere in anteprima copie promozionali (tra l'altro molto costose) di dischi che usciranno successivamente.
Tali copie non hanno ne bollino SIAE e, in genere, non hanno nenache i dati degli autori, hanno addirittura il titolo scritto a penna nel centro del vinile.
Se suono in discoteca una di queste copie sono ancora una volta un fuori-legge? Eppure arrivano dalle stesse Case discografiche normalmente in relazione con la SIAE....non vengono bloccate prima che io possa acqustarle a prezzi ke oscillano tra i 20 e i 100 euro....quindi ci sono delle eccezioni al bollino? o al diritto d'autore?
Se stanno su uno scaffale del negozio di dischi devono avere il bollino, se ti arrivano dalla casa discografica italiana devono avere il bollino, se sono sul nostro territorio da importazione devono avere il bollino. Altriemnti vale il discorso del disco comprato a Londra oppure sei di fronte a un vero, originale simil.tarocco! :)
Il resto me lo rileggo con calma
Ciao
Enzo Mazza
24-02-2005, 13:41
c'è una faq su www.scfitalia.it per la questione deejay
Vi ringrazio molto della risposta e del suggerimento relativamente alle FAQ su SCF. Sarebbe utile lo dikiarasse la SIAE ke un DJ può suonare la "copia di back up" del CD o del vinile, lo troverei giusto anche esibendo l'originale...
Vedi Massimo, nn posso invitare un ispettore SIAE a "spostarsi, nel senso ke sono tenuti a venire in discoteca a effettuare la registrazione 90 minuti di esibizione 1 volta ogni 6 mesi.... Questo significa ke quando viene in discoteca, l'ispettore SIAE si mette nelle vicinanze del DJ e attaccano un registratore. Da quel momento, normalmente lo fanno loro x nn importunare il DJ, ke comunque sarebbe tenuto a farlo ad ogni esibizione per tutta la durarat del servizio, segnano su un documento kiamato "programma musicale" ogni pezzo suonato....la cassetta viene successivamente verificata x trovare l'associazione tra i pezzi suonati dal DJ e registrati su cassetta dall'ispettore e ciò ke è riportato sul programma musicale.
Esempio io suono (la faccio facile):
baglioni-la vita è adesso 1° pezzo
nino d'angelo - la discoteca 2° pezzo
gigi d'agostino-bla bla bla 3° pezzo
....
....
....
....
lunapop-50 special 66° pezzo
e raffrontando cassetta e programma musicale deve esserci la stessa sequenza...
L'ho fatta molto facile, nel senso ke in questi casi lo voglio proprio vedere l'esperto SIAE ke mi riconosce un pezzo goa-trance prodotto in India, pure se al bollino! :) Ma resta il fatto ke la legge e il potere SIAE è questo e io l'ispettore nn posso mandarlo....un po' + in la! Lui ha tutto il diritto di chaiamare la Finanza, denunciarmi, multarmi e poi dirmi ke ce la discutiamo in tribunale se voglio la questione della mia copia privata x non rovinare il vinile....io ke diritto ho?
Inoltre, riporto dal sito SIAE ciò ke dice l'articolo sul quale mi sono arenato riguardante la copia x uso personale del supporto originale:
"Normativa
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 - intitolato “Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” - introduce modifiche alla disciplina in materia di compenso per la riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi (“copia privata”). Tali modifiche sono contenute negli articoli 9, 39 e 41 del Decreto. Le modifiche sono contenute nell’articolo 9 (con il quale sono stati introdotti nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 gli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies), nell’articolo 31 (con il quale è stato sostituito il comma 3 dell’articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633), e negli articoli 39 e 41 del decreto.
Le nuove norme si basano sugli stessi principi della precedente Legge 5 febbraio 1992, n. 93 , che aveva introdotto per la prima volta in Italia il compenso per la “copia privata”, e cioè:
è prevista un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori;
in virtù di tale eccezione, al consumatore persona fisica è consentito di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale, fonogrammi e videogrammi;
a fronte del beneficio che il consumatore persona fisica trae dalla facoltà di “copia privata” è previsto un compenso a favore di autori, artisti e produttori;
tale compenso è corrisposto sugli apparecchi di registrazione e sui supporti vergini.
