tatoganz
02-09-2006, 15:12
Ciao a tutti e soppratuto al Dott. Mazza, sono un nuovo utente.
Un amico mi ha segnalato questo forum poichè avrei trovato risposte alle mie domande.
Vengo subito al punto. Sono un tecnico audio e santuariamente anche un dj.
Qualche giorno fa ho contattato un piccola radio locale.
Gli proposto una trasmissione della durata di un'ora sulla musica da club.
La cosa interessa. Loro mi danno spazio grautito, io mi trovo gli sponsor e la cosa si può fare.
Chiamo la Siae che mi conforma la cosa a patto che la radio, chiaramente, versi tutti i diritti. Chiedo per la copia tecnica...e qui iniziano i problemi. Mi dice che forse dovrei bollinare il cd, però resta vago e non mi da una risposta esauriente. Chiamo la sede di Milano che per la mia zona si dovrebbe occupare di questa cosa ma sorpresa....mi dice che non sa come deve comportarsi.
Dopo 20 minuti mi dice di sentire la SCF.
Fatto. Ho visitato e trovo licenze per gli studi professionali. In effetti io come tecnico ho la mia attrezzatura. Il mio piccolo studio con protools dove faccio le mie cosine. Quindi posso accedre a quella licenza oppure no??
Ho scrito loro una mail ma non è stata data alcuna risposta sinora.... :(
Grazie a tutti coloro che vorranno intervenire e darmi chiarimenti in merito
Un saluto :)
.. e ora, come per magia, tatoganz da semplice tecnico lavoratore si trasformerò senza neanche saperlo in fornitore di contenuti ....
tatoganz
03-09-2006, 11:56
Ok Massimo, dovrei diventare un fornitore di contenuti...ma in sostanza cosa bisogna fare...
tatoganz
03-09-2006, 14:59
Siae vaga, da Scf ancora nulla......
ok ma cosa fare adesso......
in verità, tatoganz, il mio era un intervento ironico per dire che (ammesso tu lo voglia e ammesso lo voglia la radio) tu proprio non devi fare nulla. La produzione del programma la farà la radio, tu svolgerai il tuo "normale" lavoro di regista,tecnico,dj o speaker.... perchè complicarsi la vita e sopratutto perchè pagare una marea di soldi quando non ce ne bisogno?
Enzo Mazza
04-09-2006, 13:09
se la radio versa i diritti ex-art 73 e 72 lei non ha ulteriori incombenze quando esercita presso la radio.
tatoganz
04-09-2006, 18:59
Ok, ringrazio per gli interventi.
Ma il problema è questo: la trasmissione dovrei registrarla nel mio studio perchè non mi sarebbe consentito di andare in diretta.
In sostanza: loro mi offrono lo spazio gratuitamente, io mi trovo gli sponsor per coprire le spese, registo la trasmissione e poi gliela porto su cd...
Lincenza scf giusto no????
grazie
Ok, ringrazio per gli interventi.
Ma il problema è questo: la trasmissione dovrei registrarla nel mio studio perchè non mi sarebbe consentito di andare in diretta.
In sostanza: loro mi offrono lo spazio gratuitamente, io mi trovo gli sponsor per coprire le spese, registo la trasmissione e poi gliela porto su cd...
Lincenza scf giusto no????
grazie
ne dovresti trovare di sponsor per coprire le spese, caro tato, che non ti rimarrebbe più il tempo per aprire il microfono... al tuo posto lascerei stare e mi limiterei al mio mestiere, lasciando agli altri il proprio. La radio è interessata al tua idea? Vuole investire nel tuo progetto? Che facciano il loro mestiere, siano editori e produttori, così tu potrai concentrarti alla buona riuscita della trasmissione. Se resti al puro "gesto" professionale, non ha importanza alcuna se te lo registri a casa. Sei nell'ambito dell'uso personale, ciò che cedi sarà la tua prestazione intellettuale e il cd te lo riporterai a casa, una volta caricato sul server per la programmazione.
francamente poi, ma come si fa a dar retta ad una radio che propone cose del genere?
Enzo Mazza
05-09-2006, 09:15
la sostanza non cambia, lei deve ovviamente chiarire con la radio che i diritti d'autore e connessi siano versati.
la sostanza non cambia, lei deve ovviamente chiarire con la radio che i diritti d'autore e connessi siano versati.
con questo sono daccordo con lei ma non per chissà quale obbligo ma perchè ci si potrebbe ritrovare con le colpe di altri....
Quindi caro TATOGANZ, controlla che la radio sia in regola con la SIAE (che è l'unica che rilascia le licenze per i diritti d'autore e connessi per la radiofonia)
Enzo Mazza
06-09-2006, 10:22
con questo sono daccordo con lei ma non per chissà quale obbligo ma perchè ci si potrebbe ritrovare con le colpe di altri....
Quindi caro TATOGANZ, controlla che la radio sia in regola con la SIAE (che è l'unica che rilascia le licenze per i diritti d'autore e connessi per la radiofonia)
suggerimento errato.
suggerimento errato.
dice davvero davvero??? ma che strano...
dalla sentenza del consiglio di stao n°444o
".....
