CDT
La domanda sorge spontanea:
"Ma se uno scrive un pezzo di codice e lo vuole rilasciare free in rete che deve fare?? Pagare una tassa alla SANGUISUGA (leggi SIAE) per magari 4 righe stupide di codice???"
Cos'e'??? cercano di far passare la voglia di rilasciare in GPL??
(ma c'era anche qualche schiavo di "Guglielo Cancelli" con gli ubriachi legislatori???)
BOH :eek:
I dubbi si sommano...
SuperVegeta
27-05-2004, 00:54
Anche a me interesserebbe una risposta, sono un ottimo programmatore in php, un linguaggio stupendo, con cui tra l'altro è fatto il Vbulletin ;) il magnifico forum sul quale vi trovate, cmq ricordate che GPL non è l'unica licenza Open esistente sul mercato, c'è ne sono molte altre, la GPL è forse quella + "Estrema"
se per estrema intendi "libera" dai un occhio alla BSD :)
sara' mezzo A4 al massimo :p
SuperVegeta
27-05-2004, 01:05
se per estrema intendi "libera" dai un occhio alla BSD :)
sara' mezzo A4 al massimo :p
Ovvio, intendo libera, diciamo che è una tra le + libere :p
sono un ottimo programmatore in php, un linguaggio stupendo
Ne conosci pochi di linguaggi, eh? :)
Vabbè è OT...
SuperVegeta
27-05-2004, 01:27
[OT]non ho detto che conosco solo il php ;) , ovviamente mi riferisco al linguaggio che uso di più nel contesto attuale.
Usare l'assembler per farmi una pagina web sarebbe quantomeno problematico :p
Inoltre non uso Application Framework :rolleyes:
PlastikRevolution
24-10-2004, 13:27
anche mandrake se distribuisce a scopo di lucro (powerpack) è costretta a metterlo (anke se si tratta di gpl)...
633/41
Opere protette.
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00248l.htm
1. Dopo l’articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell’articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonchè su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell’articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all’articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell’ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell’apposizione.
e poi:
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html
Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: (cambiato con profitto grazie ad urbani)
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
In termini logici anche internet è illegale perchè, considerato il funzionamento del browse, prima scarico la pagina e poi la visualizzo. Se i contenuti della pagina non sono bollinati (foto, banner, alle volte parte la musichetta e così via). Prima commetto reato e poi me ne accorgo. Abbiamo fatto la legge che istiga al reato :D :D
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