La legge 21 maggio 2004 n. 128, modificando il 4° comma dell'art. 71-septies, ha introdotto la previsione di sanzioni amministrative a carico di coloro che non adempiano agli obblighi di legge
Ambito di applicazione dell’eccezione per “copia privata”
Possono beneficiare dell’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:
per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
mediante l’utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per “copia privata” previsto dalla legge.
Ambito di applicazione dell’eccezione per “copia privata”
Possono beneficiare dell’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:
per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
mediante l’utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per “copia privata” previsto dalla legge. "
Quindi mi kiedo: se io sn un DJ mettendo i diski guadagno dei soldi (premetto di essere in regola con i libretti tra l'altro), quindi sulla base di quanto sopra utilizzerei la mia copia privata, nel caso in cui la suonassi in discoteca per scopi di lucro direttamente commerciali? O entriamo nel commerciale solo se rivendiamo a terzi questa benedetta copia (pirateria)?
Il problema ke quanto indicato negli articoli mi sembra tanto duttile x la SIAE quanto impenetrabile da parte del consumatore....
Forse ai miei quesiti nn può risponder neanke la SIAE, perdonate il mio sfogo-fiume di parole, ma faccio la guerra con ste cose da 14 anni! ...e ora l'è proprio dura cercare di essere in regola, dimostrare la propria onestà e riuscire a suonare come e soprattutto cosa ke si vuole....
Vi ringrazio tantissimo delle risposte e del supporto fornitomi!
Vedi Massimo, nn posso invitare un ispettore SIAE a "spostarsi, nel senso ke sono tenuti a venire in discoteca a effettuare la registrazione 90 minuti di esibizione 1 volta ogni 6 mesi....
La mia era solo una battuta, nel senso che la siae non è li per te ma per il controllo del permesso e di ciò che ne consegue. Ne hanno diritto di chiederti, ad esempio, di aprire valige e mostrare il contenuto.
E' normale che vengano a registrare se il locale è tra quelli che formano il campione, la registrazione a quello serve: "A verficare e aggiornare il campione per la ripartizione".
Questo significa ke quando viene in discoteca, l'ispettore SIAE si mette nelle vicinanze del DJ e attaccano un registratore.
Non è un "ispettore" ma un "accertatore". :)
Da quel momento, normalmente lo fanno loro x nn importunare il DJ, ke comunque sarebbe tenuto a farlo ad ogni esibizione per tutta la durarat del servizio, segnano su un documento kiamato "programma musicale" ogni pezzo suonato....
Beh non è affatto vero che si fa ogni sera, nelle disco solitamente il permesso è rinnovato ogni 30 giorni, il programma musicale viene compilato ed è valido per 15. Quindi in un mese ci sono due programmi musicali che hanno validità di 15 giorni. Ogni 15 si paga anche ciò che risulta dai conti estratti dal borderò.
Per la registrazione da me, ad esempio, venivano 2 volte l'anno, spesso nell'attesa della fine della registrazione chiacchieravamo e bevevamo birra.
Il programma musicale è compilato dal direttore dell'esecuzione, non è mica detto che sia tu, potrebbe essere anche un tuo collega o io gestore.
So come funzia ho fatto il dj 25 anni e il gestore 15.
la cassetta viene successivamente verificata x trovare l'associazione tra i pezzi suonati dal DJ e registrati su cassetta dall'ispettore e ciò ke è riportato sul programma musicale.
Esempio io suono (la faccio facile):
baglioni-la vita è adesso 1° pezzo
nino d'angelo - la discoteca 2° pezzo
gigi d'agostino-bla bla bla 3° pezzo
....
....
....
....
lunapop-50 special 66° pezzo
e raffrontando cassetta e programma musicale deve esserci la stessa sequenza...
Non a quello serve ma va ben lo stesso.
http://www.siae.it/Musica.asp?click_level=0200.0550&link_page=Musica_RipartizioneDiritti.htm
"ripartizione a campione, che distribuisce i compensi incassati in un determinato settore solo a quelle opere che siano state rilevate mediante opportuni criteri di selezione statica che ne assicurino la rappresentatività del campione. Attualemente la ripartizione a campione è effettuata soltanto nel settore del ballo con strumento meccanico (classe I BSM). Il campione, in questo settore, è costituito dalle opere eseguite negli intrattenimenti in cui è stata compiuta una rilevazione o per i quali è stato estratto il relativo programma musicale. La scelta delle manifestazioni prese a base del campione è effettuata con criteri di selezione statistica, che ne assicurano la rappresentatività. L’individuazione dei programmi musicali da prendere a base del campione è effettuata con criteri che garantiscano la casualità dell’estrazione.