9. Le doglianze in tal modo prospettate sia dalla SIAE che dal Ministero per i beni e le attività culturali sono infondate e devono, di conseguenza essere rigettate. Deve, di conseguenza essere confermata la pronuncia di primo grado, con le precisazioni di seguito esposte.
In proposito, il Collegio non ritiene necessario ripercorrere – come hanno fatto le Amministrazioni appellanti - le nozioni di diritto di autore e di diritti connessi, e le loro vicende legislative, apparendo sia le une che le altre sufficientemente chiare e definite.
Acquista, invece, rilievo decisivo, ai fini della soluzione della questione, il riferimento al d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 419 sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, il cui art. 7 detta una specifica disposizione sulla società italiana autori ed editori.
L’art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 419 del 1999, nell’indicare, al comma 1, le funzioni proprie della SIAE, richiama non solo l’esercizio delle “attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio di diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la riproduzione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate” (art. 7, comma 1, lett. a), ma anche la necessità di assicurare “la migliore tutela dei diritti di cui alla lett. a) nell’ambito della società dell’informazione” (art. 7, comma 1, lett. c).
Il successivo comma 3 precisa, poi, che l’ente esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e che lo stesso “può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in ragione di convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati” (art. 7, comma 3); il comma 4 demanda l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente allo statuto, che “assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell’ente”, (art. 7, comma 4); l’art. 7, comma 6 dispone che “la SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi”; l’art. 7, comma 7, precisa, infine, che “la gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi si uniforma ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all’approvazione del Ministro vigilante”.
Tale essendo il quadro normativo nel quale si inserisce la fattispecie in esame, appare evidente che, contrariamente a quanto sostanzialmente, affermano sia la SIAE che il Ministero, quelle relative ai diritti connessi non sono funzioni secondarie e in qualche modo aggiuntive, ma funzioni istituzionali della SIAE.
A tale esito pare necessario pervenire non soltanto in relazione all’ampiezza della formula di cui all’art. 7, comma 1, lett. c, ma anche e soprattutto in considerazione dal disposto dell’art. 7, comma 6.
La norma, infatti, contrapponendo la “gestione relativa alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi” alla “gestione relativa agli ulteriori servizi” evidenzia con chiarezza che la prima è la gestione delle attività istituzionali della SIAE e che essa è comprensiva della gestione della tutela dei diritti connessi. La stessa norma, richiamando unitariamente la tutela dei diritti di autore e dei diritti connessi e prevedendo per essi una gestione unitaria, di cui va assicurata la separazione contabile rispetto alla gestione degli “ulteriori servizi”, (art. 7, comma 6), evidenzia con chiarezza che le funzioni relative ai diritti connessi non rientrano tra quelle che vengono dall’ente aggiuntivamente svolte, anche in regime di convenzione, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d. lgs. n. 419 del 1999.
Non a caso, d’altra parte, i principi della “massima trasparenza della ripartizione dei proventi” riguardano la “gestione dei servizi” attinenti alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi” (art. 7, comma 7, d. lgs. n. 419 del 1999.
In una situazione del genere, nella quale quelle relative ai “diritti connessi” sono anch’esse funzioni istituzionali dell’ente, non può essere considerato legittimo un assetto organizzativo, come quello contenuto nello statuto impugnato ed annullato dal Tribunale, che sostanzialmente esclude da ogni forma rappresentativa e partecipativa i titolari di diritti connessi.
Una affermazione del genere non si risolve, peraltro, nella negazione delle diversità esistenti fra diritto d’autore e diritti connessi, e nella astratta omologazione di titolari di diritti d’autore, editori e titolari di diritti connessi.
Appare, infatti, possibile, predisporre forme partecipative e di rappresentanza che tengano presente, sia qualitativamente che quantitativamente, le diversità esistenti (e in questo senso sembrano orientarsi anche gli interessati: pag. 32 dell’atto di costituzione in giudizio ed appello); quel che è certo, peraltro, è che senza adeguate forme partecipative e di rappresentanza l’applicazione dei principi di massima trasparenza anche nel riparto dei proventi derivanti dai diritti connessi voluto dall’art. 7, comma 7, del d. lgs. n. 419 del 1999, è destinato a rimanere meramente nominale.
Quanto, infine, al riferimento al nuovo statuto, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 3 dicembre 2002 ed all’art. 10, comma 2, lett. g, operato dall’Avv. Recca e dai suoi consorti con la memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione, si osserva che le disposizioni contenute nel nuovo statuto, poi approvato con il decreto del 3 dicembre 2002, sono state oggetto di esame da parte del TAR del Lazio con la sentenza n. 9851 del 2002, sicché ogni contestazione non può che essere rivolta avverso tale sentenza.
...."
Enzo Mazza
06-09-2006, 18:22
deve studiare, gli l'ho già scritto. Postare sentenze delle quali ha compreso il 2 % non aiuta.
non aiuta a fare che, a non sottoscrivere contratti con società private come la scf o a fare doppioni di autorizzazioni quando ne serve solo una? Beh, allora resto ignorante!
:D
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