"
Lui ha tutto il diritto di chaiamare la Finanza, denunciarmi, multarmi e poi dirmi ke ce la discutiamo in tribunale se voglio la questione della mia copia privata x non rovinare il vinile....io ke diritto ho?
Hai lo stesso diritto, di chiamare i carabinieri di fronte a frasi del tipo "Lei non sa chi sono io".
è prevista un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori;
in virtù di tale eccezione, al consumatore persona fisica è consentito di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale, fonogrammi e videogrammi;
Art 71-sexies LDA
a fronte del beneficio che il consumatore persona fisica trae dalla facoltà di “copia privata” è previsto un compenso a favore di autori, artisti e produttori;
tale compenso è corrisposto sugli apparecchi di registrazione e sui supporti vergini.
L'equo compenso che pagheresti comunque sul prezzo, contenuto su ogni supporto vergine e apparecchio di reg o memorizzazione.
Quindi mi kiedo: se io sn un DJ mettendo i diski guadagno dei soldi (premetto di essere in regola con i libretti tra l'altro), quindi sulla base di quanto sopra utilizzerei la mia copia privata, nel caso in cui la suonassi in discoteca per scopi di lucro direttamente commerciali? O entriamo nel commerciale solo se rivendiamo a terzi questa benedetta copia (pirateria)?
Quali libretti sarai mica anche tu tra quelli che "mi hanno detto che per fare il dj devo avere l'agibilità enpals???" Spero prrpio di no. In regola con che se stai solo lavorando???
Sul resto:
Te lo detto prima, non c'entra nulla, la tua mansione, mettiamola giù semplice semlice, non ha alcun contatto diretto o indiretto col diritto d'autore. Quando questa è, ripetiamo, mansione, lavoro.
Se io ti chiamo a lavorare da me sono io che che "produco" diritto d'autore e connesso in virtù della licenza, tu come il barman svolgi un compito, nulla di più. La riproduzione che hai fatto è per te e solo per te, l'uso che stai facendo è personale. Lo stesso uso tra l'altro, che fai dell'originale. Se tu avessi "parte in causa" nel processo dell'esecuzione pubblica avresti seri problemi anche con l'originale dato che esso è venduto ad uso personale e con il preciso divieto di "pubblica esecuzione", a meno di una autorizzazione, quella del gestore appunto.
Ciao
Massimo
... comunque sempre se ti può aiutare, nella situazione da te descritta mi ci sono trovato, sono stato denunciato ma il GIP ha archiviato tutto perchè non si risultavano fatti di rilevanza penale prioprio perchè in presenza di copie personali di cui avevo originali, ovviamente.
La polizia postale poi la sera del sequestro, mi lasciò i masterizzati di cui avevo casualmente con me gli originali e sequestrò gli altri che invece feci vedere quando il PM me lo chiese. Per questo ho detto che aiuta averli anche se in Italia non sei tenuto a dimostrare la tua innocenza ma, al contrario sei innnocente fino a che "gli altri" dimostrano la tua colpevolezza.
Ci sono altri dj che hanno passato *sto guaio* e sono stati tutti "liberati".
Come ci ricorda l'avvocato Minotti nel post dj multato
" Incidentalmente, ricordo un provvedimento di un paio di anni addietro che negava la responsabilita' penale del dj che si era riprodotto la *scaletta* su pochi cd, per evitare di portarsi 1 brano > 1 cd. Ovviamente, aveva dimostrato di essere in possesso degli originali."
Scusi avvocato se mi son permesso
:)
un altra cosa ancora e chiedo scusa all'admin e a tutti (così li ho messi tutti insieme i ragionamenti senza aspettare)
E' vero che sul sito della SCF c'è questa faq sul DJ (un po' povera in verità) ma se essa è riferita al lavoro che migliaia di persone svolgono dentro i locali ogni sera (quel che noi dj chiamiamo impropriamente "suonare") è sbagliata e questo non lo dico io ma i pronunciamenti dei giudici che, fino a prova di Cassazione contraria se mai ce ne fosse bisogno, sono quelle che contano.
Il dj è una persona normalissima se non partecipa alla "formazione della esecuzione" non fa una copia tecnica che, semmai, farà la gestione.
In pratica dire:
... La duplicazione effettuata da un DJ rientra nell'ambito delle attività a scopo di profitto. ...
è sbagliato, ammettendo anche che la locuzione "duplicazione" fosse riferita a "riproduzione" anche se differenti. Se invece è un "equlibrismo" verbale molto in voga nel "burocratese", allora è vero ma sarebbe vero pe chiunque.
Ciao Masssimo, ti ringrazio ancora tantissimo per l'attenzione e la completezza delle risposte.....ti chiedo anche scusa: per averti fatto venire male ai polpastrelli delle dita! :D
Non mi resta che di re: incrociamo le dita! ...non per un eventuale situazione di "torto in agguato" con la SIAE, ma sai, con tutto quello che spendo in dischi (oscillo tra i 500 e gli 800 euro al mese), l'unica cosa che non vorrei fare sarebbe "dimostrare" la mia innocenza! :eek:
Per quel che riguarda il discorso dell'enpals ti dico, si sono iscritto, ma adesso per lavorare in discoteca almeno un DJ per ogni serata deve essere in regola e deve essere l'unico in consolle se arriva il controllo SIAE piuttosto che l'ASL o qualsiasi altro "disturba-festa"!
Esiste la busta paga mensile, il tuo datore di lavoro ti da la busta paga ogni mese con il conteggio dei servizi, un vero e proprio stipendio! Ti paga i contributi e ti manda a fare (credo ogni 2 anni, io la prima l'ho fatta nel 2004) i controlli alla medicina del lavoro (esame del sangue e audiometrico) come succede per legge un po' in tutte le società! Io di giorno lavoro in una delle maggiori aziende di telecomunicazioni italiane e, ogni 2 anni, mi fanno accertamenti....ovviamente tali esami sono legati al tipo di attività che fai.
Una volta ero iscritto a una coperativa tramite la quale pagavo di volta in volta i contributi in base a quanto percepivo in serata ma privatamente.
Ho dovuto farlo perchè una sera passò un GUERRIERO DELLA SIAE (così non lo chiamo ispettore, ok :) ) in una serata nella quale nello stesso locale suonava un amico e minacciò la propietaria (era una birreria a conduzione familiare, lei era una ragazza di 24 anni) che se al passaggio successivo il DJ non poteva dimostrare di non essere in nero li avrebbe denunciati......e cosa vuoi che faccia una ragazzina propietaria di un pub sperduto in mezzo a un campo nel cuneese? Agghiacciante vero? Sarà che forse tutte queste storie dimostrano che un'alta quantità di personaggi incaricati dalla SIAE per verificare sconfinino con i loro poteri? ....resta il fatto che succede e hanno imparato che se vogliono mettre in riga i DJs devono castigare i propietari.
Tutto quel ke ti descivi succede abitualmente in ogno locale e in ogni serata della mia Città, io metto dischi i 2 locali molto importanti anche in Italia, ma la realtà è comunque che con sta SIAE non è vita semplice, e ciò non lo trovo giusto.....come mai all'estero tutto ciò non succede? Come mai l'america è quella che sta dando i colpi di coda peggiori alla pirateria e nonostante tutto non si avvale dei GUERRIERI SIAE e delle stesse leggi? Boh? Anzi forse le leggi son pure + pesanti, ma non si avvalgono lo stesso di ste pagliacciate e ste minacce per far rigare dritto ki fa il proprio lavoro!
Viaggi spesso all'estero, Spagna, Inghilterra, Olanda, Francia.....tra noi DJ ormai c'è una vera e propria moda del CD! Perchè ti butti il pezzo su PC, lo pulisci dei fruscii e di tutte quelle imperfezioni del vinile dette NOISE o CLICK (che danno un calore assai diverso effettivamente), lo normalizzi e pi lo suoni.....ormai i lettori CD professionali da DJ emulano le stesse caratteristiche di un Giradischi....ma all'estero non "subiscono le stesse cose", e ti assicuro che grandi nomi suonano ormai solo + CD o quasi (Morilllo, Romero, Tong, Guetta, Tiesto, Sven Vath per dirne alcuni ai quali ho spia interi set in consolle! :rolleyes: )
Termino raccontandoti questa storia: alcuni mesi fa la siae si infuriò con uno dei locali in qui lavoro poichè un DJ che suonava il venerdì, che in questa occasione fu conseguentemente licenziato, segnò titoli delle sue produzioni sia sul programma musicale del DJ (quello verde) che su quello compilato dai musicisti ke fanno live d'ascolto a inizio serata (colore rosso). Il capoccia siae se ne accorse e, a parer mio giustamente si infuriò. Da un controllo ke fece a ritroso trovò nei programmi musicali precedenti, ma solo quelli del DJ, la stessa anomalia: circa 12 pezzi a nome di questo DJ segnati.
Il capoccia ci fece (giuro):
-circa 2000 euro di multa che il propietario dovette andare a pagare nella sede siae, dopo un patteggiamento perchè all'inizio aveva minacciato una roba tipo 25mila euro di multa o che....
-annullò i programmi musicali precedenti pretendendo ke li rifacessimo completandoli di tutti i 66 pezzi previsti con titoli a casaccio presi in base a ciò che suoniamo normalmente in serata, senza ripeter troppo gli autori che se no dava nell'okkio (eccezionale questa, eh?)
-quindi tutti i DJ partecipanti alle varie serate furono chiamati a raccolta un martedì sera a "fare i compiti" compilando sti 10 programmi musicali da 66 pezzi l'uno...........e nessuno mi pagò x essere stato li fino a l'una di notte a scrivere....
Ma è legge? Minacce? Capricci? Abuso?
Senza fare nomi un amico chiamò la siae di Roma x racccontare l'accaduto: scoppiarono a ridere. Per loro un caso del genere era totalmente illegale.
Ma come comportarci?
Ri-agghiacciante!!!!
Si il dj aveva sbagliato, ma perchè anche gli altri programmi musicali nn andavano bene? ...era un produttore, perchè nn avrebbe potuto suonare 12 pezzi suoi a serata? Perchè non era in vetta alle classifiche? Come mai nessuno storge il naso quando si ritrova 12 pezzi di Gigi d'Agostino (solo per dire un gran nome a caso....che al di là di tutto è un caro amico e se lo merita comunque alla grande!) nel programma musicale? Perche il DJucolo piccolo produttore non è entrato in tutte le case d'Italia?
Ri-ri-agghiacciante...
Cmq, spero di aver dato un buon contributo a questo Forum e rinnovo i ringraziamenti per la notevole attenzione......
Scusatemi se vi ho riempito il server di parole, ma ci tenevo a raccontare un po' tutta quella che è stata la mia esperienza con la siae (ricordo di essere un autore iscitto, tra l'altro) a uso e consumo degli ascoltatori "virtuali" di questo bellissimo Forum.
Oggi è domenica, quindi buona domenica a tutti!
Ciao Masssimo, ti ringrazio ancora tantissimo per l'attenzione e la completezza delle risposte.....ti chiedo anche scusa: per averti fatto venire male ai polpastrelli delle dita! :D
spero di essere stato sufficentemente chiaro, verifica sempre però tutto e ricorda che ogni situazione va vista per quella che è. Una generalizzazione è possibile ma non può essere presa come buona per tutte.
.. ma adesso per lavorare in discoteca almeno un DJ per ogni serata deve essere in regola e deve essere l'unico in consolle se arriva il controllo SIAE piuttosto che l'ASL o qualsiasi altro "disturba-festa"!
Permettimi ma questo non è vero ioposso pure avere 300dj e tutti devono essere dichiarati sulla mia agibilità.
Esiste la busta paga mensile, il tuo datore di lavoro ti da la busta paga ogni mese con il conteggio dei servizi, un vero e proprio stipendio! Ti paga i contributi e ti manda a fare (credo ogni 2 anni, io la prima l'ho fatta nel 2004) i controlli alla medicina del lavoro (esame del sangue e audiometrico) come succede per legge un po' in tutte le società! Io di giorno lavoro in una delle maggiori aziende di telecomunicazioni italiane e, ogni 2 anni, mi fanno accertamenti....ovviamente tali esami sono legati al tipo di attività che fai.
E' la legge 277 incardinata all'interno della 626, è una cosa normale
Ho dovuto farlo perchè una sera passò un GUERRIERO DELLA SIAE ...
non so che dire, se mi trovassi (mi ci sono trovato in realtà ma non con la siae) in una situazione del genere chiamerei i carabinieri.
....
-circa 2000 euro di multa che il propietario dovette andare a pagare nella sede siae, dopo un patteggiamento perchè all'inizio aveva minacciato una roba tipo 25mila euro di multa o che....
da qui puoi capire chi fa professionalmente il suo mestiere e chi deve spararla grossa .... Se io sono in "fallo" colui che è deputato a sanzionarlo deve fare il suo mestiere astenendosi da minaccie o cose simili ...
ciao anche a te e buona domenica
pegasus2000
03-03-2006, 10:45
Dal quotidiano "il Giornale" del 03 febbraio 2006
Aveva in casa cd pirata: multa di 20mila euro - di Nino Materi -
Cercavano probabilmente qualcos'altro, ma si sono dovuti accontentare di 200 dischetti pirata con musica e film duplicati illegalmente. Quando i poliziotti che hanno fatto irruzione in un appartamento di Cremona hanno chiesto conto di quel materiale al padrone di casa, si sono sentiti rispondere: «Sono solo copie che abbiamo fatto per uso domestico e non commerciale. Lo fanno tutti...». Ma la circostanza che lo facciano - se non proprio tutti - sicuramente in molti, non è bastato a evitare una maximulta da 20mila euro: la prima e la più salata da quando sono entrate in vigore le nuove norme antipirateria. Un giro di vite legislativo che prevede anche il carcere per chi realizza duplicazioni a fine di lucro e che si limita a svuotare il portafoglio di chi lo fa per «uso personale». Un mercato particolarmente florido nel nostro Paese dove ogni anno quasi due milioni di persone acquistano regolarmente cd masterizzati (ovvero la duplicazione di un'opera musicale senza il consenso del titolare dei diritti): di questi il 22% li scarica da internet, mentre il 53% li riproduce da altri; stesso trend per i dvd (copie delle pellicole originali vendute al pubblico in alcuni casi addirittura prima dell'uscita dei film nelle sale): il 60% viene acquistato da ambulanti clandestini.
Un business che comporta il possesso di materiale fuorilegge da parte di 11 milioni e mezzo di italiani il cui identikit risponde a caratteristiche ben precise: maschio, con un'età compresa tra i 25-34 anni, di istruzione media e residente in città con oltre 100mila abitanti.
Ma torniamo alla vicenda di Cremona che rischia di mettere in apprensione il variegato mondo dei pirati fai-da-te, un ambiente dove la masterizzazione dei dischetti si è trasformata in un hobby capace di «armonizzare» più elementi: la visione e l'ascolto dei propri beniamini cinematografici con in più il vantaggio di risparmiare alla grande sul prezzo di dvd e cd originali. Nel corso del blitz cremonese, disposto nell'ambito di un'inchiesta top secret, gli agenti hanno trovato 200 tra cd e dvd duplicati e masterizzati: le classiche copie fatte a uso domestico e non per scopi commerciali; ma per la sola detenzione di questi supporti audiovisivi, è scattata una sanzione di 20mila euro.
Un'operazione di questo tipo non ha precedenti in Italia sia perché le norme che hanno inasprito le sanzioni in materia di pirateria audiovisiva sono recenti, sia perché finora non si è mai arrivati a multare qualcuno per i dischetti tenuti in casa, non a fini di vendita o di noleggio e tanto meno per la riproduzione in pubblico. Le forze dell'ordine si erano dunque limitate al sequestro di cd e dvd privi del marchio Siae venduti in strada, per lo più da cittadini extracomunitari; mai, però, si era assistito al sequestro e a sanzioni a carico di privati.
Ora c'è chi giura che si cambierà musica e sarà tutto un altro film.
xWolverinex
03-03-2006, 16:16
a parte che la notizia e' abbastanza vecchia... ma mi chiedo chi diavolo scrive sti' pseudo articoli tecnici
pegasus2000
03-03-2006, 16:19
Sono stato "costretto" a cancellare il mio messaggio.
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